Sentenza n. 5049/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo della licenza di porto d’arma per uso di difesa personale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma, che aveva respinto il ricorso contro il decreto prefettizio di diniego del rinnovo della licenza di porto d’arma per difesa personale. In primo grado e in appello ha dedotto violazione di legge, carenza dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, ingiustizia manifesta e sviamento, nonché violazione del legittimo affidamento derivante dai precedenti rinnovi, protrattisi per oltre vent’anni. Ha sostenuto che il TAR avrebbe riscritto la motivazione del provvedimento, espungendo o svalutando due elementi indicati dall’amministrazione, relativi alla possibilità di utilizzare strumenti di pagamento elettronico e alla diminuzione dei reati nella provincia di Piacenza. Ha inoltre contestato l’assenza di una ragione sufficiente per negare il rinnovo e la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, lamentando che le proprie osservazioni al preavviso di rigetto non sarebbero state adeguatamente considerate. A sostegno del bisogno dell’arma ha richiamato la propria attività di avvocato penalista e i numerosi procedimenti penali trattati presso diversi tribunali.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. La licenza di porto d’armi per difesa personale costituisce un’autorizzazione di polizia, derogatoria rispetto al generale divieto di detenzione e porto d’armi, e presuppone la dimostrazione di un bisogno effettivo, fondato su un pericolo concreto, specifico e attuale per l’incolumità dell’interessato, oltre all’assenza di rischi anche potenziali per l’ordine e la sicurezza pubblica. La relativa valutazione è ampiamente discrezionale e si rinnova in occasione di ogni domanda di rinnovo; pertanto, i precedenti rilasci non attribuiscono un diritto al rinnovo né impediscono una diversa valutazione successiva. Nel caso concreto, il provvedimento era sorretto dalla constatata assenza di situazioni di pericolo concrete e attuali, dal dato relativo alla diminuzione dei reati predatori e contro la persona nella provincia e dalle risultanze istruttorie, dalle quali non emergevano denunce dell’interessato per reati contro la persona o predatori, salvo una denuncia per il furto della bicicletta del figlio presentata dal coniuge. I riferimenti alla moneta elettronica e alla diminuzione dei reati sono stati ritenuti argomenti ultronei, ma non tali da compromettere la motivazione principale, incentrata sull’assenza del dimostrato bisogno. L’attività di avvocato penalista, anche se svolta in parte fuori provincia, non dimostra di per sé un pericolo concreto e attuale; l’onere di allegare e provare specifiche circostanze di rischio grava sul richiedente. È stata respinta anche la censura relativa all’art. 10-bis l. 241/1990, poiché le garanzie partecipative risultavano rispettate e il provvedimento dava atto dell’esame delle osservazioni dell’interessato; l’amministrazione non è tenuta a confutare analiticamente ogni singola osservazione, purché essa risulti esaminata e motivatamente disattesa. Le spese del grado sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 42 T.U.L.P.S.
effettivo e dimostrato bisogno
Il porto d’armi per difesa personale è subordinato alla dimostrazione di un bisogno effettivo, fondato su circostanze concrete, specifiche e attuali di pericolo per l’incolumità dell’interessato; la valutazione dell’autorità di pubblica sicurezza è rigorosa e ampiamente discrezionale.
art. 669 c.p.
È richiamato quale espressione del generale divieto di detenzione e porto d’armi, rispetto al quale il porto d’armi per difesa personale costituisce una deroga.
art. 4 l. 11/1975
È richiamato insieme all’art. 669 c.p. quale fondamento del generale divieto derogato dall’autorizzazione al porto d’armi per difesa personale.
art. 10-bis l. 241/1990
Le garanzie partecipative risultano rispettate quando l’amministrazione esamina le osservazioni presentate dall’interessato e le disattende motivatamente, senza necessità di confutare analiticamente ogni singolo argomento.
art. 1, comma 1, l. 241/1990
È richiamato in relazione alla tutela dell’affidamento, la cui estensione nei confronti di provvedimenti temporanei è conformata dal regime legale di stabilità e dai limiti dell’autotutela.
Massime di principio
- Il rinnovo del porto d’armi per difesa personale non costituisce un diritto del titolare, ma l’esito di una nuova valutazione discrezionale dell’autorità di pubblica sicurezza, da compiere ogni volta sulla base dell’attualità dei presupposti.
- Ai fini del rilascio o del rinnovo del porto d’armi per difesa personale, il bisogno effettivo e dimostrato deve risultare da circostanze concrete, specifiche e attuali di pericolo per l’incolumità dell’interessato; esso non può essere desunto automaticamente dalla professione svolta o da allegazioni generiche.
- Nella valutazione prevista dall’art. 42 T.U.L.P.S., l’interesse pubblico alla sicurezza prevale tendenzialmente sull’interesse privato al porto dell’arma, sicché l’autorizzazione può essere concessa solo quando il pericolo personale concretamente dimostrato giustifichi la deroga al generale divieto di porto e detenzione di armi.
- L’onere di allegare e provare le circostanze concrete, attuali e specifiche dalle quali desumere il pericolo per l’incolumità grava sul richiedente, anche quando la domanda riguarda il rinnovo di un’autorizzazione precedentemente concessa.
- Il precedente rilascio del porto d’armi, anche se ripetuto per molti anni, non determina di per sé un legittimo affidamento al rinnovo, poiché il titolo è temporaneo, autorizzatorio ed eccezionale e il suo beneficiario è consapevole della necessità di una nuova verifica dei presupposti.
- In presenza di un preavviso di rigetto, l’obbligo di partecipazione procedimentale è assolto quando l’amministrazione dimostra di avere esaminato le osservazioni dell’interessato e le disattende con motivazione congrua; non è necessario replicare analiticamente a ogni singolo argomento.
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