Sentenza n. 5738/2026 - Roma, Sezione 1
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio - inadempimento serbato dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad relativamente alla richiesta di convocazione del ricorrente e di lavorazione della domanda di visto di ingresso per studio nonché per l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere sulla richiesta di convocazione del ricorrente e di lavorazione della domanda di visto per studio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento dell’Ambasciata d’Italia ad Islamabad sulla richiesta di convocazione e di attivazione della procedura per il rilascio di un visto di ingresso per studio
Esito
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad sulla richiesta di convocazione e di lavorazione della domanda di visto di ingresso per motivi di studio. Ha chiesto la dichiarazione dell’illegittimità del silenzio e l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere sulla richiesta.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che, nelle more del giudizio, l’Amministrazione aveva attivato il procedimento per il rilascio del visto fissando l’appuntamento per la presentazione della domanda al 20 dicembre 2025. Tale attività ha determinato il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, considerando il limitato arco temporale tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso e il comportamento collaborativo dell’Amministrazione, anche in ragione dell’elevato numero di istanze analoghe. L’Amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato, con liquidazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Il ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 117 c.p.a.
La norma è stata utilizzata per proporre l’azione avverso il silenzio dell’Amministrazione; l’attivazione del procedimento nelle more ha reso non più necessaria la decisione sull’obbligo di provvedere.
art. 34, comma 5, c.p.a.
alla stregua del combinato disposto degli articoli 34, comma 5, e 117 c.p.a.
La sopravvenuta attivazione del procedimento e il conseguente pieno soddisfacimento della pretesa giustificano la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La norma è richiamata quale base per disporre l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate, unitamente all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento dell’oscuramento delle generalità del ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, l’attivazione del procedimento amministrativo e l’adozione dell’attività richiesta dal privato nelle more del giudizio determinano la cessazione della materia del contendere quando comportano il pieno soddisfacimento della pretesa azionata.
- La fissazione dell’appuntamento necessario alla presentazione della domanda di visto integra, nel caso esaminato, l’attivazione del procedimento amministrativo e soddisfa la specifica pretesa avente a oggetto la convocazione del richiedente e la lavorazione della domanda.
- La compensazione delle spese può essere giustificata dalla breve durata del ritardo e dal comportamento collaborativo dell’Amministrazione, anche in presenza di un elevato numero di istanze analoghe; resta possibile porre a carico dell’Amministrazione la restituzione del contributo unificato.
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