Risoluzione n. 331 del 16/11/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce quando una holding che detiene partecipazioni estere può ottenere la disapplicazione della disciplina delle società non operative. In particolare distingue tra il caso di partecipazione collegata estera ex art. 168 TUIR e quello di CFC ex art. 167 TUIR, affermando che, nel primo caso, la disciplina delle società non operative non si applica perché il reddito è già determinato presuntivamente; nel secondo caso, invece, il confronto con il reddito minimo presunto resta possibile e la disciplina può operare.
Criteri di disapplicazione della disciplina delle società non operative per una holding con partecipazioni estere
Criteri di disapplicazione della disciplina delle società non operative per una holding con partecipazioni estere
La risoluzione esamina l’istanza presentata da una società holding che, in quanto partecipante in una società estera, chiede la disapplicazione della disciplina delle società non operative. Il documento affronta soprattutto il rapporto tra tale disciplina e le regole fiscali applicabili alle partecipazioni estere in Paesi a fiscalità privilegiata, con particolare attenzione alla distinzione tra art. 168 TUIR e art. 167 TUIR.
Fattispecie rappresentata
La società Alfa esercita dal 30 gennaio 2004 attività di gestione di partecipazioni e detiene il 44% della società Beta, con sede legale a Monrovia, in Liberia, attiva nel settore della produzione di legname grezzo.
Nel 2006 Alfa non ha evidenziato nel proprio conto economico alcun utile da partecipazione, poiché Beta non aveva ancora avviato la propria attività d’impresa. La mancata partenza è stata collegata alle restrizioni e ai divieti introdotti durante il governo Taylor, rimossi solo alla fine di ottobre 2006 dalle Nazioni Unite. La società afferma che l’originario avvio dell’attività, previsto in pochi mesi, si è protratto per quasi tre anni, con aggravio di costi, e che l’inizio della produzione era previsto per marzo-aprile 2007, subordinatamente al completamento delle ultime procedure burocratiche e autorizzative.
Alfa segnala inoltre di aver presentato un interpello anche in relazione alla partecipata Beta ai sensi dell’art. 168 TUIR, per ottenere la disapplicazione di tale norma.
Istanza del contribuente
La società chiede la disapplicazione delle disposizioni sulle società non operative di cui all’art. 30, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
Secondo la contribuente, le circostanze descritte integrerebbero situazioni oggettive che hanno reso impossibile conseguire i ricavi e il reddito presunto richiesti dalla norma, giustificando quindi la disapplicazione della disciplina antielusiva.
Quadro normativo richiamato
La risoluzione ricorda che la disciplina delle società non operative si applica alle imprese che non superano il test di operatività previsto dall’art. 30, comma 1, della legge n. 724 del 1994. Il mancato superamento comporta l’obbligo di dichiarare un reddito almeno pari a quello minimo presunto determinato ai sensi del comma 3.
Il comma 4-bis consente la disapplicazione della disciplina quando ricorrano oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze, dei proventi e del reddito determinati dalla norma, ovvero non hanno consentito di effettuare le operazioni rilevanti ai fini IVA.
Società holding e partecipazioni estere
La risoluzione richiama la circolare n. 5 del 2 febbraio 2007, che per le holding collega l’operatività anche alla distribuzione di dividendi da parte delle partecipate in misura superiore all’importo presunto dei ricavi attribuito alla holding secondo i coefficienti dell’art. 30. In tale prospettiva, l’analisi sull’operatività si trasferisce in linea di massima alle società partecipate: se l’istanza di disapplicazione è accolta per queste ultime, ciò può normalmente giustificare anche l’accoglimento per la holding.
Viene poi richiamata la circolare n. 44 del 9 luglio 2007, che ha precisato che la disciplina delle società non operative si applica anche alla holding che detiene partecipazioni in società estere escluse per legge dall’art. 30 perché residenti all’estero e prive di stabile organizzazione in Italia. Anche in questi casi la holding può chiedere la disapplicazione dimostrando che le oggettive situazioni rilevanti ai sensi del comma 4-bis riguardano le partecipate non residenti.
La stessa circolare ha chiarito che può giustificare l’accoglimento dell’istanza anche l’ipotesi in cui le partecipate, pur considerate operative ai sensi dell’art. 30, non abbiano riserve di utili sufficienti, in caso di integrale distribuzione, a consentire alla holding di superare il test di operatività. Questo principio vale sia per le partecipate italiane sia per quelle estere, per le quali occorre verificare sia l’operatività sia l’esistenza di utili accantonati distribuibili.
