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Concentrazione

Provvedimento AGCM C12800 n. 31874 del 03/03/2026

CEVA LOGISTICS EUROPE/FAGIOLI HOLDING

AGCMC12800

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

CEVA Logistics Europe SA, appartenente al gruppo CMA CGM, acquisisce l’intero capitale di Fagioli Holding S.p.A., operatore attivo nei servizi di spedizione merci end-to-end per progetti complessi. L’AGCM qualifica l’operazione come concentrazione ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. b), l. 287/1990, soggetta a notifica ex art. 16, comma 1, e conclude che non vi sono effetti anticoncorrenziali rilevanti nei mercati interessati. L’Autorità non avvia l’istruttoria ex art. 16, comma 4, ritenendo l’operazione idonea a essere autorizzata senza condizioni. I patti accessori di non concorrenza e non sollecitazione sono considerati leciti solo entro limiti temporali e geografici più ristretti di quelli pattuiti.

CEVA Logistics Europe SA / Fagioli Holding S.p.A. – acquisizione del controllo esclusivo; esito: autorizzazione senza condizioni e non avvio dell’istruttoria

CEVA Logistics Europe / Fagioli Holding: acquisizione del controllo esclusivo

CEVA Logistics Europe SA, società del gruppo CMA CGM, acquisisce l’intero capitale sociale di Fagioli Holding S.p.A., ottenendo il controllo esclusivo della target. L’AGCM qualifica l’operazione come concentrazione rilevante ai sensi della disciplina italiana e conclude per il non avvio dell’istruttoria, ritenendo assenti criticità concorrenziali significative.

Le parti e il contesto economico

CEVA Europe opera nei servizi di spedizione merci end-to-end via mare, terra e aerea e nella logistica integrata; il gruppo di appartenenza CMA CGM è attivo anche nel trasporto marittimo di linea a mezzo container e nei servizi di movimentazione portuale. Il fatturato mondiale 2024 di CMA CGM è pari a [50-60] miliardi di euro, con circa [10-20] miliardi nell’Unione europea e circa [1-2] miliardi di euro di vendite in Italia.

Fagioli Holding è la holding di un gruppo specializzato nella spedizione merci end-to-end via mare e via terra, con focus su progetti complessi nei settori power & renewables, oil & gas, infrastrutture civili, industria pesante e cantieristica navale. Il suo fatturato mondiale 2024 è pari a [200-300] milioni di euro, con circa [100-200] milioni nell’Unione europea e circa [35-100] milioni di euro in Italia.

Struttura dell’operazione

L’operazione è regolata da un sale and purchase agreement sottoscritto il 12 dicembre 2025 e prevede l’acquisto da parte di CEVA Europe dell’intero capitale di Fagioli Holding, attualmente detenuto da Fagioli Finance, dal Fondo QuattroR e da alcuni dipendenti o ex dipendenti. All’esito del closing, CEVA Europe eserciterà il controllo esclusivo sulla target.

Qualificazione giuridica e disciplina applicabile

L’AGCM inquadra l’operazione come concentrazione ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. b), l. 287/1990, in quanto comporta l’acquisizione del controllo esclusivo di un’impresa. L’operazione ricade nell’ambito della legge nazionale e non integra i presupposti per l’applicazione del Regolamento (CE) n. 139/2004. Essa è comunque soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva ex art. 16, comma 1, l. 287/1990, poiché il fatturato totale nazionale dell’insieme delle imprese interessate supera 582 milioni di euro e il fatturato nazionale di almeno due imprese interessate supera 35 milioni di euro.

Patti di non concorrenza e non sollecitazione

Lo SPA contiene un patto di non concorrenza e un patto di non sollecitazione a carico dei venditori. Essi si impegnano, per un anno dal perfezionamento dell’operazione, a non acquistare o detenere partecipazioni in entità che svolgono attività rientranti nel Restricted Business in Italia, Stati Uniti e Australia; inoltre, per tre anni dal completamento dell’operazione, a non sollecitare o indurre i dipendenti di Fagioli Holding e delle sue controllate (Fagioli S.p.A. e Fagioli Inc. al closing) ad accettare impieghi presso soggetti terzi o a cessare i rapporti di lavoro.

L’Autorità ritiene tali patti accessori alla concentrazione solo entro limiti più contenuti: devono essere circoscritti alle aree geografiche in cui opera il gruppo acquisito, limitati a due anni e non devono impedire il mero investimento finanziario in azioni. Oltre tali limiti, l’AGCM si riserva di valutarli separatamente ove ne ricorrano i presupposti.

