Sentenza n. 233/2026 - Potenza, Sezione 1
per l'annullamento: -della Del. G.R. n. 473 del 5.8.2025 (pubblicata nel BUR del 16.8.2025), con la quale la Regione Basilicata ha approvato i criteri per la determinazione dei tetti di spesa per gli anni 2025 e 2026 alle strutture private accreditate, eroganti prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale ex art. 25 L. n. 833/1978; -della nota prot. n. 38925 del 28.8.2025 (notificata con pec di pari data), con la quale il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria locale di Matera (ASM), in attuazione della predetta Del. G.R. n. 473 del 5.8.2025, ha assegnato i tetti di spesa per l’anno 2025, precisamente, per quanto riguarda la branca di Diagnostica-Radiologia: A) con riferimento alle prestazioni, da erogare in favore dei cittadini residenti nella Regione Basilicata: 1) in favore del Centro Radiologico Lucano S.r.l., € 401.252,65 per il periodo 1.9.2025-31.12.2025, ulteriori rispetto alle somme, già assegnate provvisoriamente con la precedente Del. n. 351/2025, di € 853.372,41 per il periodo 1.1.2025-31.8.2025; 2) in favore del Centro Radiologico Madonna della Bruna S.r.l., € 9.490,37 per il periodo 1.9.2025-31.12.2025, ulteriori rispetto alle somme, già assegnate provvisoriamente con la precedente Del. n. 351/2025, di € 580.826,96 per il periodo 1.1.2025-31.8.2025; 3) in favore del Centro Radiologico del dott. Jula & C. S.r.l., € 821,79 per il periodo 1.9.2025-31.12.2025, ulteriori rispetto alle somme, già assegnate provvisoriamente con la precedente Del. n. 351/2025, di € 526.211,97 per il periodo 1.1.2025-31.8.2025; 4) in favore del Centro Diagnostico Polispecialistico Heraclea S.r.l., € 13.806,15 per il periodo 1.9.2025-31.12.2025, ulteriori rispetto alle somme, già assegnate provvisoriamente con la precedente Del. n. 351/2025, di € 97.020,44 per il periodo 1.1.2025-31.8.2025; B) con riferimento alle prestazioni, da erogare in favore dei residenti di altre Regioni: 1) in favore del Centro Radiologico Lucano S.r.l., € 433.351,67 per il periodo 1.9.2025-31.12.2025, ulteriori rispetto alle somme, già assegnate provvisoriamente con la precedente Del. n. 351/2025, di € 641.572,15 per il periodo 1.1.2025-31.8.2025; 2) in favore del Centro Radiologico Madonna della Bruna S.r.l., € 337.227,00 per il periodo 1.9.2025-31.12.2025, ulteriori rispetto alle somme, già assegnate provvisoriamente con la precedente Del. n. 351/2025, di € 461.036,15 per il periodo 1.1.2025-31.8.2025; 3) in favore del Centro Radiologico del dott. Jula & C. S.r.l., € 73.163,33 per il periodo 1.9.2025-31.12.2025, ulteriori rispetto alle somme, già assegnate provvisoriamente con la precedente Del. n. 351/2025, di € 203.212,71 per il periodo 1.1.2025-31.8.2025; 4) in favore del Centro Diagnostico Polispecialistico Heraclea S.r.l., € 7.889,33 per il periodo 1.9.2025-31.12.2025, ulteriori rispetto alle somme, già assegnate provvisoriamente con la precedente Del. n. 351/2025, di € 7.417,83 per il periodo 1.1.2025-31.8.2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazione della Giunta regionale che ha approvato i criteri per la determinazione dei tetti di spesa 2025-2026 per le strutture private accreditate, assegnazioni provvisorie dei budget effettuate dall’ASM e successiva determinazione aziendale definitiva di attuazione
Esito
Favorevole al resistente (regione e azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la deliberazione regionale sui criteri di determinazione dei tetti di spesa per l’assistenza specialistica ambulatoriale e gli atti dell’ASM di assegnazione dei budget, deducendo: violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento; violazione della tutela della concorrenza e della libertà di scelta dell’assistito, in ragione del peso preponderante attribuito alla spesa storica; illogicità dell’utilizzo del fabbisogno sanitario soltanto per il 6%; illogicità e difetto di motivazione rispetto al fabbisogno della macroarea diagnostica-radiologia e alla diversa distribuzione delle risorse tra le macroaree e tra i distretti della provincia di Matera; illogicità e difetto di motivazione nella limitata incidenza del fattore