Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 23003/2025 del 10/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di appalto pubblico nel quale la procedura di concordato preventivo di una società appaltatrice aveva ottenuto in monitorio un decreto ingiuntivo nei confronti della committente per il pagamento di fatture e crediti maturati nell'esecuzione del contratto, per un importo complessivo di oltre 1,2 milioni di euro. La committente aveva proposto opposizione sostenendo di aver legittimamente sospeso il pagamento del saldo in presenza di prerogative legali previste in materia di appalti pubblici, richiamate dai giudici di merito come condizioni di esigibilità dei pagamenti, anche con riferimento alla tutela dei subappaltatori e alla regolarità contributiva. Il tribunale aveva accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo; la corte d'appello aveva confermato, ritenendo che l'apertura del concordato preventivo non determinasse lo scioglimento del contratto di appalto e che, quindi, il credito non fosse esigibile finché non risultassero soddisfatti gli obblighi verso i subappaltatori. In cassazione la procedura ricorrente ha proposto un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., denunciando in modo generico violazione e falsa applicazione di norme di diritto, illogicità e ingiustizia manifesta, petizione di principio, errori logici, contraddizioni della sentenza e mancata considerazione della documentazione di causa; ha inoltre richiamato integralmente gli otto punti del capo V del ricorso, che corrispondevano ai motivi di appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendolo inammissibile per difetto di specificità. Ha osservato che la censura, formalmente prospettata come violazione di legge, non indicava puntualmente le norme asseritamente violate, non ne esaminava il contenuto precettivo e non confrontava tali precetti con le affermazioni in diritto della sentenza impugnata. Inoltre, la doglianza si traduceva in una richiesta di rivalutazione dei fatti, delle prove e della motivazione, non consentita in cassazione, tanto più in presenza di "doppia conforme", che preclude il vizio motivazionale se non sono indicate le diverse rationes facti delle due decisioni di merito. Il Collegio ha fatto proprie le argomentazioni della proposta di definizione anticipata e ha applicato anche le sanzioni ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., condannando la ricorrente alle spese di lite e al pagamento di una somma in favore della resistente e di un'ulteriore somma alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge deve indicare specificamente le norme asseritamente violate e confrontarsi con la motivazione in diritto della sentenza impugnata; non può essere usato per sollecitare una rivalutazione del merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio motivazionale non è utilmente deducibile nei limiti del ricorso quando opera la preclusione della doppia conforme, salvo la necessaria indicazione delle diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.

  • art. 360, comma 4, c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, la censura sul vizio motivazionale è preclusa nei limiti indicati dalla norma.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    L'onere di specificità dei motivi impone di indicare le norme violate, il loro contenuto precettivo e il contrasto con la sentenza impugnata; in difetto il motivo è inammissibile.

  • art. 380 bis c.p.c.

    La decisione è stata resa in conformità alla proposta di definizione anticipata; in tale ipotesi si applicano le conseguenze sanzionatorie previste dalla norma.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    La conferma della proposta di definizione anticipata legittima la condanna per responsabilità aggravata e il pagamento di una somma equitativa alla controparte e di un'ulteriore somma alla cassa delle ammende.

  • art. 118, comma 3, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163

    Nel ragionamento dei giudici di merito è richiamato come base della sospensione del pagamento del corrispettivo in caso di mancata documentazione degli obblighi verso i subappaltatori.

  • art. 118, comma 6, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163

    È richiamato come norma che consente l'acquisizione del DURC ai fini del pagamento delle prestazioni dell'appaltatore.

  • art. 6, comma 3, lett. d), d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207

    È richiamato come disposizione che consente la verifica della regolarità contributiva anche per gli acconti dovuti a seguito degli stati di avanzamento lavori.

  • art. 4 d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207

    È richiamato come norma che consente di trattenere dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'eventuale inadempienza contributiva.

  • art. 169-bis l.f.

    È richiamato dai giudici di merito per affermare che i contratti in corso di esecuzione non si risolvono automaticamente per effetto dell'apertura del concordato preventivo.

  • art. 186-bis, comma 3, l.f.

    È richiamato per affermare, con riferimento al concordato con continuità aziendale, che i contratti in corso proseguono secondo il programma delle parti.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione il motivo dedotto come violazione di legge è inammissibile se non individua con precisione le norme violate, non ne espone il contenuto precettivo e non confronta tali norme con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • La censura che, sotto la veste della violazione di legge, mira in realtà a contestare la ricostruzione dei fatti, la valutazione delle prove o la motivazione del giudice di merito è inammissibile in cassazione.
  • In presenza di "doppia conforme" il vizio motivazionale non è deducibile se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
  • La mera riproduzione dei motivi di appello nel ricorso per cassazione non soddisfa l'onere di specificità e comporta inammissibilità, perché non consente una critica puntuale della sentenza impugnata.
  • La definizione anticipata confermata dalla decisione finale può fondare l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 96 c.p.c., in quanto la mancata adesione alla proposta che trova conferma può integrare una forma di abuso del processo.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConcordato preventivoAppalto
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresaContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.