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Sentenza

Sentenza del 11/06/2021 n. 5132 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha impugnato la sentenza della CTP che aveva annullato solo la cartella n. xxxxxxx (importo Euro 278,75, relativa a imposta di registro locazione 2011) per vizio di notifica, sostenendo l'irrilevanza del vizio in quanto l'atto avrebbe raggiunto lo scopo informativo. Il tema centrale èva la regolarità della notifica postale eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. tramite deposito alla casa comunale e affissione alla porta, nonché la mancanza in atti della copia dell'avviso di ricevimento della successiva raccomandata informativa contenente la CAD. La questione è stata valutata alla luce della normativa sulle notifiche postali (legge n. 890/1982) e dell'orientamento della Corte di Cassazione che richiede l'esibizione dell'avviso di ricevimento relativo alla raccomandata contenente la CAD per provare la conoscenza effettiva del deposito.

La decisione

L'appello è stato rigettato. Il giudice d'appello ha confermato che, per la quasi totalità dei titoli, la notifica risultava rituale, mentre per la sola cartella contestata la documentazione depositata (prospetto riepilogativo delle accettazioni relative alle singole raccomandate) è stata ritenuta inidonea a dimostrare il perfezionamento della notifica in mancanza dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa con CAD. Conseguentemente la pretesa tributaria relativa alla cartella di € 278,75 è stata dichiarata illegittima. Le spese sono state compensate, considerata la modesta entità del credito residuo.

Norme richiamate

  • art. 140 c.p.c.

    Usata per descrivere la modalità di notifica tramite deposito alla casa comunale e affissione; tuttavia il perfezionamento richiede la documentazione probatoria completa.

  • legge n. 890 del 1982

    Quadro normativo sulle notifiche postali preso in considerazione; la giurisprudenza ha interpretato la normativa come richiedente, per la verifica in giudizio, l'esibizione dell'avviso di ricevimento relativo alla raccomandata contenente la CAD.

  • Cass. civ. 21/02/2019 n. 5077

    Pronuncia guida che stabilisce l'indispensabilità dell'esibizione dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la CAD per dimostrare la regolarità della notifica e l'effettiva conoscenza dell'avvenuto deposito da parte del destinatario.

  • Cass. civ. 20/06/2019 n. 16601

    Segue l'orientamento che richiede la prova dell'inoltro dell'avviso di ricevimento per accertare la conoscenza del deposito.

  • Cass. civ. 05/03/2020 n. 6363

    Conferma l'obbligo probatorio circa l'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la CAD.

  • Corte di Cassazione SS.UU. sent. n. 19912-21

    sentenza delle SS.UU. civili n. 19912-21

    Ulteriore conferma dell'orientamento giurisprudenziale che enfatizza la necessità dell'avviso di ricevimento per la valutazione della regolarità della notifica postale con CAD.

Massime di principio

  • Quando si contesta in giudizio la nullità o inesistenza della notifica di avvisi o cartelle pregresse, è imprescindibile depositare l'avviso di ricevimento relativo alla raccomandata informativa contenente la CAD per provare che il destinatario sia stato effettivamente messo a conoscenza del deposito.
  • La sola produzione del prospetto riepilogativo delle accettazioni o di elenchi di accettazioni non sostituisce la prova costituita dall'avviso di ricevimento e può essere ritenuta insufficiente a perfezionare la notifica.
  • La notifica mediante deposito alla casa comunale e affissione richiede comunque una documentazione completa; in assenza di prova del corretto inoltro dell'avviso di ricevimento, la notifica può essere considerata non perfezionata.
  • Se l'impugnazione riguarda un intimazione che assume come presupposto atti pregressi, il giudice valuta la regolarità procedimentale delle notifiche degli atti precedenti; la nullità di una di esse può rendere illegittima la relativa pretesa esecutiva.
  • Per importi di modesta entità residua rispetto al totale originario, i giudici possono compensare le spese di lite.

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