Sentenza n. 11966/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento del provvedimento di esclusione del ricorrente dal concorso interno, per titoli, a 171 posti per l’ammissione al 26^ corso di formazione basico riservato agli appartenenti al ruolo dei volontari in s.p. dell''Esercito da immettere nel ruolo dei Sergenti della stessa Forza Armata (bando di concorso emanato con Decreto M_D GMIL REG2021 0549924 in data 24-12-2021).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di esclusione dal concorso interno per titoli a 171 posti per l'ammissione al 26° corso di formazione basico destinato all'immissione nel ruolo dei sergenti dell'Esercito, nonché la clausola del bando che richiedeva l'assenza di condanne per delitti non colposi e una condotta incensurabile
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, dopo avere superato il concorso interno per titoli e la prima fase del corso di formazione basico, è stato escluso perché risultava condannato, con sentenza divenuta irrevocabile prima dell'emanazione del bando, per un delitto non colposo. Ha dedotto la violazione delle norme generali sull'accesso agli impieghi pubblici e della legge n. 732/1984, che ha eliminato il requisito generale della buona condotta per l'accesso al pubblico impiego; la violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990; difetto e insufficienza di motivazione; eccesso di potere per illogicità, incongruenza, ingiustizia manifesta, erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti. Secondo il ricorrente, la mera esistenza della condanna non avrebbe potuto determinare automaticamente l'esclusione, senza una valutazione concreta della gravità del reato, della pena inflitta e della compatibilità della condanna con il rapporto fiduciario già esistente, considerato il lungo servizio prestato come militare in servizio permanente e il superamento del concorso. Il Ministero ha eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione della clausola del bando, poiché immediatamente lesiva e non impugnata entro il termine decadenziale, sostenendo che il successivo provvedimento di esclusione fosse meramente applicativo della clausola.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto pacifico che il ricorrente avesse riportato, prima del bando, una condanna irrevocabile per delitto non colposo e che tale situazione corrispondesse esattamente alla causa escludente prevista dall'art. 2, comma 2, lett. c), del bando, applicabile al concorso per soli titoli. La clausola, letta insieme ai commi 3 e 4 dello stesso articolo, imponeva il possesso e il mantenimento dei requisiti sino all'inizio del corso e autorizzava l'esclusione anche a seguito di verifiche successive. Il provvedimento impugnato è stato quindi qualificato come atto vincolato e meramente applicativo della lex specialis. Il TAR ha inoltre rilevato che la clausola era immediatamente lesiva, perché rendeva già chiara, al momento della pubblicazione del bando, l'esclusione dei candidati con condanne per delitti non colposi; essa avrebbe dovuto essere impugnata entro il termine decadenziale. La clausola trovava il proprio presupposto nell'art. 690 del d.lgs. n. 66/2010 e nel decreto ministeriale autorizzato dalla legge a disciplinare i requisiti del concorso. Il giudice ha ritenuto non abnorme né sproporzionata la previsione dell'incensuratezza, considerando il passaggio a un grado superiore, con maggiori responsabilità gerarchiche. Ha escluso la necessità di una motivazione ulteriore sulla concreta gravità del reato, poiché tale valutazione era stata compiuta ex ante dal Ministero nella disciplina generale della procedura. Le censure di sproporzione e di mancata valutazione concreta sono state comunque ritenute apodittiche e non verificabili, anche perché il ricorrente non aveva prodotto la sentenza penale né allegato elementi sul fatto-reato. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 2.000 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 690 d.lgs. n. 66/2010
Il reclutamento nei ruoli sergenti avviene mediante concorsi interni e successivo corso di formazione basico; le modalità dei concorsi, compresa la definizione degli eventuali ulteriori requisiti, sono stabilite con decreto del Ministro della difesa.
La disposizione costituisce il presupposto legislativo per la disciplina regolamentare e concorsuale dei requisiti di partecipazione ai concorsi interni per l'immissione nel ruolo dei sergenti.
art. 2, comma 2, lett. c), del bando di concorso
non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna e aver tenuto condotta incensurabile
La clausola configura un requisito di partecipazione riferito all'assenza di condanne per delitti non colposi e impone l'esclusione del candidato che non lo possieda.
art. 2, commi 3 e 4, del bando di concorso
I requisiti prescritti per la partecipazione al concorso devono essere posseduti dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande ... e mantenuti sino a quella dell'inizio del relativo corso di formazione basico, pena l'esclusione dal concorso o dalla frequenza del corso
Le disposizioni consentono la verifica successiva dei requisiti e l'esclusione dal concorso o dalla frequenza del corso quando il candidato ne sia privo.
d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487
Il ricorrente ne ha dedotto la violazione, ma la sentenza non sviluppa un'autonoma interpretazione decisiva della disciplina.
d.p.r. 16 giugno 2023, n. 82
Il ricorrente ne ha dedotto la violazione in relazione alla disciplina dell'accesso agli impieghi pubblici, senza che la sentenza ne ricavi una specifica regola applicativa.
legge 29 ottobre 1984, n. 732
Il ricorrente ha invocato l'eliminazione del requisito generale della buona condotta per l'accesso agli impieghi pubblici; il TAR ha ritenuto legittima la specifica previsione concorsuale riferita al passaggio al ruolo dei sergenti.
art. 3 l. n. 241/1990
Il giudice ha escluso il difetto di motivazione, ritenendo sufficiente il richiamo alla puntuale clausola del bando applicata in modo vincolato.
Massime di principio
- Quando un bando di concorso prevede espressamente, quale requisito di partecipazione, l'assenza di condanne per delitti non colposi e il candidato risulta destinatario di una condanna irrevocabile per tale tipologia di reato, il provvedimento di esclusione che si limiti ad applicare la clausola è atto vincolato e non richiede, di regola, un'ulteriore valutazione individuale sulla gravità del fatto, sulla pena inflitta o sulla compatibilità della condanna con il rapporto fiduciario.
- La clausola di un bando che rende immediatamente evidente l'esclusione dei candidati privi di un requisito di partecipazione è immediatamente lesiva e deve essere impugnata entro il termine decadenziale decorrente dalla pubblicazione del bando; l'impugnazione proposta soltanto contro il successivo atto applicativo è tardiva quanto alla clausola stessa.
- La previsione di un requisito di incensuratezza può essere ritenuta non sproporzionata nell'ambito di una selezione interna per il passaggio a un grado superiore delle Forze armate, quando al nuovo grado siano connesse maggiori responsabilità gerarchiche e funzionali.
- La motivazione del provvedimento di esclusione è adeguata quando individua chiaramente la clausola del bando applicata e la condanna che determina la carenza del requisito, se l'amministrazione non dispone di margini valutativi ulteriori rispetto alla disciplina della lex specialis.
- Le censure di sproporzione e di omessa valutazione concreta non possono essere accolte se il ricorrente non allega né documenta elementi relativi al fatto-reato, alla sua gravità o alla pena inflitta, tali da consentire al giudice una verifica effettiva della dedotta illegittimità.
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