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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22608/2022 del 09/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Manno era stato condannato dal Tribunale di Asti e la sentenza confermata dalla Corte d'appello di Torino per il reato di cui all'art. 495 c.p. (falsa attestazione di identità) in relazione a un controllo di polizia, avendo dichiarato di essere "Calcagno Samuele". Ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) vizio di valutazione probatoria e insufficienza della prova (violazione del principio del giudizio oltre ogni ragionevole dubbio); (2) carenza di motivazione quanto all'inattendibilità di una teste a discarico e delle dichiarazioni dell'imputato; (3) errata qualificazione giuridica (la condotta sarebbe stata ricondotta all'art. 496 c.p., non all'art. 495 c.p.); (4) mancata sostituzione della pena detentiva con sanzioni alternative ex art. 53 l. 689/81, per omesso giudizio globale sui parametri dell'art. 133 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I primi due motivi sono stati ritenuti inammissibili perché tentativo di rivalutazione del fatto e della prova (vietata in sede di legittimità) e per mancanza del requisito di autosufficienza del ricorso (omessa indicazione/allegazione degli atti ritenuti travisati). Il terzo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato: la Corte ha confermato l'orientamento secondo cui l'art. 495 c.p. si applica quando, in assenza di documenti, si rendono false dichiarazioni di identità ai pubblici ufficiali; l'art. 496 c.p. è residuale. Il quarto motivo è stato ritenuto inammissibile perché la non applicazione delle sanzioni sostitutive è motivata congruamente dalla presenza di precedenti e dalla persistenza della capacità a delinquere, con conseguente prognosi negativa circa l'ottemperanza alle prescrizioni. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 495 cod. pen.

    La condotta di chi, privo di documenti, fornisce ai Carabinieri in un controllo stradale false dichiarazioni sulla propria identità integra l'art. 495 c.p., perché la dichiarazione costituisce una 'attestazione' delle qualità personali al pubblico ufficiale; dunque la norma è applicabile anche se la persona fosse comunque munita di documento non esibito.

  • art. 496 cod. pen.

    Norma residuale rispetto all'art. 495: punisce le dichiarazioni mendaci anche rese a incaricati di pubblico servizio; tuttavia quando la menzogna assume rilievo di attestazione davanti a un pubblico ufficiale e in assenza di altri mezzi di identificazione si applica l'art. 495.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Regole di valutazione della prova; la loro mera inosservanza non costituisce automaticamente motivo deducibile ai sensi dell'art. 606 c.p.p. se non si tratta di vizio che comporti invalidità prevista dalla legge processuale.

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Regola di giudizio del giudice di merito; il ricorso non può trasformarsi in sindacato sull'apprezzamento critico delle prove, salvo i casi tassativi di legge.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la lett. b) riguarda errata applicazione della legge sostanziale, mentre la lett. c) le violazioni di norme processuali che determinano nullità; non è ammesso impugnare con questa fattispecie le semplici valutazioni probatorie.

  • art. 125 comma 3 cod. proc. pen.

    Riguarda l'assunzione delle prove testimoniali; la Corte ha ritenuto che la valutazione dell'inattendibilità della teste a discarico sia adeguatamente motivata e non contraddetta dagli atti.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti formali nella enunciazione dei motivi di ricorso per cassazione; i motivi devono essere esposti nei limiti necessari per la motivazione.

  • art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen.

    Principio di autosufficienza del ricorso: il ricorrente deve indicare e, se necessario, allegare gli atti che ritiene travisati; l'omissione comporta inammissibilità delle doglianze che lamentano travisamento degli atti.

  • art. 53 legge 24/11/1981 n. 689

    Prevede sanzioni sostitutive della pena detentiva breve; la loro applicabilità richiede una prognosi favorevole circa l'ottemperanza alle prescrizioni.

  • art. 58 comma 2 legge 24/11/1981 n. 689

    Il giudice "Non può sostituire la pena detentiva quando presume che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato"

    Impedisce la sostituzione della pena quando il giudice, sulla base della vita antecedente e della capacità a delinquere, prevede che il condannato non adempirà le prescrizioni; giustifica il diniego delle sanzioni sostitutive nel caso concreto.

  • art. 133 cod. pen.

    Individua i parametri per determinare la pena e la prognosi criminale; i precedenti e la vita anteatta sono indicatori della capacità a delinquere che possono escludere l'applicazione di pene sostitutive.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese del procedimento e a somme a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o infondato; la Corte ha applicato tale norma per imporre oneri economici al ricorrente.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non sindaca le valutazioni di fatto e la prova: i motivi che si limitano a chiedere una rivalutazione delle prove sono generalmente inammissibili.
  • Quando si deduce travisamento della prova in cassazione è necessario rispettare il principio di autosufficienza del ricorso, indicando e allegando gli atti specifici che si ritengono travisati; l'omissione comporta l'inammissibilità.
  • Le false dichiarazioni di identità rese a pubblici ufficiali in assenza di documenti sono inquadrabili nell'art. 495 c.p.; l'art. 496 c.p. resta norma residuale.
  • La richiesta di applicazione di sanzioni sostitutive alla pena detentiva breve può essere esclusa se il giudice, sulla base dei precedenti e della vita anteriore, valuta negativamente la probabilità di ottemperanza alle prescrizioni previste dalla sanzione sostitutiva (art. 58, L. 689/81 e art. 133 c.p.).
  • Le censure che invocano la violazione delle regole generali di valutazione della prova (es. art. 192 c.p.p.) non sono normalmente deducibili come violazioni di legge in cassazione, salvo che non si configuri una invalidità formale prevista dalla legge processuale.

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