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Sentenza

Sentenza n. 1755/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202502076

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell’esecuzione della sentenza del Tribunale di Marsala che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per l’anno scolastico 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Marsala n. 260/2024, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto a usufruire della carta elettronica del docente per l’anno scolastico 2023/2024 e il Ministero era stato condannato ad attribuire il beneficio per euro 500,00, oltre accessori di legge. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione l’8 aprile 2024 e non era stata impugnata. Nonostante il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, l’Amministrazione non aveva dato esecuzione al giudicato. La ricorrente ha quindi domandato la dichiarazione di inottemperanza, l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, il pagamento degli accessori e la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato, rilevando che il giudicato aveva imposto al Ministero un obbligo conformativo puntuale e che l’Amministrazione era rimasta inerte oltre il termine dilatorio applicabile. Ha dichiarato sussistente l’inottemperanza e ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di eseguire la sentenza del Tribunale di Marsala entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, se anteriore, mediante l’attivazione della carta docente e l’accreditamento dell’importo di euro 500,00, comprensivo degli accessori previsti dal titolo esecutivo. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore generale pro tempore per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, stabilendo un ulteriore termine di sessanta giorni dall’istanza di parte e senza compensi ulteriori. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione delle pronunce nei confronti delle amministrazioni consente di configurare l’inottemperanza in presenza della mancata esecuzione del giudicato.

  • art. 26 c.p.a.

    Richiamato per la regolazione e la liquidazione delle spese del giudizio amministrativo.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato quale criterio per porre le spese di lite a carico dell’Amministrazione soccombente.

  • d.m. n. 55/2014

    Richiamato per la quantificazione delle spese professionali, tenendo conto della natura seriale della controversia, della modesta complessità, del valore limitato e dell’attività difensiva svolta.

Massime di principio

  • Quando una sentenza passata in giudicato, ritualmente notificata all’amministrazione, impone un obbligo conformativo puntuale e l’amministrazione non vi adempie dopo il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge, sussiste l’inottemperanza e il giudice amministrativo può ordinare l’esecuzione del giudicato.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l’ordine giudiziale può individuare specificamente le attività necessarie a conformarsi al titolo esecutivo, compreso l’attivazione di un beneficio e l’accreditamento dell’importo riconosciuto, comprensivo degli accessori espressamente previsti.
  • In caso di ulteriore inerzia dell’amministrazione successiva all’ordine di esecuzione, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, fissando un termine per l’intervento sostitutivo e consentendogli, se previsto, di delegare le attività a un dirigente o funzionario dell’amministrazione.
  • Il commissario ad acta nominato per l’esecuzione del giudicato non ha diritto a compensi ulteriori quando l’attività rientra nell’ordinaria funzione dirigenziale e trova applicazione il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

Testo integrale

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