Resta inoltre ferma la possibilità per l’Amministrazione di applicare alla società estera l’art. 73, comma 5-bis, del TUIR, qualora ne ricorrano i presupposti; in tale ipotesi la disciplina delle società non operative può rilevare anche nei confronti della c.d. società esterovestita.
Rapporto tra disciplina delle società non operative e art. 168 TUIR
La risoluzione distingue in modo centrale tra l’art. 168 TUIR e la disciplina delle società non operative.
L’art. 168 TUIR riguarda il soggetto fiscalmente residente in Italia che detiene una partecipazione di collegamento, diretta o indiretta, in un’impresa localizzata in un Paese a fiscalità privilegiata. In tale caso il socio italiano non viene tassato sull’utile distribuito, ma sul reddito prodotto dalla partecipata estera, determinato secondo criteri fiscali italiani e imputato per trasparenza.
La finalità della norma è duplice:
- evitare il rinvio indefinito della tassazione del reddito della partecipata estera in black list;
- tassare in modo congruo un reddito che nello Stato estero subisce un’imposizione irrisoria o nulla.
Per l’art. 168, il reddito del soggetto collegato estero è determinato per un importo corrispondente al maggiore tra:
- l’utile prima delle imposte risultante dal bilancio della partecipata estera, anche se non vi è un obbligo di legge;
- un reddito induttivamente determinato sulla base di coefficienti di rendimento riferiti alle categorie di beni che compongono l’attivo patrimoniale.
Nel caso esaminato, la holding detiene una partecipazione di collegamento in una società estera localizzata in un paradiso fiscale. L’istanza di disapplicazione presentata in relazione all’art. 168 TUIR è stata respinta; di conseguenza, alla holding è imputato un reddito già determinato in via presuntiva ai sensi del comma 2 dell’art. 168.
La risoluzione osserva che, in questa situazione, non è possibile effettuare il confronto richiesto dalla disciplina delle società non operative tra reddito d’impresa ordinariamente determinato e reddito minimo presunto ex art. 30, comma 3, della legge n. 724 del 1994, poiché il reddito imputato alla holding è già presuntivo e calcolato con criteri diversi da quelli ordinari. Ne deriva l’inapplicabilità della disciplina delle società non operative al caso considerato.
La stessa soluzione evita anche una duplicazione di presunzioni: se si applicassero entrambe le discipline e il reddito ex art. 168 risultasse inferiore al minimo presunto dell’art. 30, si rideterminerebbe in aumento un reddito già presunto e considerato congruo da una disciplina speciale.
Rapporto con l’art. 167 TUIR
La risoluzione precisa però che conclusioni diverse valgono se, al posto dell’art. 168, trova applicazione l’art. 167 TUIR.
In caso di esito negativo dell’interpello o di mancata presentazione, il reddito della CFC è determinato secondo le regole ordinarie del reddito d’impresa previste dal TUIR, salvo le peculiarità del comma 6 dell’art. 167 e dell’art. 2 del D.M. 21 novembre 2001, n. 429. Poiché le modalità di determinazione del reddito sono sostanzialmente coincidenti con quelle delle imprese residenti, alla holding residente con partecipazione CFC viene imputato un reddito ordinario, che può quindi essere confrontato con il reddito minimo presunto della disciplina sulle società non operative.
Effetti dell’eventuale disapplicazione dell’art. 168 o dell’art. 167
La risoluzione conclude che, se viene concessa la disapplicazione delle disposizioni dell’art. 168 TUIR a seguito di interpello favorevole, torna applicabile la disciplina delle società non operative. In tal caso la società estera è trattata come una qualsiasi altra partecipata estera e, quindi, si applicano i criteri già richiamati in relazione all’operatività della holding e alla disponibilità di utili distribuibili.
Analoghe considerazioni valgono nel caso di disapplicazione della disciplina di cui all’art. 167 TUIR.
Conclusione operativa
La risoluzione afferma dunque che:
- con riferimento a una partecipazione di collegamento estera in black list soggetta all’art. 168 TUIR, la disciplina delle società non operative non si applica, perché il reddito della holding è già determinato presuntivamente;
- con riferimento a una partecipazione CFC ex art. 167 TUIR, invece, il confronto con il reddito minimo presunto resta possibile e la disciplina delle società non operative può operare;
- se viene disapplicata la normativa speciale sulle partecipazioni estere, la holding torna assoggettata alla valutazione prevista dall’art. 30 della legge n. 724 del 1994.
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