Sentenza n. 1045/2026 - Napoli, Sezione 8
PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Napoli n. 7560/2024, depositata e resa pubblica il 12.11.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 6509/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 20.11.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 16.06.2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per quattro anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a., chiedendo l'attuazione della sentenza del Tribunale di Napoli che aveva accertato il suo diritto a beneficiare di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente per quattro anni scolastici, per complessivi euro 2.000,00. La sentenza era stata notificata al Ministero il 20 novembre 2024, era passata in giudicato e, secondo la ricorrente, non era stata eseguita nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. È stata chiesta la condanna dell'amministrazione all'adempimento, oltre agli accessori di legge, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito senza dimostrare l'avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti dell'azione di ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata ritualmente notificata all'amministrazione ed era decorso inutilmente il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Non risultando provato l'adempimento, il Ministero è stato dichiarato obbligato a dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Qualora sia ormai decorso il termine temporale stabilito per la fruizione del beneficio, l'obbligo può essere adempiuto mediante corresponsione del controvalore pecuniario, con interessi legali fino al soddisfo, poiché si tratta di obbligazione fungibile e l'inerzia dell'amministrazione non può pregiudicare la ricorrente. È stato nominato sin d'ora, senza compenso e con facoltà di delega, un dirigente della Direzione generale competente quale commissario ad acta, incaricato, ove necessario, di stanziare le somme e svolgere le fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento. L'esaurimento dei fondi o l'indisponibilità di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato. È stata invece respinta la richiesta di astreinte, ritenuta non equa nel caso concreto. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
La disposizione fonda la giurisdizione di ottemperanza del giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione, da parte della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il termine per proporre l'azione di ottemperanza risulta rispettato.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Risultano rispettate le disposizioni processuali relative al rito camerale dell'ottemperanza.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico annuale collegato alla carta elettronica del docente, riconosciuto alla ricorrente dal giudicato del giudice ordinario.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che abbia imposto alla pubblica amministrazione un obbligo di conformazione, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
- Quando l'amministrazione non dimostra di avere adempiuto a un giudicato avente contenuto pecuniario, il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'esecuzione e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Se il termine previsto dal giudicato per la fruizione di un beneficio economico è ormai decorso per causa imputabile all'inerzia dell'amministrazione, l'obbligazione può essere adempiuta mediante il pagamento del controvalore pecuniario, maggiorato degli interessi legali fino al soddisfo; l'amministrazione non può avvantaggiarsi del proprio inadempimento.
- Nell'esecuzione di un giudicato pecuniario, l'assenza di uno specifico stanziamento, l'esaurimento dei fondi o l'indisponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, cause legittime di impedimento: il commissario ad acta deve adottare le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
- La nomina del commissario ad acta e l'accoglimento dell'ottemperanza non comportano automaticamente l'applicazione dell'astreinte, che deve essere valutata equitativamente in relazione alle circostanze concrete.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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