Cassazione Penale, Sentenza n. 11094/2024 del 15/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per due furti in abitazione (pena: 8 mesi di reclusione e 650 euro di multa). Due motivi principali: (1) vizio di applicazione della legge penale: il Tribunale aveva ammesso la messa alla prova, poi revocata; successivamente il ricorrente aveva chiesto il patteggiamento (pena concordata 8 mesi e 10 giorni e 306 euro), ritenuto dal Tribunale intempestivo per incompatibilità con la precedente messa alla prova; in appello si era dedotta la tempestività dell'istanza di patteggiamento e, quindi, l'errore della Corte territoriale che ha dichiarato il motivo di appello privo di interesse concreto; (2) vizio di motivazione: mancato riconoscimento dell'attenuante dell'art. 62, n. 6 c.p., perché il ricorrente avrebbe spontaneamente collaborato al recupero e restituzione parziale della refurtiva prima del giudizio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che il ricorrente non avesse un interesse concreto all'impugnazione, poiché l'accoglimento comporterebbe l'applicazione di una pena detentiva complessivamente più grave (10 giorni in più di reclusione) rispetto alla sentenza impugnata, e gli svantaggi pecuniari o extrapenali indicati non sono sufficienti a giustificare l'interesse concreto. Sul secondo motivo lo ha ritenuto manifestamente infondato e inammissibile per piu' ragioni: la restituzione sarebbe stata parziale (non integrale) e in ogni caso il ricorso mirava a una rivalutazione del materiale probatorio senza dedurre un errore di diritto o un travisamento deducibile dai documenti; inoltre il ricorrente non ha allegato gli atti dai quali dedurrebbe la spontanea restituzione. Conseguentemente è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 62, n. 6 cod. pen.
L'attenuante per riparazione del danno richiede il risarcimento totale ed effettivo del danno prima del giudizio; la sola restituzione parziale della refurtiva non è sufficiente per configurare l'attenuante
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze economiche e la sanzione pecuniaria a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso per cassazione
Giurisprudenza (Sez. 3, n. 30547 del 06/03/2019; Sez. 4, n. 16029 del 28/02/2019)
E' necessario che sia comunque dedotto un pregiudizio concreto e suscettibile di essere eliminato dalla riforma o dall'annullamento della decisione impugnata
Per avere interesse a proporre ricorso per cassazione non basta la denuncia astratta di una violazione di legge: bisogna dimostrare un pregiudizio concreto e un vantaggio pratico ottenibile con l'accoglimento
Giurisprudenza su art. 62 n.6 (Sez. 2, n. 9535 del 11/02/2022 Cortiglia; Sez. 5, n. 44562 del 28/05/2015 Talji)
Confermano che la riparazione del danno ai fini dell'attenuante deve essere totale ed effettiva prima del giudizio; la mera restituzione della refurtiva o un ristoro parziale non sono idonei
Massime di principio
- Per proporre ricorso per cassazione è necessario dimostrare un interesse concreto e un vantaggio pratico derivante dall'accoglimento: non è sufficiente invocare la mera correttezza giuridica
- Un ricorso che, se accolto, comporterebbe l'applicazione di una pena detentiva complessivamente più grave non è sorretto da interesse concreto, anche se la pena pecuniaria o gli effetti extrapenali risultassero differenti
- L'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. richiede il risarcimento totale ed effettivo del danno prima del giudizio; la restituzione parziale della refurtiva non basta
- In Cassazione non è consentita una rivalutazione globale e libera delle prove: il ricorrente deve specificare errori di diritto o travisamenti contestabili solo con i mezzi consentiti e allegare gli atti necessari per provare le proprie allegazioni (requisito di autosufficienza)
- Se si intende far valere la restituzione della refurtiva o un risarcimento, è essenziale allegare agli atti le prove documentali (rapporti di servizio, comunicazioni formali, ricevute, dichiarazioni delle parti offese) e chiederne l'allegazione alla cancelleria prima del deposito del ricorso
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