Sentenza n. 5782/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania - sede di Napoli (sezione sesta) n. 6918/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza di rimozione e demolizione di un fabbricato rurale ritenuto abusivo e successiva ordinanza di applicazione della sanzione pecuniaria ex art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il proprietario aveva impugnato l’ordine comunale di rimozione del fabbricato rurale, realizzato secondo l’amministrazione in assenza di titolo edilizio, nonché il successivo provvedimento sanzionatorio pecuniario di 20.000 euro adottato per l’inottemperanza. In primo grado aveva dedotto, tra l’altro, l’assenza di responsabilità per l’edificazione, la natura pertinenziale del manufatto, la sua realizzazione nell’ambito di un accordo di cessione bonaria e di ricostruzione collegato alla procedura espropriativa per la realizzazione di una strada comunale, nonché la violazione del legittimo affidamento e del principio di proporzionalità. In appello ha censurato la sentenza del TAR per non avere verificato la riconducibilità del fabbricato alla pertinenza prevista dall’art. 3, comma 1, lett. e.6), d.P.R. 380/2001, in relazione al limite dimensionale del 20% del volume dell’edificio principale, e per non avere considerato l’affidamento derivante dalla lunga mancata contestazione della legittimità del manufatto, dal suo acquisto con atto notarile e dalle vicende espropriative. Il Comune non si è costituito in appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato la sentenza del TAR, accogliendo il ricorso originario e annullando sia l’ordine di demolizione sia il successivo provvedimento sanzionatorio. Il Collegio ha valorizzato l’accordo di cessione bonaria del 27 giugno 1979, dal quale risultava che, per consentire la costruzione della strada, l’impresa esecutrice avrebbe demolito il vano interferente e ricostruito a proprie spese un nuovo vano nelle adiacenze della precedente costruzione. Tale documentazione consentiva di identificare il manufatto oggetto dell’ordine di demolizione e corroborava la sua natura pertinenziale rispetto all’abitazione e l’affidamento maturato sulla sua legittimità edilizia. L’affidamento è stato inoltre desunto dalla mancata contestazione del manufatto per un lungo periodo e dall’attuazione dell’accordo, inclusa la traslazione del manufatto e la realizzazione della scala di collegamento alla strada, elementi dai quali il giudice ha ritenuto ragionevole presumere anche il consenso verbale del sindaco circa il rispetto della normativa urbanistico-edilizia. Ritenuto illegittimo l’ordine di demolizione, il Consiglio di Stato ha dichiarato illegittimo in via derivata anche il provvedimento sanzionatorio consequenziale. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
artt. 27 e 31 d.P.R. 380/2001
Costituiscono la base normativa dell’azione repressiva edilizia e dell’ordine di rimozione o demolizione dell’abuso; nel caso concreto l’ordine è stato annullato perché il manufatto risultava collegato a una ricostruzione concordata nell’ambito della procedura espropriativa e assistita da un affidamento sulla sua legittimità.
art. 3, comma 1, lett. e.6), d.P.R. 380/2001
20% del volume dell’edificio principale
La disposizione è stata invocata per sostenere la natura pertinenziale del fabbricato rurale; il Consiglio di Stato ha ritenuto comunque decisivi, ai fini dell’annullamento, gli elementi documentali relativi all’accordo di ricostruzione e all’affidamento maturato.
art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001
Fondava il provvedimento sanzionatorio pecuniario adottato per l’inottemperanza all’ordine di demolizione; tale atto è stato annullato in via derivata per l’illegittimità dell’ordine presupposto.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Disciplina l’udienza straordinaria da remoto nella quale è stata trattata la causa; non incide sul merito della controversia.
Massime di principio
- Quando un manufatto viene demolito e ricostruito nell’ambito di un accordo collegato a una procedura espropriativa per la realizzazione di un’opera pubblica, la documentazione dell’accordo e della sua concreta esecuzione deve essere considerata nella valutazione della legittimità edilizia dell’opera e della responsabilità del proprietario.
- La natura pertinenziale di un manufatto e l’affidamento del proprietario sulla sua legittimità edilizia possono essere desunti non solo dalle caratteristiche materiali e funzionali dell’opera, ma anche da atti negoziali e comportamenti amministrativi risalenti che ne abbiano consentito o accompagnato la realizzazione.
- La mancata contestazione della legittimità edilizia per un lungo periodo, unitamente all’attuazione di un accordo che prevedeva la ricostruzione del manufatto e alla partecipazione dell’amministrazione alla vicenda, costituisce un elemento rilevante nella valutazione dell’affidamento del proprietario e della proporzionalità della misura repressiva.
- L’annullamento dell’ordine di demolizione determina l’illegittimità derivata del provvedimento sanzionatorio pecuniario adottato per la sua inottemperanza, quando quest’ultimo abbia carattere consequenziale rispetto all’ordine presupposto.
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