Sentenza n. 557/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'esecuzione della Sentenza n. 233/2024 pubbl. il 24/05/2024 RG n. 358/2024, del Tribunale di Ancona (Sezione Lavoro);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della Carta del docente e condannato l'Amministrazione al pagamento delle somme dovute
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo l'inottemperanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito e delle articolazioni scolastiche territoriali alla sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, n. 233/2024, regolarmente notificata e coperta da giudicato. La sentenza aveva accertato il diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e condannato l'Amministrazione all'assegnazione delle somme dovute per gli anni scolastici indicati, oltre alle spese di lite. Il ricorrente ha chiesto il pagamento delle somme liquidate. Il ricorso è stato proposto dopo la scadenza del termine dilatorio di 120 giorni decorrente dalla notificazione della sentenza all'Amministrazione, previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Il Ministero si è costituito soltanto formalmente e non ha contestato la spettanza o l'azionabilità della pretesa né ha dedotto l'avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile perché, prima della sua proposizione, era decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza all'Amministrazione. Nel merito ha accertato l'inottemperanza al giudicato, rilevando che il titolo giudiziale non era stato eseguito e che l'Amministrazione, costituita solo formalmente, non aveva opposto ragioni contrarie. Ha quindi accolto il ricorso e dichiarato l'obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 120 giorni, anche adottando gli atti contabili e organizzativi necessari. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto al docente dalla sentenza del giudice del lavoro posta in esecuzione.
art. 14 d.l. 669/1996
Il ricorso di ottemperanza è procedibile quando, dopo la notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione, è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla disposizione.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
art. 39 c.p.a.
È richiamato quale base processuale per l'applicazione, nel giudizio amministrativo, della disciplina della distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è procedibile per l'esecuzione di una sentenza di condanna pronunciata dal giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione quando il titolo sia stato notificato all'Amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- In presenza di un giudicato non eseguito, l'Amministrazione non può paralizzare l'ottemperanza mediante una costituzione meramente formale; in mancanza di specifiche contestazioni sull'esistenza, spettanza o azionabilità del credito, il giudice può dichiarare l'inottemperanza e ordinare l'integrale esecuzione del titolo, salvo quanto eventualmente già pagato.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'Amministrazione un termine per adempiere e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a subentrare su istanza del creditore in caso di perdurante inerzia.
- Il commissario ad acta nominato per l'esecuzione del giudicato può essere investito del compito di adottare tutti gli atti contabili, finanziari e organizzativi necessari all'adempimento, direttamente o mediante funzionario delegato e con il supporto delle strutture amministrative competenti.
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