Risoluzione n. 333 del 16/11/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione afferma che le vendite di alloggi ATER agli assegnatari o ai familiari conviventi, se rientranti nei programmi pubblici di edilizia residenziale e in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti, beneficiano dell’art. 32, comma 2, DPR 601/1973: imposta di registro in misura fissa ed esenzione da ipotecaria e catastale, anche se le cessioni sono esenti IVA e quindi soggette alle ordinarie imposte indirette.
Agevolazioni fiscali per la cessione di alloggi ATER
Cessione di alloggi ATER e regime fiscale applicabile
La risoluzione esamina il trattamento fiscale delle cessioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica, originariamente realizzati dagli IACP e oggi gestiti dall’ATER, venduti ad assegnatari o loro familiari conviventi. Il tema centrale è verificare se tali atti possano beneficiare dell’agevolazione prevista dall’art. 32, comma 2, del DPR 29 settembre 1973, n. 601.
Quesito posto dal notaio
Il notaio riferisce di dover stipulare atti di vendita di immobili già edificati dagli IACP ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865, poi gestiti dall’ATER. Le cessioni riguardano alloggi inseriti nel piano di vendita previsto dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560 e sono effettuate nei confronti di assegnatari, o loro familiari conviventi, che occupano l’alloggio in locazione da oltre cinque anni.
Il contribuente segnala inoltre che, dopo il DL 4 luglio 2006, n. 223 convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, tali operazioni rientrano tra le cessioni esenti da IVA ai sensi dell’art. 10, comma 8-bis, del DPR 633/1972, poiché sono già trascorsi quattro anni dalla fine dei lavori. Ne deriva, secondo l’istante, l’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in via ordinaria, salvo l’eventuale operatività del regime agevolativo del DPR 601/1973.
Soluzione prospettata dal contribuente
L’istante sostiene che l’art. 32, comma 2, del DPR 601/1973 sia tuttora vigente e non abrogato, neppure implicitamente, dalla legge n. 560/1993. Di conseguenza, ritiene che le vendite effettuate dall’ATER, pur essendo esenti da IVA e soggette alle imposte indirette ordinarie, possano accedere al beneficio della registrazione in misura fissa e dell’esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale.
Valutazione dell’Agenzia: ambito della norma agevolativa
L’Agenzia richiama l’art. 32, comma 2, del DPR 601/1973, che riconosce la misura fissa dell’imposta di registro e l’esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale per gli atti e contratti relativi all’attuazione dei programmi pubblici di edilizia residenziale di cui al titolo IV della legge n. 865/1971.
Viene inoltre richiamato l’art. 48 della legge n. 865/1971, dal quale emerge la finalità solidaristica dei programmi pubblici di edilizia residenziale, orientati alla realizzazione di alloggi per lavoratori, studenti, lavoratori immigrati, anziani e cittadini bisognosi.
Soggetti coinvolti e continuità tra IACP e ATER
La risoluzione ricostruisce il quadro dei soggetti legittimati a realizzare gli alloggi nell’ambito dei programmi pubblici: dapprima individuati dal DPR 1035/1972 e poi dalla legge n. 560/1993. Tra tali soggetti sono compresi gli IACP e i loro consorzi, comunque denominati e disciplinati da legge regionale.
Gli IACP sono ritenuti essenziali per l’attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica, come previsto dagli artt. 54 e 57 della legge n. 865/1971. Successivamente, ai sensi dell’art. 93 del DPR 616/1977, a tali istituti sono subentrate le ATER.
Nel caso esaminato, la Regione Lazio, con legge 3 settembre 2002, n. 30, art. 2, comma 1, ha trasformato gli IACP in ATER, disponendo il subentro di queste ultime in tutti i beni e rapporti attivi e passivi già facenti capo agli IACP.
Requisito oggettivo: cessione come attuazione di un programma pubblico
Per l’Agenzia, il regime agevolato si applica solo se la vendita è riconducibile all’attuazione di un programma pubblico di edilizia residenziale. La risoluzione richiama precedenti interpretativi, in particolare le risoluzioni n. 251258 del 3 gennaio 1987 e n. 127 del 24 aprile 2002, secondo cui gli atti di assegnazione in proprietà di alloggi costruiti in attuazione dei programmi di cui al titolo IV della legge n. 865/1971 rientrano nell’art. 32, comma 2, del DPR 601/1973, quando ricorrono le condizioni soggettive e oggettive previste dalla legge.
Rilevanza della legge n. 560/1993
La legge n. 560/1993 viene richiamata per delimitare l’ambito delle alienazioni di edilizia residenziale pubblica. In particolare:
- l’art. 1, comma 5, stabilisce che l’alienazione è consentita esclusivamente per la realizzazione di programmi finalizzati allo sviluppo del settore;
- il comma 6 individua tra gli aventi titolo all’acquisto gli assegnatari o i loro familiari conviventi;
- il comma 9 disciplina le modalità e condizioni per la cessione a soggetti diversi da quelli indicati nel comma 6.
Tali disposizioni, secondo l’Agenzia, confermano la finalità pubblica e solidaristica dell’operazione, coerente con l’obiettivo di agevolare l’accesso all’abitazione alle fasce deboli della popolazione.
Trattamento IVA e imposta di registro
La risoluzione richiama l’art. 40 del DPR 131/1986, come modificato dal DL 223/2006, secondo cui per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti a IVA l’imposta di registro si applica in misura fissa, ma restano escluse dall’automatismo le operazioni esenti di cui all’art. 10, numeri 8), 8-bis) e 27-quinquies) del DPR 633/1972.
Viene inoltre richiamato l’art. 10, comma 8-bis, del DPR 633/1972, che esenta da IVA le cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, salvo quelle effettuate dalle imprese costruttrici o da imprese che hanno eseguito determinati interventi entro quattro anni dalla fine dei lavori. Nel caso concreto, le cessioni dell’ATER sono esenti da IVA perché effettuate dopo tale termine e, proprio per questo, soggette all’imposta di registro.
Conclusione dell’Agenzia
L’Agenzia conclude che, nonostante le modifiche normative intervenute in materia di IVA e imposta di registro, le cessioni degli alloggi effettuate dall’ATER possono beneficiare del regime agevolato dell’art. 32, comma 2, del DPR 601/1973, purché siano presenti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti.
In concreto, ciò comporta:
- imposta di registro in misura fissa;
- esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale.
La conclusione è fondata sulla riconducibilità dell’attività degli IACP, oggi proseguita dall’ATER per successione ex lege, all’attuazione dei programmi pubblici di edilizia residenziale di cui al titolo IV della legge n. 865/1971.
Provenienza della risposta
La risposta è resa dalla Direzione Centrale Normativa e Contenzioso ai sensi dell’art. 4, comma 1, ultimo periodo, del DM 26 aprile 2001, n. 209, a seguito di istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale del Lazio.
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