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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2140/2025 del 17/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per revisione ex art. 630 c.p.p. avverso la sentenza irrevocabile della Corte d'assise d'appello di Roma (condanna per omicidio aggravato e porto di armi, fatti del 3 e 10 ottobre 2012). L'istante deduceva vizi di motivazione e violazioni di legge: chiedeva che fossero valorizzati tabulati telefonici e altre indagini utili a dimostrare un alibi (viaggio in Calabria per incontrare una donna, pernottamento in albergo), contestava l'attendibilità dei testi d'accusa (soprattutto Mostarda e Romano), prospettava l'utilità di nuove escussioni e accertamenti tecnici (verifica tempi di spostamento dall'abitazione al luogo del delitto) e sosteneva che la sentenza di proscioglimento di un terzo (Valentini) fosse prova nuova capace di minare l'attendibilità del teste Mostarda.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo generico e privo di specifici riferimenti alla motivazione dell'ordinanza impugnata; ha ritenuto il secondo motivo inammissibile perché l'istanza di revisione cercava in parte una nuova valutazione del compendio probatorio già esistente e in parte proponeva prove di natura esplorativa, incompatibili con la natura dell'azione di revisione. La Corte ha ricordato che l'istanza deve indicare prove "nuove" idonee a vincere la resistenza del giudicato e non può limitarsi a prospettare attività istruttorie esplorative. Conseguentemente è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto la censura generica e priva di puntuali riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato

  • art. 630 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'azione di revisione; la Corte ha applicato i principi secondo cui l'istanza deve contenere "prove nuove" idonee a rimettere in discussione il giudicato penale

  • art. 634 cod. proc. pen.

    Richiamato in connessione alle regole procedurali sulla revisione; la Corte ha valutato l'ammissibilità dell'istanza secondo i parametri di tale disciplina

  • art. 636 cod. proc. pen.

    Richiamato in tema di procedimento di revisione e della sua istruttoria; utilizzato per valutare i limiti delle prove proponibili in revisione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • L'istanza di revisione ex art. 630 c.p.p. richiede l'indicazione di "prove nuove" (non già valutate dai giudici) idonee, in termini di ragionevole sicurezza, a sgretolare il compendio probatorio che ha determinato il giudicato; mere richieste di rivalutazione delle prove già acquisite sono inammissibili
  • È inammissibile proporre la revisione quando la domanda si limita a prospettare attività istruttorie esplorative o l'assunzione di prove la cui utilità è solo genericamente ipotizzata; la novità e l'efficacia probatoria devono essere desumibili già nella fase di delibazione
  • La decisione 'de plano' (senza contraddittorio) è legittima quando dagli elementi prodotti risulta, in una sommaria valutazione, l'evidente infondatezza o genericità dell'istanza; l'obbligo del contraddittorio non sussiste quando non occorrono approfondimenti istruttori per verificare l'ammissibilità
  • Una sentenza di assoluzione nei confronti di terzi non costituisce automaticamente "prova nuova" rispetto a fatti o dichiarazioni già valutate: occorre dimostrare come tale decisione incida concretamente sulla attendibilità delle fonti che hanno sorretto il giudicato
  • Le censure di motivazione in Cassazione devono essere puntuali e corredate da riferimenti precisi alle parti della motivazione impugnata; critiche generiche alla motivazione sono destinate all'inammissibilità

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