Cassazione Civile, Ordinanza n. 03967/2024 del 13/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione a ordinanza-ingiunzione emessa dal Comune per violazione dell'art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 114/1998, con sanzione di euro 5.164,00. Il Giudice di pace aveva accolto l'opposizione e annullato la sanzione, ma il Comune aveva dedotto in appello di non aver ricevuto la notificazione del ricorso in opposizione e del decreto di fissazione dell'udienza, sostenendo di aver appreso dell'esistenza della sentenza solo il 2 gennaio 2018. Il Tribunale ha dichiarato l'appello inammissibile per tardività, ritenendo che, pur decorrendo il termine lungo semestrale ex art. 327, comma 2, c.p.c. da quella data, il gravame fosse intempestivo perché il procedimento di notificazione dell'atto di appello era stato avviato il 12 luglio 2018. Il Comune ha quindi ricorso per cassazione deducendo violazione del d.lgs. n. 150/2011 e dell'art. 327 c.p.c., oltre a nullità della sentenza o del procedimento, sostenendo che, nel rito applicabile all'opposizione a ordinanza-ingiunzione, l'appello si propone con ricorso e la tempestività va valutata con riferimento al deposito del ricorso in cancelleria, avvenuto il 19 giugno 2018, e non alla data di avvio della notificazione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha affermato che, nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione disciplinato dal rito del lavoro ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 150/2011, l'appello deve essere proposto con ricorso ex art. 434 c.p.c. e la tempestività si misura con il deposito del ricorso in cancelleria, non con l'avvio della notificazione dell'atto e del decreto. Poiché il ricorso in appello era stato depositato il 19 giugno 2018, entro il termine semestrale decorrente dal 2 gennaio 2018, l'appello doveva ritenersi tempestivo e ammissibile. La sentenza del Tribunale è stata cassata con rinvio al Tribunale di Torre Annunziata in composizione monocratica, in diversa persona, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 29, comma 1, d. lgs. n. 114/1998
Norma violata posta a base dell'ordinanza-ingiunzione opposta; non è oggetto di specifica interpretazione nel merito, ma rappresenta il presupposto della sanzione amministrativa.
art. 327, comma 2, c.p.c.
In caso di contumacia involontaria per mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, il termine lungo per impugnare decorre dalla conoscenza effettiva della sentenza.
d. lgs. n. 150/2011, art. 6
L'opposizione a ordinanza-ingiunzione è regolata dal rito del lavoro.
art. 434 c.p.c.
Nel rito del lavoro l'appello si propone con ricorso; la tempestività dell'impugnazione va riferita al deposito del ricorso in cancelleria.
art. 435 c.p.c.
La notificazione del ricorso e del decreto non incide, ai fini del rispetto del termine d'impugnazione, sulla tempestività dell'appello proposto con ricorso.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Norma processuale posta a fondamento del motivo di ricorso per cassazione, denunciando violazione di legge e nullità del procedimento/sentenza.
Massime di principio
- Nel rito del lavoro, quando l'appello è introdotto con ricorso, la verifica della tempestività dell'impugnazione deve essere compiuta avendo riguardo alla data del deposito del ricorso in cancelleria, non alla data di inizio o di completamento della notificazione alla controparte.
- Se la parte soccombente in primo grado non ha ricevuto la notificazione del ricorso e del decreto di comparizione, il termine lungo di impugnazione decorre dal momento in cui essa ha avuto effettiva conoscenza della sentenza.
- L'inizio del procedimento notificatorio dell'appello, quando l'impugnazione è soggetta alla forma del ricorso ex art. 434 c.p.c., non è decisivo ai fini del rispetto del termine d'impugnazione.
- In tema di opposizione a ordinanza-ingiunzione disciplinata dal d.lgs. n. 150/2011, il giudizio segue il rito del lavoro anche in grado di appello, con conseguente applicazione delle regole proprie di tale rito per forma e tempestività dell'impugnazione.
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