finalità e nella sua ripartizione tra diagnostica-radiologia e medicina di laboratorio; violazione del legittimo affidamento per la determinazione dei tetti del 2025 nel mese di agosto. Con i motivi aggiunti ha impugnato la determinazione definitiva dell’ASM, deducendo inoltre violazione del diritto di difesa, in relazione alla clausola contrattuale di rinuncia alle impugnazioni dei provvedimenti di determinazione dei tetti, e violazione delle regole di autorizzazione, accreditamento e contrattualizzazione, sostenendo l’illegittima assegnazione di risorse a strutture convenzionate con l’ASP per sedi situate nel territorio dell’ASM. L’ASM ha eccepito l’improcedibilità e l’inammissibilità derivanti dalla sottoscrizione del contratto di adesione contenente la clausola di accettazione e rinuncia, ma il Tribunale ha assorbito tali questioni.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti. Ha escluso la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 perché la deliberazione regionale è un atto amministrativo generale, sottratto alla disciplina partecipativa ai sensi dell’art. 13, comma 1, della legge n. 241/1990; quanto agli atti dell’ASM, si tratta di atti vincolati e meramente attuativi della deliberazione regionale, non annullabili per omessa comunicazione di avvio ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della stessa legge, anche considerando l’esigenza di celerità derivante dal termine di quindici giorni assegnato per l’attuazione. Ha ritenuto legittima la scelta regionale di determinare i tetti mediante il peso prevalente, pari al 90%, del consuntivo 2022, integrato dal fabbisogno assistenziale per il 6% e dal fattore finalità o riequilibrio territoriale per il 4%. Tale scelta rientra nell’ampia discrezionalità programmatoria regionale e bilancia contenimento della spesa, equilibrio finanziario del servizio sanitario, adeguatezza delle prestazioni, interessi delle strutture private e buon andamento delle strutture pubbliche. Il criterio della spesa storica non è vietato, soprattutto quando è combinato con altri parametri e utilizzato in un percorso dichiaratamente transitorio verso criteri qualitativi ulteriori. Il fabbisogno utilizzato per la verifica di compatibilità e l’accreditamento ex art. 8-ter del d.lgs. n. 502/1992 è distinto dal fabbisogno rilevante per la programmazione dei tetti e per i LEA, sicché il modello statistico elaborato dal CREA non doveva necessariamente costituire il criterio esclusivo o principale. Il Tribunale ha escluso la violazione della concorrenza e dell’affidamento, rilevando anche che i precedenti invocati dalla ricorrente riguardavano strutture soltanto autorizzate che aspiravano all’accreditamento, mentre la ricorrente era già convenzionata. Quanto ai motivi aggiunti, ha qualificato la determinazione dell’ASM come atto consequenziale e meramente applicativo dei criteri regionali, respingendo le censure derivate. Ha altresì respinto la censura diretta relativa all’assegnazione di risorse a strutture convenzionate con l’ASP, poiché le risorse riguardavano prestazioni erogate nel territorio dell’ASM e miravano a evitare la migrazione sanitaria extraregionale. Sono state assorbite la censura sulla clausola di rinuncia alle impugnazioni e le eccezioni di improcedibilità e inammissibilità connesse alla sottoscrizione del contratto, anche in considerazione del deferimento della questione all’Adunanza Plenaria. Spese compensate e contributo unificato irripetibile, quindi a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 7 l. 241/1990
entro e non oltre 15 giorni
L’omessa comunicazione di avvio non rileva per la deliberazione regionale, in quanto atto generale; per l’atto aziendale attuativo sussisteva anche un’esigenza di celerità.
art. 13, comma 1, l. 241/1990
Gli atti amministrativi generali non sono soggetti alle disposizioni sulla partecipazione di cui al Capo III della legge n. 241/1990, inclusa la comunicazione di avvio del procedimento.
art. 21-octies, comma 2, primo periodo, l. 241/1990
L’atto vincolato non è annullabile per omessa comunicazione di avvio quando il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso.
