Ordinanza n. 834/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento 1) dell'avviso pubblicato in GUUE al n. 604606-2025 del 16/9/25, avente ad oggetto (“dispositivi medici 4 lotti REV), gara europea a procedura aperta telematica per la fornitura in somministrazione triennale di dispositivi medici per la preparazione e somministrazione di farmaci antiblastici a circuito chiuso, suddivisa in 4 lotti" (CIG: B83BE71244), in relazione al lotto 1 "sistema chiuso (CSTD) per farmaci antiblastici", CIG: B83BE6F09E, per quanto specificato in ricorso; 2) della legge di gara, rinvenibile sul portale della So.re.sa avente ad oggetto "gara europea a procedura aperta telematica per la fornitura in somministrazione triennale di dispositivi medici per la preparazione e la somministrazione di farmaci antiblastici a circuito chiuso” (“Protocollo di Legalità –Prefettura”; scheda tecnica preliminare; disciplinare - farmaci antiblastici; nuovo capitolato dispositivi medici la preparazione e somministrazione; allegato a1: domanda di partecipazione aggiornata d.l. 204-2024.rtf; dichiarazione sui segreti tecnico-commerciali, dei relativi eventuali chiarimenti e dell’avviso, con riferimento al lotto di interesse n.1, per quanto specificato in ricorso; 3) della deliberazione n. 32 del 4 settembre 2025 del Direttore Generale della “Fondazione Giovanni Pascale” – Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, avente ad oggetto “annullamento gara europea a procedura aperta telematica per la fornitura in somministrazione triennale di dispositivi medici per la preparazione e somministrazione di farmaci antiblastici a circuito chiuso, suddivisa in n. 4 lotti”, di cui alla delibera di indizione n. 391 del 22/4/2025, e contestuale indizione di nuova gara. –approvazione del fabbisogno; - approvazione del capitolato speciale; - determinazione della procedura d’acquisto” (CIG: B83BE72317), della relativa pubblicazione sul sito dell’Istituto del 16/9/25 e dell’avviso, nonché di tutto quanto in essa rilevato e/o allegato, ivi inclusa la proposta della S.C. Gestione Beni e Servizi, gli allegati disciplinare di gara e capitolato tecnico, in relazione al lotto di interesse n. 1, per quanto specificato in ricorso; 4) di ogni altro atto preordinato, connesso e/o conseguente, se e per quanto lesivo degli interessi della ricorrente, ivi inclusa la Delibera n. 1273 del 14/12/2020 ed i relativi allegati (“nuovo allegato tecnico”) e di tutto quanto in essi rilevato e/o allegato, in relazione al lotto 1 di interesse per quanto specificato in ricorso, gli atti istruttori, “i documenti detenuti e conservati dalla proponente SC Gestione Beni e Servizi” (anche quelli del Gruppo di lavoro), di cui si ignorano estremi e contenuto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nuovo bando e legge di gara relativi al lotto 1 della procedura per la fornitura triennale di dispositivi medici per la preparazione e somministrazione a circuito chiuso di farmaci antiblastici, nonché gli atti presupposti, inclusa la deliberazione di annullamento della precedente gara e contestuale indizione della nuova procedura
Esito
La controversia
L'impresa ha impugnato il nuovo avviso, la lex specialis e gli atti presupposti della gara, sostenendo che la disciplina del lotto 1, nella parte in cui richiede un adattatore per siringhe luer lock normalmente reperibili in commercio, violi le statuizioni della precedente sentenza della Sezione e renda impossibile la partecipazione. In particolare, la ricorrente sostiene che una comune siringa luer lock, in assenza di completa sigillatura, non costituisca un sistema chiuso per la manipolazione di farmaci antiblastici. Con precedente ordinanza cautelare la Sezione aveva consentito alla ricorrente di presentare l'offerta, imponendo alla stazione appaltante di valutare il prodotto disponibile secondo il principio di equivalenza prestazionale, e aveva disposto una verificazione tecnica affidata all'Istituto Superiore di Sanità su quattro quesiti concernenti l'idoneità della siringa luer lock, la capacità dell'adattatore di realizzare un sistema chiuso, la rilevanza delle autorizzazioni FDA sotto il codice ONB e l'eventuale esistenza di siringhe completamente sigillate analoghe a quella della ricorrente. L'Istituto Superiore di Sanità ha comunicato di non disporre, allo stato, di professionalità con l'expertise necessaria per rispondere ai quesiti. La stazione appaltante ha inoltre eccepito l'improcedibilità del ricorso, poiché il termine per la presentazione delle offerte era stato riaperto sino al 16 gennaio 2026 e la ricorrente non aveva presentato domanda di partecipazione. La ricorrente ha replicato di non aver ricevuto una comunicazione formale della riapertura e di averne avuto conoscenza soltanto il 20 gennaio 2026, deducendo violazione dei principi di buona fede, trasparenza e leale collaborazione.
