Sentenza n. 353/2026 - Torino, Sezione 3
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 174/2025, emessa dal Tribunale di Ivrea - Sez. Lavoro pubblicata il 17/04/2025, avente ad oggetto il riconoscimento del bonus carta del docente, per i precari.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Ivrea relativa al riconoscimento del bonus carta del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Ivrea - Sezione lavoro, avente a oggetto il riconoscimento del bonus carta del docente per il personale precario. Nel corso del giudizio ha riferito che il Ministero resistente aveva adempiuto a quanto stabilito dal titolo giudiziale, successivamente alla proposizione del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., poiché l'amministrazione ha dato integrale esecuzione al giudicato durante il processo. Ha tuttavia posto le spese di lite a carico del Ministero, rilevando che l'adempimento è intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso. Le spese sono state liquidate in euro 800,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza diretto a ottenere l'esecuzione del giudicato.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione adempie alla pretesa azionata.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'esecuzione del giudicato da parte dell'amministrazione nel corso del processo determina la cessazione della materia del contendere, quando la pretesa fatta valere sia stata integralmente soddisfatta.
- Quando l'amministrazione esegue il titolo giudiziale solo dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, la cessazione della materia del contendere non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese di lite, poiché l'adempimento sopravvenuto è riconducibile alla necessità di instaurare il giudizio.
- In caso di distrazione delle spese, il giudice può disporne il pagamento direttamente in favore del difensore che si sia dichiarato antistatario.
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