Ordinanza n. 12490/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento del provvedimento di rigetto del visto ai fini di "lavoro subordinato" prot. n. 6106 del 17 giugno 2025 emesso dal Consolato Generale d'Italia a Casablanca e notificato al ricorrente in data 30 giugno 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto d'ingresso per lavoro subordinato
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di rigetto del visto per lavoro subordinato emesso dal Consolato Generale d'Italia a Casablanca. Dopo il passaggio in decisione, il Collegio ha rilevato seri dubbi preliminari sulla validità della procura alle liti rilasciata dal lavoratore, alla luce dei criteri indicati dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato del 2 ottobre 2025, n. 11, nonché sulla legittimazione a ricorrere del datore di lavoro. L'ordinanza non espone ulteriori motivi di illegittimità dedotti contro il diniego del visto.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda di annullamento. Rilevati i dubbi sulla validità della procura alle liti del lavoratore e sulla legittimazione processuale del datore di lavoro, ha assegnato alle parti trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per depositare memorie su tali questioni. Ha quindi rinviato la prosecuzione della causa alla camera di consiglio del 20 ottobre 2026. Ha inoltre disposto l'oscuramento delle generalità della parte interessata per ragioni di tutela dei diritti o della dignità.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice, quando intende porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, di assegnare alle parti un termine per il deposito di memorie sulla questione.
Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, 2 ottobre 2025, n. 11
Richiamata quale riferimento per i criteri concernenti la validità della procura alle liti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando, dopo il passaggio della causa in decisione, il giudice rileva d'ufficio questioni potenzialmente rilevanti ai fini della decisione, deve assicurare il contraddittorio assegnando alle parti un termine per il deposito di memorie, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
- La validità della procura alle liti deve essere verificata secondo i criteri indicati dalla giurisprudenza dell'Adunanza plenaria applicabile alla fattispecie; ove sussistano dubbi sulla procura, il giudice può disporre il contraddittorio tra le parti prima di definire il giudizio.
- La legittimazione a ricorrere deve essere verificata anche d'ufficio dal giudice amministrativo e può costituire oggetto di specifico contraddittorio prima della decisione nel merito.
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