La decisione
Il TAR ha revocato l'Istituto Superiore di Sanità dall'incarico di verificatore, poiché l'Istituto aveva dichiarato di non poter individuare professionalità dotate delle competenze tecniche necessarie; si è riservato di valutare successivamente l'eventuale nomina di un sostituto. Il Collegio ha rilevato che sul portale So.Re.Sa., all'indirizzo indicato dalla stessa ricorrente, era stato pubblicato l'avviso di riapertura della procedura con termine al 16 gennaio 2026. Ha inoltre considerato che il disciplinare prevedeva l'utilizzo del Sistema SIAPS e attribuiva valore di notifica a tutte le comunicazioni effettuate tramite il sistema, senza che la precedente ordinanza cautelare imponesse una comunicazione individuale della riapertura. In ragione della mancata presentazione dell'offerta nel nuovo termine e degli specifici oneri di diligenza gravanti sugli operatori nelle gare telematiche, il TAR ha ravvisato dubbi sulla permanenza dell'interesse alla decisione del ricorso, senza tuttavia dichiarare in questa fase l'improcedibilità. Ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., ha assegnato alle parti dieci giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza per depositare memorie sulla permanenza dell'interesse e ha rinviato la trattazione del merito all'udienza pubblica del 24 marzo 2026. La decisione sulla nomina di un nuovo verificatore è stata riservata all'esito della verifica preliminare dell'interesse alla prosecuzione del giudizio. Non è stata adottata una decisione definitiva sui motivi di legittimità del bando.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
Quando emerge d'ufficio una questione rilevante ai fini della decisione non esaminata nel contraddittorio, il giudice deve assegnare alle parti un termine per il deposito di memorie prima di decidere; nel caso concreto il termine è stato assegnato sulla questione della permanenza dell'interesse alla prosecuzione del ricorso.
art. 5-bis d.lgs. 82/2005
È richiamato dal disciplinare quale base normativa del valore di notifica attribuito alle comunicazioni effettuate tramite il sistema telematico di gara.
Massime di principio
- Nelle gare telematiche, quando la lex specialis stabilisce che le comunicazioni relative alla procedura sono effettuate tramite la piattaforma e hanno valore di notifica, l'operatore economico è tenuto a osservare uno specifico onere di diligenza nel monitoraggio del sistema; la mancata presentazione dell'offerta entro il termine riaperto può porre in dubbio la permanenza dell'interesse a coltivare l'impugnazione della lex specialis.
- La mancata presentazione dell'offerta entro un termine riaperto non determina automaticamente l'improcedibilità del ricorso: prima di adottare una decisione sulla permanenza dell'interesse, il giudice deve sottoporre la questione al contraddittorio e assegnare alle parti un termine per memorie ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
- Quando il verificatore designato dichiara di non disporre delle professionalità tecniche necessarie per rispondere ai quesiti, il giudice può revocare l'incarico e riservarsi la nomina di un sostituto, subordinandola alla previa verifica dell'utilità e dell'interesse alla prosecuzione del giudizio.
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