art. 8-bis d.lgs. 502/1992
La libertà di scelta dell’assistito e la tutela della concorrenza non impediscono alla Regione di programmare e contingentare le risorse destinate alle strutture private accreditate.
art. 8-quater d.lgs. 502/1992
Il fabbisogno rilevante per la determinazione dei tetti di spesa è quello correlato alla programmazione delle prestazioni e ai LEA, distinto dal fabbisogno utilizzato per la verifica di compatibilità delle strutture.
art. 8-quinquies d.lgs. 502/1992
La disposizione non impone criteri rigidi per la ripartizione del budget regionale tra strutture accreditate e non vieta il ricorso preponderante, se non esclusivo, alla spesa storica combinata con altri parametri.
art. 8-ter d.lgs. 502/1992
Il fabbisogno previsto dalla norma è funzionale alla verifica di compatibilità per la realizzazione e l’accreditamento delle strutture, e non coincide necessariamente con quello utilizzabile per assegnare i tetti di spesa.
art. 15, comma 14, primo periodo, d.l. 95/2012, convertito dalla l. 135/2012
Il limite di spesa per l’acquisto di prestazioni dalle strutture private costituisce il quadro finanziario di riferimento per la programmazione regionale dei budget.
art. 1, comma 233, l. 213/2023
al fine di concorrere all’ordinata erogazione delle prestazioni assistenziali ricomprese nei Livelli Essenziali di Assistenza; fermo restando l’equilibrio economico e finanziario del Servizio Sanitario Regionale
L’incremento dei limiti di spesa è subordinato alla salvaguardia dell’equilibrio economico-finanziario del servizio sanitario regionale.
art. 81 Cost.
Concorre a fondare l’esigenza di contenimento della spesa e di equilibrio tra entrate e spese nella programmazione sanitaria.
art. 97 Cost.
Concorre a fondare l’obbligo di equilibrio dei bilanci pubblici e la sostenibilità finanziaria dell’azione regionale.
art. 24, comma 1, Cost.
La questione della compatibilità della clausola contrattuale di rinuncia alle impugnazioni è stata assorbita e non decisa nel merito.
art. 8-quinquies d.lgs. 502/1992
con la sottoscrizione del contratto la struttura privata accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa
La clausola contrattuale di accettazione e rinuncia alle impugnazioni non è stata esaminata, essendo stata assorbita.
Massime di principio
- La determinazione dei tetti di spesa per l’acquisto di prestazioni sanitarie da strutture private accreditate rientra nell’ampia discrezionalità programmatoria regionale e richiede il bilanciamento tra contenimento della spesa e equilibrio finanziario, adeguatezza dei LEA, interessi degli operatori privati e buon andamento delle strutture pubbliche.
- Il criterio della spesa storica non è di per sé illegittimo, soprattutto quando non è utilizzato in via esclusiva, ma è combinato con parametri relativi al fabbisogno assistenziale e al riequilibrio o alla finalità territoriale, nell’ambito di un percorso graduale di evoluzione dei criteri di programmazione.
- Il fabbisogno utilizzato per la verifica di compatibilità alla realizzazione e all’accreditamento delle strutture sanitarie ai sensi dell’art. 8-ter del d.lgs. n. 502/1992 è distinto dal fabbisogno rilevante per la programmazione dei tetti di spesa e per l’erogazione dei LEA ai sensi dell’art. 8-quater; pertanto il primo non deve necessariamente costituire il criterio esclusivo o principale di assegnazione dei budget.
- La deliberazione regionale che determina in via generale i criteri dei tetti di spesa non è soggetta alla comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 13, comma 1, della legge n. 241/1990; l’atto aziendale meramente attuativo e vincolato non è annullabile per omessa comunicazione quando il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2.
- Un atto aziendale che si limiti ad applicare i criteri regionali di determinazione dei budget è consequenziale rispetto alla deliberazione regionale: le censure di illegittimità derivata seguono la sorte dell’atto presupposto, mentre le censure proprie dell’atto applicativo devono dimostrare uno specifico vizio della concreta assegnazione.
- L’affidamento delle strutture private accreditate non impedisce la modifica dei criteri di programmazione e non può fondarsi su precedenti determinazioni giudizialmente caducate; la spesa storica può essere utilizzata anche per tutelare la stabilità dei rapporti, purché inserita in un percorso ragionevole e progressivo di adeguamento dell’offerta.
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