Ordinanza n. 4033/2026 - Roma, Sezione 2B
per l’annullamento: - della determinazione dirigenziale di Roma Capitale, rep. n. -OMISSIS-, notificata in data 16 aprile 2026, avente a oggetto “sanzione edilizia annullamento della D.D. -OMISSIS- e nuova ingiunzione a rimuovere o demolire gli interventi di ristrutturazione edilizia abusivamente realizzati in Via -OMISSIS-”; - dell’avviso di avvio del procedimento prot. -OMISSIS-; - del preteso accertamento tecnico prot. -OMISSIS-; - del riscontro dell’Ufficio ispettorato edilizio prot. -OMISSIS-; - del provvedimento di differimento del diritto di accesso ai documenti amministrativi Rep. -OMISSIS-, nella parte in cui ha differito per mesi dodici l’ostensione della documentazione indispensabile alla difesa del ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato improcedibile l’istanza cautelare per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il ricorrente vi aveva rinunciato espressamente senza rinunciare al ricorso principale. Non è stata quindi esaminata la fondatezza dei motivi dedotti contro i provvedimenti edilizi, gli atti procedimentali e il differimento dell’accesso. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate tra le parti.
Atto impugnato: determinazione dirigenziale recante l’annullamento di una precedente determinazione e una nuova ingiunzione a rimuovere o demolire interventi di ristrutturazione edilizia abusivamente realizzati, nonché atti procedimentali connessi e differimento dell’accesso documentale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato una determinazione dirigenziale di Roma Capitale concernente una sanzione edilizia e una nuova ingiunzione di rimozione o demolizione di interventi di ristrutturazione edilizia ritenuti abusivi. Sono stati inoltre impugnati l’avviso di avvio del procedimento, un preteso accertamento tecnico, il riscontro dell’ufficio ispettorato edilizio e il provvedimento con cui è stato differito per dodici mesi l’accesso alla documentazione ritenuta indispensabile per la difesa. Nel giudizio è stata proposta anche domanda cautelare di sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati. Con memoria del 15 luglio 2026, il ricorrente ha rinunciato alla sola istanza cautelare, mantenendo fermo il ricorso introduttivo.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base normativa della domanda e della fase cautelare; l’istanza è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a seguito della rinuncia del ricorrente.
Massime di principio
- La rinuncia alla sola istanza cautelare, senza rinuncia al ricorso introduttivo, determina l’improcedibilità della domanda cautelare per sopravvenuta carenza di interesse e non incide sulla prosecuzione del giudizio di merito.
- Quando la domanda cautelare diviene improcedibile per rinuncia del richiedente, il giudice può compensare integralmente le spese della relativa fase in presenza di valide ragioni.
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