Cassazione Civile, Ordinanza n. 27670/2021 del 12/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società concessionaria autostradale impugnava un avviso di accertamento ICI emesso dal Comune per omesso versamento relativamente a tre unità immobiliari censite in categoria C/2, indicate al catasto come locali deposito, per gli anni d’imposta dal 2006 al 2010. La contribuente sosteneva in origine di non essere proprietaria dei beni e, nel corso del giudizio, depositava anche una relazione tecnica e documentazione fotografica per affermare che nelle aree oggetto di accertamento non esistevano fabbricati o locali deposito, ma solo la proiezione di un viadotto autostradale e aree recintate per esigenze di sicurezza. Il Comune proponeva appello contro l’accoglimento del ricorso in primo grado e, in secondo grado, interveniva l’Agenzia del Territorio. La società ricorreva per cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 24 e 57 d.lgs. 546/1992, deducendo che la CTR avrebbe erroneamente qualificato come nuovi e quindi inammissibili in appello i suoi rilievi sulla natura delle aree, pur avendo essa solo controdedotto alle allegazioni dell’Agenzia del Territorio; 2) violazione dell’art. 7 d.lgs. 546/1992, degli artt. 62 e 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., per avere la CTR consentito all’Agenzia del Territorio di integrare gli elementi giustificativi dell’accertamento, nonostante l’onere probatorio gravasse sul Comune; 3) violazione degli artt. 1 e 2 d.lgs. 504/1992, perché le prove documentali dimostrerebbero l’inesistenza di fabbricati o locali deposito e quindi l’insussistenza del presupposto ICI; 4) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., relativo alla inesistenza di locali deposito nelle aree accertate e alla mera recinzione delle stesse per sicurezza. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che nel processo tributario il thema decidendum è delimitato dalla motivazione dell’atto impugnato e dai motivi originari di ricorso, sicché in appello non sono ammesse nuove questioni che implichino valutazioni di fatti non dedotti in primo grado; ha poi rigettato il secondo, terzo e quarto motivo osservando che nel processo tributario in appello sono producibili nuovi documenti anche dalla parte costituitasi solo in secondo grado, che l’ICI è dovuta per il solo possesso di fabbricati iscritti o iscrivibili in catasto, senza che rilevi l’effettiva abitabilità, e che l’edificabilità dell’area incide sulla base imponibile ma non sul presupposto d’imposta. Ha inoltre ribadito che l’esclusione della tassabilità autonoma delle pertinenze richiede un rigoroso accertamento dei presupposti civilistici della pertinenza, non sufficiente nel caso di specie. La Corte ha infine rilevato che l’eventuale contestazione dell’iscrizione catastale o della rendita avrebbe dovuto essere fatta con gli strumenti propri e nei termini di legge. Il ricorso è stato integralmente respinto, con condanna della società alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società contribuente, confermando la sentenza della CTR che aveva accolto l’appello del Comune e ritenuto dovuta l’ICI per gli immobili censiti in catasto in categoria C/2. La Corte ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi di ricorso, escludendo sia la violazione del divieto di nova in appello sia l’erronea distribuzione dell’onere probatorio e ha ribadito che, ai fini ICI, il presupposto impositivo deriva dall’iscrizione catastale del fabbricato e non dalla sua concreta abitabilità o dalla prospettata destinazione pertinenziale non rigorosamente provata. La parte soccombente è stata condannata al pagamento delle spese di lite e, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 24 d.lgs. 546/1992
richiamato per escludere la proponibilità in appello di nuove allegazioni difensive non dedotte in primo grado
art. 57 d.lgs. 546/1992
il divieto riguarda le eccezioni in senso stretto e non impedisce la produzione di nuovi documenti o le difese nei limiti del thema decidendum
art. 7 d.lgs. 546/1992
invocato dalla ricorrente in tema di prova, ma la Corte ha ritenuto corretto l’operato del giudice di merito
art. 62 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente come norma sulla prova, senza accoglimento delle doglianze
art. 115 c.p.c.
richiamato per contestare la valutazione delle prove, ma la censura è stata respinta
art. 2697 c.c.
richiamato sul riparto dell’onere della prova, ma la Corte ha escluso la violazione denunciata
art. 1 d.lgs. 504/1992
il presupposto ICI è il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli
art. 2 d.lgs. 504/1992
il fabbricato è l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta in catasto; l’area fabbricabile rileva per la base imponibile
art. 817 c.c.
la pertinenza richiede un accertamento rigoroso della destinazione del bene al servizio dell’immobile principale
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
utilizzato per dedurre errori in procedendo relativi al divieto di nova e alla prova
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato per denunciare violazione di legge in materia di ICI
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
invocato per omesso esame di un fatto decisivo, censura ritenuta non fondata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nel processo tributario il giudizio è di impugnazione-merito, ma il thema decidendum resta delimitato dalla motivazione dell’atto impugnato e dai motivi dedotti dal contribuente; non è consentito introdurre in appello nuove ragioni di fatto o di diritto che comportino l’esame di circostanze non prospettate in primo grado.
- Il divieto di ius novorum nel processo tributario riguarda le eccezioni in senso stretto, non la produzione di nuovi documenti o l’articolazione di difese che restino nei limiti del tema originariamente devoluto al giudice.
- Ai fini dell’ICI, il presupposto impositivo deriva dal possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli; per il fabbricato rileva l’iscrizione o l’obbligatoria iscrivibilità catastale, non la concreta abitabilità o utilizzazione del bene.
- L’edificabilità dell’area incide sulla determinazione della base imponibile e non sulla sussistenza del presupposto dell’imposta.
- L’esclusione dell’autonoma tassabilità delle aree pertinenziali richiede la prova rigorosa dei requisiti della pertinenza in senso civilistico; non è sufficiente una deduzione generica sulla funzione accessoria del bene.
- Se la contestazione investe l’iscrizione catastale o la rendita, la relativa modifica o impugnazione deve essere proposta con gli strumenti e nei termini propri, non potendo tale profilo essere surrettiziamente rimesso in discussione nel giudizio sull’avviso ICI.
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