Cassazione Civile, Sentenza n. 36182/2022 del 12/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Roma che li ha condannati al rimborso delle spese processuali in favore del custode giudiziario (liquidate in Euro 5.532,00): deducono violazione degli artt. 91 e 560 c.p.c. per aver ritenuto dovuto il rimborso da parte loro verso un soggetto evocato solo per denuntiatio litis e non destinatario di domande; in via subordinata censurano la liquidazione della voce relativa alla fase di trattazione/appello (Euro 1.755,00), poiché in appello la fase di trattazione non si è effettivamente svolta essendo la prima udienza stata rinviata direttamente alla precisazione delle conclusioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo (ritenendo corretta l'applicazione del principio di causalità: chi ha ingiustificatamente evocato un soggetto in giudizio e poi è rimasto soccombente deve rimborsare le spese sostenute dal chiamato, anche se non contro di lui è stata proposta domanda) e ha accolto il secondo motivo. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente alla liquidazione delle spese di grado, riducendo l'importo da Euro 5.532,00 a Euro 3.777,00 (detraendo Euro 1.755,00 ritenuti indebitamente liquidati per una fase di trattazione non svolta). Ha disposto che a fronte della reciproca soccombenza le spese del giudizio di cassazione siano compensate integralmente.
Norme richiamate
Regola la condanna alle spese in base alla soccombenza; la Corte lo interpreta insieme al principio di causalità per imporre il rimborso al soggetto che ha cagionato la necessità del processo.
Disciplina la legittimazione del custode nell'ambito dell'espropriazione; qui rilevata la limitazione dell'azione del custode ma non ostativa al diritto a ottenere rimborso delle spese se evocato e costretto a difendersi.
Richiamato per distinguere le notifiche che hanno mera funzione di avviso (che non costituiscono necessariamente vocatio in ius) rispetto a quelle che comportano assunzione della qualità di parte.
Elenca le attività della prima udienza di merito; la Corte verifica che tali attività non siano state svolte e ciò influisce sulla liquidazione della fase di trattazione.
art. 281-sexies cod. proc. civ.
Richiamato in relazione alla discussione orale in udienza decisionale; non modifica la valutazione sullo svolgimento della fase di trattazione quando la prima udienza aveva solo rinviato alla precisazione delle conclusioni.
Predispone le voci tariffarie per la liquidazione dei compensi, specificando quando la fase di istruttoria/trattazione dà diritto alla relativa voce: va liquidata solo se le attività previste sono effettivamente svolte.
art. 384 cod. proc. civ. (secondo comma)
Consente alla Corte di cassazione di decidere la causa nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto; applicata per determinare direttamente la nuova quantificazione delle spese d'appello.
Norma di ammissibilità dei motivi di cassazione: la Corte osserva che una censura riferita al petitum sarebbe stata inammissibile per omessa indicazione, se si fosse trattata la questione secondo altra prospettazione.
Massime di principio
- La parte che ingiustificatamente o non necessitata evoca in giudizio un terzo, anche se contro costui non è proposta specifica domanda, può essere condannata a rimborsare le spese sostenute dal terzo evocato se da tale evocazione è derivata la necessità per il terzo di costituirsi e difendersi (principio di causalità).
- La mera notifica a titolo di denuntiatio litis può non integrare vocatio in ius quando è chiaramente solo avvertimento; va valutato caso per caso se la notifica ha reso necessaria attività difensiva da parte del chiamato.
- Il custode giudiziario, pur avendo una legittimazione processuale limitata nelle opposizioni all'esecuzione, se evocato e costituitosi può avere diritto al rimborso delle spese sostenute in conseguenza della sua evocazione.
- La voce tariffaria relativa alla fase di istruttoria/trattazione in appello va riconosciuta solo se siano state effettivamente compiute le attività previste (o sia stata fissata udienza specifica per l'istruttoria/trattazione); il semplice rinvio alla precisazione delle conclusioni non giustifica la liquidazione di tale voce.
- L'istanza di correzione di errore materiale non è impugnabile autonomamente con ricorso per cassazione: l'impugnazione diretta dell'ordinanza che la rigetta è inammissibile.
- Quando la Cassazione decide nel merito senza ulteriori istruttorie (art. 384, comma 2), può rideterminare gli importi delle liquidazioni già operate dalle corti di merito se ciò è possibile senza nuovi accertamenti.
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