Cassazione Penale, Ordinanza n. 01259/2026 del 13/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per concorso in furto aggravato. Il primo motivo ha denunciato violazione di legge sulla legittimazione a proporre querela, sostenendo che la querela sarebbe stata proposta da soggetto non legittimato. Il secondo motivo ha denunciato violazione di legge per il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62, n. 4, c.p., sostenendo che il pregiudizio economico fosse di modesta entità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, affermando che, nel furto commesso all'interno di un supermercato, la cassiera è legittimata a proporre querela in quanto titolare della detenzione qualificata del bene a fini di custodia o di esercizio del commercio. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il secondo motivo, osservando che il giudice di merito aveva motivato in modo логicamente corretto il diniego dell'attenuante, valorizzando sia l'entità non irrisoria del pregiudizio economico sia il danno morale connesso alla sofferenza per i fatti violenti subiti. Conseguentemente, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 110, 624, 625, comma 1, n. 2, c.p.
Richiamati come basi della condanna confermata in appello per concorso in furto aggravato.
art. 62, n. 4, c.p.
L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è stata esclusa perché il danno economico non era irrisorio e sussisteva anche un danno morale derivante dai fatti violenti subiti.
Massime di principio
- Nel furto commesso all'interno di un esercizio commerciale, la querela può essere validamente proposta anche dalla cassiera addetta al punto vendita, quando essa sia titolare della detenzione qualificata del bene per ragioni di custodia o di gestione dell'attività commerciale.
- L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non è concedibile quando il pregiudizio economico sia oggettivamente non irrisorio; la valutazione può inoltre considerare il danno morale concretamente subito dalla persona offesa.
- In sede di legittimità, il motivo di ricorso è manifestamente infondato quando si limita a prospettare una diversa lettura delle risultanze di merito senza evidenziare reali vizi logici o violazioni di legge nella motivazione impugnata.
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