Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 01259/2026 del 13/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per concorso in furto aggravato. Il primo motivo ha denunciato violazione di legge sulla legittimazione a proporre querela, sostenendo che la querela sarebbe stata proposta da soggetto non legittimato. Il secondo motivo ha denunciato violazione di legge per il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62, n. 4, c.p., sostenendo che il pregiudizio economico fosse di modesta entità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, affermando che, nel furto commesso all'interno di un supermercato, la cassiera è legittimata a proporre querela in quanto titolare della detenzione qualificata del bene a fini di custodia o di esercizio del commercio. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il secondo motivo, osservando che il giudice di merito aveva motivato in modo логicamente corretto il diniego dell'attenuante, valorizzando sia l'entità non irrisoria del pregiudizio economico sia il danno morale connesso alla sofferenza per i fatti violenti subiti. Conseguentemente, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • artt. 110, 624, 625, comma 1, n. 2, c.p.

    Richiamati come basi della condanna confermata in appello per concorso in furto aggravato.

  • art. 62, n. 4, c.p.

    L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è stata esclusa perché il danno economico non era irrisorio e sussisteva anche un danno morale derivante dai fatti violenti subiti.

Massime di principio

  • Nel furto commesso all'interno di un esercizio commerciale, la querela può essere validamente proposta anche dalla cassiera addetta al punto vendita, quando essa sia titolare della detenzione qualificata del bene per ragioni di custodia o di gestione dell'attività commerciale.
  • L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non è concedibile quando il pregiudizio economico sia oggettivamente non irrisorio; la valutazione può inoltre considerare il danno morale concretamente subito dalla persona offesa.
  • In sede di legittimità, il motivo di ricorso è manifestamente infondato quando si limita a prospettare una diversa lettura delle risultanze di merito senza evidenziare reali vizi logici o violazioni di legge nella motivazione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.