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Ordinanza

Ordinanza n. 231/2026 - Parma, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600408

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ritiro cautelare di armi, munizioni, licenza di porto d’armi per difesa personale e autorizzazione ministeriale al porto d’armi, adottato ai sensi dell’art. 39, comma 2, T.U.L.P.S.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione statale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui, in via cautelativa e urgente, i Carabinieri hanno ritirato le armi e le munizioni in suo possesso, nonché la licenza di porto d’armi per difesa personale e l’autorizzazione ministeriale al porto d’armi. Il ritiro è stato disposto su richiesta della Questura, a seguito della segnalazione di un reato, con motivazioni richiamate nella nota della Legione Carabinieri e nei relativi allegati. La vicenda traeva origine dalla denuncia presentata da una collega, anch’essa guardia giurata, per atti persecutori, violenza sessuale, in subordine violenza privata, e lesioni personali aggravate, con riferimento a un asserito clima persecutorio, denigratorio, intimidatorio e a connotazione sessuale e sessista sul luogo di lavoro. Il ricorrente ha chiesto la sospensione cautelare dell’efficacia dell’atto. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificamente riportati i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto giustificato, nelle more del procedimento avviato dal Prefetto per l’eventuale adozione del divieto di detenzione di armi e munizioni ai sensi dell’art. 39, comma 1, T.U.L.P.S., il ritiro urgente e cautelare disposto ai sensi dell’art. 39, comma 2, T.U.L.P.S. Il Collegio ha valorizzato la denuncia per fatti potenzialmente gravi e la circostanza che il ritiro fosse stato imposto a tutte e quattro le guardie giurate coinvolte nella vicenda, sia agli accusati sia alla persona lesa. Nel bilanciamento degli interessi ha accordato prevalenza, nella fase cautelare, all’interesse pubblico alla sicurezza perseguito dal provvedimento. Ha quindi ritenuto insussistenti i presupposti per la sospensione. Contestualmente, in considerazione dell’incidenza della misura sui rapporti di lavoro e sulla conservazione dei titoli necessari allo svolgimento delle mansioni, ha fissato ravvicinata udienza pubblica per la trattazione del merito il 16 dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 2, T.U.L.P.S.

    ritiro cautelare delle armi e delle licenze

    La disposizione consente un intervento urgente e cautelare di ritiro delle armi e dei relativi titoli quando, nelle more degli ulteriori accertamenti e provvedimenti, sussistano esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.

  • art. 39, comma 1, T.U.L.P.S.

    eventuale adozione del provvedimento di “divieto di detenzione armi e munizioni”

    Il procedimento prefettizio per l’eventuale divieto di detenzione costituisce il contesto nel quale il ritiro cautelare opera provvisoriamente.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale della domanda cautelare incidentale, valutata dal TAR mediante il bilanciamento degli interessi contrapposti.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È stato richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È stato richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, per disporre l’oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Il ritiro cautelare delle armi e dei relativi titoli abilitativi ai sensi dell’art. 39, comma 2, T.U.L.P.S. può essere mantenuto in sede cautelare quando derivi da una segnalazione di reato relativa a fatti potenzialmente lesivi della sicurezza delle persone e sia funzionale alle more del procedimento prefettizio per l’eventuale divieto di detenzione.
  • Nel giudizio cautelare avente a oggetto il ritiro urgente di armi, il giudice può accordare prevalenza all’interesse pubblico alla sicurezza rispetto all’interesse del titolare alla disponibilità delle armi e dei titoli abilitativi, quando la misura appaia giustificata dall’esigenza di prevenire rischi attuali nelle more degli accertamenti.
  • La circostanza che la misura cautelare sia stata applicata a tutte le persone coinvolte nella vicenda, compresa la persona che ha presentato la denuncia, può essere valorizzata quale elemento di neutralità e prudenza dell’intervento amministrativo, senza anticipare la valutazione definitiva sulla responsabilità dei soggetti.
  • Quando il ritiro cautelare incide sui titoli indispensabili per lo svolgimento dell’attività lavorativa, il giudice può respingere la sospensiva ma fissare una ravvicinata udienza di merito, così da assicurare una definizione tempestiva della controversia.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaPericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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