Cassazione Penale, Sentenza n. 01792/2026 del 16/01/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Palermo (02/07/2024) che aveva assolto Gambino dall'accusa di partecipazione all'associazione mafiosa (ex art. 416-bis) e da una tentata estorsione aggravata. Il motivo unico denunciava vizi di motivazione: frazionamento e valutazione atomistica della prova, omissione di parti rilevanti della motivazione di primo grado, contraddizioni logiche e travisamento per omissione di dichiarazioni decisive (in particolare quelle del collaboratore Vito Galatolo), errata o incompleta valutazione di elementi indiziari quali incontri ripetuti con esponenti del clan, l'uso del soprannome 'Sanno l'americano' e 'carrozzella', la vicenda della rapina alla farmacia La Rizza, le conversazioni relative all'apertura di attività commerciali e alla gestione della festa rionale, nonché la valutazione della prova relativa alla tentata estorsione in danno di Vitale. In sostanza si contestava che la Corte territoriale non avesse offerto una motivazione puntuale e globale idonea a giustificare il ribaltamento della condanna di primo grado.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato il principio secondo cui la Corte d'appello che riformi in senso assolutorio una condanna deve fornire motivazione rigorosa, completa e ancorata ai fatti processuali e ha censurato la sentenza impugnata per valutazione incompleta, contraddittoria e talora manifestamente illogica del materiale probatorio (in particolare per omissioni nella valutazione delle dichiarazioni del collaboratore Galatolo, nella considerazione degli incontri con esponenti mafiosi, nella valutazione delle intercettazioni e nella lettura unitaria degli indizi). Per tali ragioni la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per la rivalutazione del complesso probatorio da parte del giudice di merito, precisando che il giudice del rinvio deve compiere un nuovo esame completo e motivato senza ripetere i vizi indicati e che la Corte di merito non è vincolata dalle valutazioni di fatto della Cassazione. Inoltre la Corte ha ricordato limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni di fatto e regole sull'apprezzamento degli indizi e delle dichiarazioni dei collaboratori. La Corte ha altresì ricordato che, nella trattazione orale in Cassazione, non si condanna al rimborso delle spese processuali le parti civili non intervenute alla discussione pubblica.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
richiamato in riferimento ai limiti formali nell'enunciazione del motivo di ricorso
norma richiamata per indicare i limiti formali nella enunciazione del motivo di ricorso in Cassazione; non incide sulla fondatezza delle censure di merito qui esaminate
art. 611 cod. proc. pen. (rinnovato dal d.lgs. n.150/2022)
richiamato in relazione alla trattazione con intervento delle parti
norma richiamata per giustificare la trattazione con intervento delle parti in udienza e la tempestiva richiesta delle parti
art. 192 cod. proc. pen.
comma 2 e comma 3 richiamati in tema di valutazione degli indizi e della chiamata in correità
norma che stabilisce le regole di valutazione della chiamata in correità e del valore dei riscontri esterni; la Corte richiama la necessità di valutare unitariamente credibilità soggettiva e attendibilità oggettiva delle dichiarazioni e di integrare gli indizi conformemente al sillogismo giudiziario
art. 416-bis cod. pen.
richiamato poiché integrava l'accusa principale (associazione mafiosa)
norma sostanziale che definisce il delitto di associazione di tipo mafioso; la pronuncia richiama la giurisprudenza relativa al valore probatorio di contiguità e rapporti qualificati nell'ambito di tale fattispecie
Consolidata giurisprudenza della Cassazione (ex Sez. U. n.14800/18, Troise e altre)
più sentenze richiamate in motivazione per i principi sulla motivazione dell'appello assolutorio
principio secondo cui la Corte d'appello che assolva dopo condanna deve fornire motivazione puntuale e rigorosa, confrontandosi con le ragioni della sentenza di primo grado e con il materiale probatorio
Massime di principio
- Quando la Corte d'appello riforma in senso assolutorio una condanna di primo grado deve fornire una motivazione rigorosa, completa e confrontarsi espressamente con le conclusioni e le risultanze del primo giudice; carenze in tale motivazione possono determinare annullamento in Cassazione.
- La valutazione della prova, specie indiziaria, deve essere globale: il giudice non può frammentare gli elementi e valutarli isolatamente; è obbligatorio valutare la convergenza degli indizi secondo le regole dell'art. 192 c.p.p.
- Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia richiedono valutazione unitaria della credibilità soggettiva e dell'attendibilità oggettiva; il giudice deve confrontarsi con tutte le parti rilevanti del loro racconto e motivare le ragioni per ritenere eventuali confusioni di persona o genericità.
- In sede di legittimità non è consentito rimuovere discrezionalità valutative del giudice di merito se la motivazione non è manifestamente illogica o contraddittoria; tuttavia la Cassazione può annullare per travisamento, omissione o manifesta illogicità della motivazione.
- Allorché la Cassazione annulla per vizi di motivazione, il giudice del rinvio è chiamato a riesaminare integralmente il materiale probatorio con i poteri originari del giudice di merito, ma evitando i vizi già censurati e fornendo motivazione adeguata sui punti contestati.
- L'interpretazione del contenuto di intercettazioni e linguaggio cifrato è, in linea di principio, questione di fatto rimessa al giudice di merito; può essere sindacata in Cassazione solo se la motivazione è manifestamente illogica o vi è travisamento dimostrabile.
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