Sentenza del 01/02/2021 n. 200 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della sentenza della C.T.P. di Verona che aveva accolto i ricorsi dei contribuenti contro avvisi di accertamento relativi alla distribuzione di una riserva da conferimento e alla successiva imputazione di plusvalenza e ritenute non operate. L'Ufficio aveva contestato la tassazione della parte di riserva distribuita eccedente il costo fiscale delle partecipazioni (cd. 'sottozero'), l'obbligo di operare ritenute da parte della XX S.r.l. e l'attribuzione della plusvalenza agli ex soci della conferente in proporzione alle quote
La decisione
La Commissione d'Appello ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, riformando la decisione dei primi giudici. Ha ritenuto che, pur essendo neutra fiscalmente l'operazione di conferimento/cessione del ramo d'azienda ai sensi dell'art.176 TUIR, la successiva distribuzione di parte della riserva da conferimento ha ecceduto il costo fiscale delle partecipazioni (sottozero) e quindi la differenza è tassabile in capo ai soci. Ha inoltre confermato l'obbligo di ritenuta a carico della conferitaria per la distribuzione e l'attribuzione del reddito imponibile ai soci secondo le percentuali di partecipazione. Ha condannato le controparti soccombenti alle spese processuali
Norme richiamate
art. 176 T.U.I.R. n.917/86
I conferimenti di aziende tra soggetti residenti in esercizio di imprese commerciali sono neutri fiscalmente: il conferente assume quale valore della partecipazione l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda e il conferitario subentra nella posizione fiscale degli elementi attivi e passivi; nell'operazione di fatto non si realizza plusvalenza tassabile
art. 47, comma 5 T.U.I.R. n.917/86
La distribuzione di riserve di capitale costituite con conferimento/sovrapprezzo ecc. è irrilevante ai fini reddituali fino a quando non riduce il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione oltre il suo azzeramento (cd. sottozero); in tal caso la differenza è tassabile in capo al socio
art. 27 D.P.R. n.600/73 ( ratione temporis )
Norma richiamata dall'Ufficio per la tassazione dei proventi corrisposti a soci persone fisiche (anticipata come ritenuta per partecipazioni non qualificate); nel caso la distribuzione superi il costo fiscale la parte eccedente è tassabile come reddito di capitale
art. 41-bis (richiamato)
Indica l'obbligo di operare le ritenute su talune erogazioni; l'Ufficio ha contestato alla conferitaria la mancata operazione delle ritenute dovute sulla distribuzione
Decreto 2 aprile 2008 - Ministero Economia e Finanze, art. 1, comma 1
Normativa interpretativa/operativa richiamata per la determinazione della parte imponibile rimborsata e per la metodologia di attribuzione del reddito imponibile ai soci in caso di distribuzione derivante da operazioni straordinarie
d.lgs. n.471/97
Richiamato per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in caso di omissione di ritenute o altre violazioni fiscali
Massime di principio
- Il conferimento d'azienda tra soggetti residenti, correttamente eseguito ai sensi dell'art.176 TUIR, è neutro fiscalmente e non genera di per sé plusvalenza tassabile, purché siano rispettate le regole di imputazione dei valori e sia redatto il prospetto di riconciliazione richiesto
- La successiva distribuzione ai soci di riserve derivanti da conferimento è fiscalmente irrilevante fino a che non riduce il costo fiscale della partecipazione al di sotto di zero; se si verifica il fenomeno del 'sottozero', la parte eccedente è tassabile in capo al socio quale reddito (con regime e aliquote a seconda della natura della partecipazione e della normativa vigente)
- La società che distribuisce la riserva può essere tenuta all'operazione delle ritenute su somme erogate ai soci se previste dalle norme applicabili; la mancata applicazione delle ritenute può dar luogo ad accertamento e sanzioni
- In caso di soci persone fisiche, la tassazione della distribuzione e l'eventuale ritenuta dipendono dalla qualificazione della partecipazione (qualificata/non qualificata) e dalla normativa temporale applicabile: è necessario verificare le aliquote e regole in vigore nell'anno di percezione
- Per fronteggiare contestazioni dell'Amministrazione è fondamentale documentare correttamente valore fiscale e contabile dei beni conferiti (perizia, prospetto di riconciliazione, delibere assembleari) e il calcolo del costo fiscale residuo delle partecipazioni prima di effettuare distribuzioni di riserve
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