Mercati rilevanti

L’AGCM analizza anzitutto il mercato della spedizione merci, che comprende l’organizzazione del trasporto e le attività accessorie e amministrative connesse alla movimentazione delle merci, distinguendolo dal trasporto in senso stretto e dal corriere espresso. La prassi dell’Autorità e della Commissione europea segmenta il mercato in funzione della modalità di trasporto: via terra, via mare e via aerea. Il mercato è ritenuto di dimensione geografica nazionale.

L’Autorità considera inoltre il mercato dei servizi di trasporto marittimo di container di linea, che secondo la prassi può essere suddiviso in corto raggio e lungo raggio; il perimetro geografico viene definito per fasci di rotte in base ai porti di origine e destinazione.

Valutazione degli effetti concorrenziali

L’operazione non produce sovrapposizioni orizzontali di rilievo. Nei segmenti della spedizione merci, della spedizione merci via terra e della spedizione merci via mare, la quota congiunta delle parti rimane inferiore all’1%. Anche nel sotto-mercato del project forwarding la quota congiunta non supera il 3%.

L’AGCM prende in considerazione anche un possibile profilo verticale tra l’attività della target nei servizi di spedizione merci via mare e quella del gruppo acquirente nel trasporto marittimo di linea a mezzo container. Tuttavia, poiché la quota della target nel segmento della spedizione merci via mare è inferiore allo 0,01%, non emerge alcun rischio concreto di preclusione verticale.

Esito del procedimento

Alla luce di tali elementi, l’Autorità conclude che l’operazione non è idonea a ostacolare in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati né a costituire o rafforzare una posizione dominante. Delibera pertanto di non avviare l’istruttoria ai sensi dell’art. 16, comma 4, l. 287/1990 e dispone la comunicazione dell’esito alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Punti principali

Parti e attività economiche

CEVA Logistics Europe SA fa parte del gruppo CEVA Logistics, controllato da CMA CGM, attivo nella spedizione merci end-to-end via mare, terra e aerea e nella logistica integrata; il gruppo CMA CGM registra un fatturato mondiale 2024 pari a [50-60] miliardi di euro. Fagioli Holding S.p.A. è la holding di un gruppo attivo nei servizi di spedizione merci end-to-end via mare e via terra, soprattutto per progetti complessi nei settori power & renewables, oil & gas, infrastrutture civili, industria pesante e cantieristica navale.

Struttura dell’operazione

L’operazione consiste nell’acquisizione da parte di CEVA Europe dell’intero capitale sociale di Fagioli Holding, oggi detenuto da Fagioli Finance, dal Fondo QuattroR e da alcuni dipendenti o ex dipendenti. Il closing comporterà il controllo esclusivo di CEVA Europe su Fagioli Holding, sulla base di un sale and purchase agreement sottoscritto il 12 dicembre 2025.

Qualificazione giuridica e soglie

L’Autorità qualifica l’operazione come concentrazione ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. b), l. 287/1990, poiché determina l’acquisizione del controllo esclusivo di un’impresa. L’operazione rientra nella disciplina nazionale e non in quella del Regolamento (CE) n. 139/2004; è soggetta a notifica preventiva ex art. 16, comma 1, l. 287/1990, poiché il fatturato complessivo nazionale dell’insieme delle imprese interessate supera 582 milioni di euro e quello nazionale di almeno due imprese supera 35 milioni di euro.

Mercati interessati e effetti concorrenziali

L’AGCM individua come mercati rilevanti quello della spedizione merci, segmentato per modalità di trasporto (terra, mare, aereo), con dimensione geografica nazionale, e quello del trasporto marittimo di container di linea, articolabile in corto e lungo raggio e definito per fasci di rotte. Non emergono sovrapposizioni orizzontali rilevanti: la quota congiunta resta inferiore all’1% nei segmenti considerati e non supera il 3% nel project forwarding. È escluso anche un rischio verticale, poiché la quota di Fagioli nei servizi di spedizione merci via mare è inferiore allo 0,01%.

Esito e patti accessori

L’Autorità ritiene che l’operazione non ostacoli in misura significativa la concorrenza effettiva e non determini la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante. Delibera quindi di non avviare l’istruttoria ex art. 16, comma 4, l. 287/1990. I patti di non concorrenza e non sollecitazione sono considerati accessori solo se limitati alle aree geografiche in cui opera il gruppo acquisito e a due anni di durata, con esclusione di vincoli sull’acquisto/detenzione di azioni a fini di puro investimento finanziario.

Come è indicizzato

Materiecontrollo concentrazioniacquisizione del controllomercato rilevantespedizione mercitrasporto marittimo di container di linea

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