Risoluzione n. 332 del 16/11/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate chiarisce che la sentenza del Giudice di Pace che, in un’opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara la propria incompetenza per ragioni di continenza e annulla il decreto non è soggetta a registrazione, perché ha natura meramente procedurale e non definisce, neppure parzialmente, il giudizio nel merito.
Registrazione della sentenza del Giudice di Pace: non dovuta
Registrazione della sentenza del Giudice di Pace in opposizione a decreto ingiuntivo
La risoluzione affronta il trattamento ai fini dell’imposta di registro di una sentenza emessa dal Giudice di Pace in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Il punto centrale è stabilire se il provvedimento, con cui il giudice dichiara la propria incompetenza per ragioni di continenza e annulla il decreto ingiuntivo, debba essere registrato in termine fisso.
Quesito posto
Il Giudice di Pace rappresenta che:
- è stato proposto un giudizio di opposizione a un decreto ingiuntivo emesso per un importo di euro 816,00;
- al momento della proposizione del ricorso monitorio, pendeva già davanti al Tribunale una causa relativa alla risoluzione di un contratto di fornitura, nella quale era stata formulata una domanda riconvenzionale di euro 3.000,00;
- la sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione ha dichiarato l’incompetenza del Giudice di Pace per continenza, annullando il decreto ingiuntivo e fissando il termine per la riassunzione della causa davanti al Tribunale competente.
Quadro normativo richiamato
L’Agenzia fonda la risposta sul combinato disposto di:
- articolo 37 del DPR 26 aprile 1986, n. 131 (TUR), secondo cui sono soggetti a imposta di registro gli atti dell’autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, anche se impugnati o ancora impugnabili;
- articolo 8 della Tariffa, parte I, allegata al TUR, che elenca tassativamente gli atti soggetti a registrazione;
- articolo 2 della Tabella allegata al TUR, che esclude dall’obbligo gli atti dell’autorità giudiziaria diversi da quelli espressamente contemplati nella Tariffa;
- articolo 46 della legge 21 novembre 1991, n. 374, secondo cui le cause e attività conciliative non contenziose del Giudice di Pace di valore non eccedente euro 1.033,00 e i relativi atti e provvedimenti sono soggetti soltanto al contributo unificato;
- articolo 73 del DPR 30 maggio 2002, n. 115, che prevede la trasmissione all’ufficio finanziario delle sentenze, decreti e altri atti soggetti a imposta di registro;
- circolari e precedenti richiamati, che precisano come rilevi il contenuto effettivo del provvedimento e la sua concreta idoneità a incidere sulla posizione giuridica delle parti.
Principi interpretativi richiamati
L’Agenzia ribadisce che non tutti i provvedimenti dell’autorità giudiziaria sono soggetti a registrazione in termine fisso, ma solo quelli che intervengono nel merito della controversia. L’imposta di registro, essendo un’imposta d’atto, va applicata in base al contenuto concreto del provvedimento e non alla sola cornice processuale in cui esso si inserisce.
Viene inoltre richiamato il principio secondo cui:
- i provvedimenti del Giudice di Pace non sono soggetti a registrazione se il valore non eccede euro 1.033,00, anche se inseriti in una causa iniziata per un valore superiore;
- sono invece soggetti a registrazione se il valore supera euro 1.033,00, anche quando la domanda originaria sia inferiore;
- la tassazione opera solo per gli atti con concreta potenzialità di incidere sulla situazione giuridica dei soggetti.
Valutazione della fattispecie
Nel caso esaminato, il Giudice di Pace ha dichiarato la propria incompetenza per ragioni di continenza e ha annullato il decreto ingiuntivo. L’Agenzia qualifica tale pronuncia come:
- meramente procedurale;
- non decisoria nel merito;
- necessaria e conseguente alla declatoria di incompetenza.
Si richiama, a sostegno, la giurisprudenza sull’opposizione a decreto ingiuntivo e sul rapporto di continenza, secondo cui il giudice dell’opposizione può dichiarare l’incompetenza del giudice che ha emesso il decreto quando la causa rientra in un rapporto di continenza con altra già pendente davanti a un diverso giudice competente.
Conclusione dell’Agenzia
La sentenza emessa dal Giudice di Pace non è assoggettabile alla formalità della registrazione, perché rientra tra gli atti dell’autorità giudiziaria in materia di controversie civili che non definiscono, neppure parzialmente, il giudizio.
Di conseguenza, il provvedimento va ricondotto agli atti esclusi dall’obbligo di registrazione ai sensi dell’articolo 2 della Tabella allegata al DPR n. 131 del 1986.
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