Cassazione Civile, Ordinanza n. 14467/2024 del 23/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda la quantificazione del controvalore economico della Carta di Libera Circolazione (CLC), o concessione di viaggio, spettante a un ex dipendente delle Ferrovie dello Stato transitato a seguito di mobilità presso amministrazioni successive fino all'INPS. Esisteva già un giudicato tra le parti che aveva riconosciuto il diritto al beneficio e al suo controvalore economico; il nuovo giudizio riguardava solo la determinazione dell'importo dovuto. La Corte d'appello aveva ridotto sensibilmente la somma riconoscendo solo una parte del richiesto, ritenendo che il controvalore dovesse essere calcolato in base all'effettivo utilizzo del beneficio e, in mancanza di prova, applicando un valore convenzionale fiscale; aveva inoltre escluso la riassorbibilità dell'assegno ad personam per mancanza di una previsione espressa. Il lavoratore ha proposto ricorso principale con tre motivi: 1) violazione di norme sull'interpretazione e applicazione delle disposizioni che regolano il trasferimento e il trattamento economico, sostenendo che il controvalore andasse determinato con riferimento al momento del transito all'amministrazione ricevente e al criterio già fissato dal giudicato, non a parametri fiscali successivi; 2) violazione delle regole sulle presunzioni e sull'onere della prova, contestando la doppia presunzione utilizzata dalla Corte territoriale e l'uso di un parametro equitativo non coerente con il giudicato; 3) violazione del giudicato esterno, perché la sentenza passata in giudicato avrebbe già fissato il criterio di quantificazione del controvalore. L'INPS ha resistito e proposto ricorso incidentale, deducendo che l'assegno ad personam era comunque riassorbibile nei successivi incrementi retributivi del nuovo comparto, secondo il principio generale applicabile nel pubblico impiego privatizzato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo del ricorso principale, dichiarando assorbito il secondo, e ha accolto anche il ricorso incidentale dell'INPS. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione. In sede di rinvio il giudice dovrà: determinare il controvalore delle concessioni di viaggio al momento del transito nell'amministrazione cessionaria, rispettando il giudicato esterno già formatosi tra le parti; utilizzare come riferimento il criterio risultante dalla precedente decisione passata in giudicato, cioè il prontuario prezzi delle Ferrovie dello Stato; quantificare la differenza rispetto al trattamento dell'amministrazione ricevente come assegno ad personam, ma qualificato come riassorbibile nei successivi aumenti retributivi. È stata rimessa al giudice di rinvio anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
è il vizio dedotto nei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
artt. 11, 12 e 14 disp. prel. c.c.
richiamati dal ricorrente per contestare l'interpretazione temporale e sistematica delle norme applicate.
art. 3 L. 212/2000
invocato dal ricorrente in tema di irretroattività delle disposizioni successive.
artt. 2099 e 2909 c.c.
richiamati in relazione alla natura retributiva del beneficio e all'efficacia del giudicato.
art. 5 d.P.C.m. n. 325/1988
la Corte lo legge come norma che consente di conservare, se più favorevole, il trattamento economico in godimento al momento del trasferimento mediante assegno ad personam.
art. 9 d.P.R. n. 917/1986
richiamato nel ricorso principale in connessione con la valutazione economica del benefit.
art. 51, comma 4, d.P.R. n. 917/1986
come modificato dall'art. 75, comma 5, della L. n. 289/2002
la Corte d'appello lo aveva usato come parametro convenzionale fiscale; la Cassazione ne esclude l'applicazione per la quantificazione nel caso concreto, perché il criterio era già fissato dal giudicato e riferito al momento del transito.
d.m. Ministero Infrastrutture e Trasporti 20.10.2008
richiamato nel ricorso principale.
artt. 115 e 116 c.p.c.
invocati per censurare la valutazione delle prove e delle presunzioni.
art. 432 c.p.c.
la Cassazione precisa che il criterio equitativo è utilizzabile solo quando il diritto è certo ma la somma non è altrimenti determinabile; qui invece il parametro era già desumibile dal giudicato.
artt. 2727 e 2729 c.c.
richiamati per contestare la legittimità della costruzione presuntiva adottata dalla Corte territoriale.
art. 2697 c.c.
richiamato in relazione all'onere della prova sull'utilizzo della CLC.
art. 132 c.p.c.
richiamato nel ricorso principale in tema di motivazione della sentenza.
art. 429 c.p.c.
richiamato nel ricorso principale insieme alle norme del rito del lavoro.
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato nel ricorso principale in tema di motivazione.
art. 16 L. n. 210/1985
richiamato dal ricorrente principale.
art. 1362 c.c.
invocato dall'INPS nel ricorso incidentale per la corretta interpretazione della disciplina dell'assegno ad personam.
art. 31 d.lgs. n. 165/2001
la Corte lo richiama come base del principio generale di riassorbibilità degli assegni ad personam nei passaggi di personale nel pubblico impiego privatizzato.
art. 18 d.P.C.m. n. 716/1994
richiamato nel ricorso incidentale.
art. 34 d.lgs. n. 29/1993
come sostituito dall'art. 19 del d.lgs. n. 80/1998
richiamato dalla Corte quale antecedente normativo da cui desumere il principio generale della riassorbibilità.
Massime di principio
- Quando un giudicato tra le parti ha già accertato il diritto e ha indicato il criterio di determinazione del relativo controvalore economico, il giudice del successivo processo non può sostituire tale criterio con un parametro diverso, neppure se di natura equitativa o fiscale.
- L'equità ex art. 432 c.p.c. è utilizzabile solo quando il diritto è certo ma la somma non è altrimenti determinabile; non è invece consentita se la base di calcolo risulta già fissata da un giudicato esterno.
- Nel pubblico impiego privatizzato, in difetto di una disciplina speciale che qualifichi espressamente un assegno ad personam come non riassorbibile o ne escluda l'adeguamento, opera il principio generale della riassorbibilità negli incrementi retributivi successivi del comparto di destinazione.
- La riassorbibilità dell'assegno ad personam attiene alla concreta liquidazione delle differenze retributive e deve essere considerata nel giudizio sul quantum debeatur, tenendo conto degli incrementi del trattamento economico fondamentale intervenuti nel tempo.
- La valutazione del controvalore di un emolumento in natura, quando il criterio sia stato già stabilito dal giudicato, deve essere compiuta secondo quel criterio e al momento del trasferimento nell'amministrazione ricevente, non in base a parametri successivi e estranei alla fonte del diritto.
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