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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37396/2023 del 13/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della decisione di consegna eseguita dalla Corte di appello di Roma in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria belga per reati quali associazione per delinquere finalizzata alla tratta di esseri umani, riciclaggio, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, falsificazione e traffico di documenti falsi. Il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 6 della legge n. 69/2005 contestando l'omessa valutazione dei "gravi indizi di colpevolezza" a suo carico, poiché tali indizi non sarebbero indicati né nel mandato di arresto europeo né nel provvedimento cautelare emesso dalla Corte territoriale

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la modifica normativa operata dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10 abbia eliminato dal testo dell'art. 17, comma 4, della legge 22 aprile 2005, n. 69 il riferimento ai "gravi indizi di colpevolezza", sicché la mancata indicazione di tali indizi non costituisce motivo legittimo di rifiuto della consegna. La Cassazione ha richiamato il principio di "autosufficienza" del mandato di arresto europeo: è sufficiente che il mandato contenga la descrizione delle circostanze del reato, compresi momento, luogo e grado di partecipazione (art. 6, comma 1, lett. e)). La sentenza impugnata è stata ritenuta corretta nell'aver valutato tali elementi e nell'aver disposto la consegna con la condizione, considerata la cittadinanza italiana del consegnando, del suo rinvio in Italia per l'esecuzione di una eventuale pena (art. 19, lett. b) legge n. 69/2005). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende

Norme richiamate

  • legge 22 aprile 2005, n. 69 (art. 6)

    art. 6, comma 1, lett. e)

    Il mandato di arresto europeo deve essere "autosufficiente" e contenere la descrizione delle circostanze del reato, inclusi momento, luogo e grado di partecipazione del ricercato; non è più richiesto che il mandato contenga una relazione sui "gravi indizi di colpevolezza"

  • legge 22 aprile 2005, n. 69 (art. 17)

    art. 17, comma 4 (riferimento alla previsione modificata/abrogata dal d.lgs. n. 10/2021)

    La previsione che richiedeva l'indicazione dei "gravi indizi" è stata eliminata dalla riforma, per cui la loro mancata indicazione non legittima il rifiuto della consegna

  • decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 10

    d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10

    Ha modificato la normativa italiana recependo la decisione quadro 2002/584/GAI, eliminando l'obbligo di allegare la relazione sui "gravi indizi" e orientando il sistema verso l'autosufficienza del mandato di arresto europeo

  • Decisione quadro 2002/584/GAI

    decisione quadro 2002/584/GAI

    Principio comunitario richiamato per sostenere l'autosufficienza del mandato di arresto europeo e la riduzione delle formalità locali obbligatorie riguardanti le allegazioni su indizi

  • Sentenza Sez. 6, n. 39196 del 28/10/2021 (Ferrari, Rv. 282118)

    Sez. 6, n. 39196 del 28/10/2021

    Giurisprudenza di riferimento che conferma l'interpretazione secondo cui la mancata indicazione dei gravi indizi non costituisce motivo di rifiuto della consegna dopo la riforma del 2021

  • legge 22 aprile 2005, n. 69 (art. 19)

    Permette di porre condizioni alla consegna in presenza di cittadinanza italiana, come il rinvio in Italia per l'esecuzione della pena

  • Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 2000

    Richiamata in relazione alla determinazione delle sanzioni/costi processuali per ricorsi manifestamente infondati; giustifica l'applicazione di condanne pecuniarie quando il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza

Massime di principio

  • Dopo il d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, l'assenza nell'EAW di una relazione sui "gravi indizi di colpevolezza" non costituisce più un motivo valido per rifiutare la consegna
  • Il requisito essenziale del mandato di arresto europeo è l'autosufficienza: deve contenere una descrizione delle circostanze del reato (quando, dove, natura del fatto) e il grado di partecipazione del ricercato (art. 6, comma 1, lett. e)
  • La difesa che intenda opporsi a una consegna deve focalizzarsi sull'insufficienza obiettiva della descrizione dei fatti e del grado di partecipazione nel mandato, o su ragioni opponibili di carattere sostanziale (es. violazioni diritti fondamentali), non sulla mancanza dei "gravi indizi" come tale
  • La cittadinanza italiana del consegnando può comportare l'imposizione di condizioni alla consegna (ad es. rinvio in Italia per l'esecuzione della pena) ai sensi dell'art. 19 lett. b) della legge n. 69/2005
  • I ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono essere dichiarati tali con condanna alle spese e con sanzioni (es. versamento alla Cassa delle ammende); la valutazione di manifesta infondatezza comporta rischi economici per il ricorrente
  • In caso di EAW, è utile verificare la corrispondenza tra i requisiti sostanziali imposti dalla decisione quadro 2002/584/GAI e la documentazione allegata: la mancanza di specificità fattuale può costituire motivo concreto di opposizione

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