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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 10251/2024 del 16/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha acquistato un appartamento in uno stabile di Roma di cui gran parte era stata concessa al Ministero dell'Interno per l'installazione di un commissariato di Polizia. Denuncia la trasformazione dei locali, l'aumento dei frequentatori, la limitazione dell'accesso alle parti comuni e l'installazione di impianti di sicurezza e videosorveglianza, nonché immissioni rumorose e olfattive che avrebbero ridotto il godimento e il valore della sua proprietà. Chiede la rimozione delle modifiche e il risarcimento del danno.

La decisione

In primo grado il Tribunale di Roma aveva riconosciuto un danno e liquidato € 100.000 a favore della Cipollone. La Corte d'Appello di Roma ha riformato la decisione di primo grado e ha rigettato integralmente la domanda della ricorrente ritenendo non provato un danno risarcibile: le modifiche erano cambi di destinazione d'uso non strutturali, lo stabile era già in parte occupato da pubblica sicurezza quando la ricorrente acquistò, l'accesso del pubblico non gravava sulle parti comuni, l'attività non aperta al pubblico si svolge in orari limitati e la presenza di uffici di polizia può incidere positivamente sulla sicurezza; inoltre la ricorrente non provò adeguatamente an e quantum del danno. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione della Cipollone, confermando la valutazione di merito, e l'ha condannata al pagamento delle spese di giudizio di legittimità in favore di ciascun controricorrente (liquidate rispettivamente in € 1.300 per la Società Edile Leonina S.p.a. e in € 1.200 per il Ministero dell'Interno, oltre oneri). È stato inoltre rilevato l'eventuale pagamento di un contributo unificato aggiuntivo ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 844 c.c.

    La Corte ha applicato il criterio del bilanciamento: le immissioni devono essere valutate rispetto alla situazione ambientale e alla rumorosità di fondo; non sono di per sé intollerabili se rientrano nella normale tollerabilità del contesto locale.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamata nella prospettazione della ricorrente come fondamento della responsabilità aquiliana; il giudice ha ritenuto invece che non fosse provato il danno risarcibile e quindi non sussistesse responsabilità risarcitoria per le convenute.

  • art. 872 c.c.

    Citato dalla ricorrente in tema di limitazione del godimento e pregiudizio; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza poiché mancava la prova del superamento della normale tollerabilità o di un danno concreto.

  • art. 360 c.p.c. (1° comma, n. 3 e n. 5)

    Il Collegio ha ricordato i limiti del giudizio di legittimità: le censure per violazione di norme o per omesso esame di 'fatto decisivo' sono inammissibili se si limitano a proporre una diversa lettura delle risultanze di fatto o della valutazione delle prove; l'omesso esame rilevante deve riguardare un fatto storico controverso e decisivo, non singoli elementi istruttori o valutazioni del merito.

  • art. 2058 e art. 2059 c.c.

    Richiamati dalla ricorrente in ordine a danno patrimoniale e non patrimoniale; la Corte ha ritenuto che la prova dell'an e del quantum non sia stata raggiunta dalla parte attrice, con conseguente esclusione della condanna al risarcimento.

  • art. 2727 e art. 2729 c.c.

    Invocate in tema di onere e ripartizione della prova; la Corte ha confermato che l'onere probatorio sul danno e sulla sua entità rimane a carico della ricorrente, che non ha fornito elementi sufficienti.

  • Norme di P.R.G. del Comune di Roma (divieto di mutare destinazione d'uso)

    La ricorrente eccepiva violazione del PRG; la Corte ha considerato la questione ma ha ritenuto che, anche prescindendo dalla illegittimità urbanistica della trasformazione, mancasse la prova del danno risarcibile per la Cipollone.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

Massime di principio

  • Nei giudizi per danno derivante da cambi di destinazione d'uso non strutturali, il semplice mutamento non comporta automaticamente un diritto al risarcimento: il danneggiato deve provare il nesso causale e l'entità del danno (an e quantum).
  • Le valutazioni di fatto compiute dal giudice di merito (accessibilità dei locali, orari di attività, impatto sulle parti comuni, incidenza sul valore) sono difficilmente sindacabili in sede di legittimità; il ricorso per cassazione non può essere usato per ottenere una rivalutazione globale delle prove.
  • In tema di immissioni (rumore, odori), il criterio di valutazione è relativo: va considerata la situazione ambientale e la rumorosità di fondo del luogo; il superamento della soglia di tollerabilità si accerta con un bilanciamento concreto tra esigenze dell'attività e tutela della proprietà privata.
  • L'omesso esame censurabile ai sensi dell'art. 360 c.p.c. deve riguardare un fatto storico controverso e decisivo, non semplici questioni di apprezzamento probatorio o singoli elementi istruttori.
  • La presenza di servizi pubblici (es. uffici di polizia) può essere valutata positivamente sotto il profilo della sicurezza e non comportare automaticamente un decremento di valore o del godimento, se non provato altrimenti.
  • Chi agisce per far valere limitazioni nella fruizione di parti comuni deve fornire prove precise sia della limitazione concreta sia dell'entità del danno patrimoniale o non patrimoniale reclamato.

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