Cassazione Civile, Ordinanza n. 17757/2023 del 21/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (beneficiario)
La controversia
Una titolare di azienda agricola aveva ottenuto l'ammissione a un contributo pubblico per investimenti forestali non produttivi, destinato alla realizzazione di un percorso didattico-educativo. In seguito a controlli in loco, l'agenzia erogatrice aveva rilevato difformità tra le opere eseguite e il progetto autorizzato, sia quanto alla localizzazione sia quanto a entità e tipologia degli interventi, e aveva quindi disposto la decadenza totale dal beneficio con obbligo di restituzione delle somme già percepite. La beneficiaria aveva impugnato il decreto davanti al Tribunale ordinario sostenendo che si trattasse di difformità minori, emendabili e non idonee a integrare una variante sostanziale del progetto. Il Tribunale ordinario e la Corte d'appello avevano declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo, ritenendo la controversia legata a un vizio originario della procedura di erogazione. Il TAR, adito in riassunzione, ha poi sollevato regolamento d'ufficio di giurisdizione, osservando che il provvedimento di decadenza non riguardava l'autotutela su un vizio originario dell'ammissione, ma l'inadempimento degli obblighi assunti dal beneficiario nella fase esecutiva del rapporto. Il Pubblico Ministero ha concluso per la giurisdizione del giudice ordinario.
La decisione
La Corte di cassazione, a Sezioni Unite, ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario. Ha ritenuto che la decadenza dal contributo non fosse fondata su un vizio originario dell'atto di concessione né su una rivalutazione discrezionale dell'interesse pubblico, ma sull'allegato inadempimento successivo della beneficiaria alle condizioni e alle previsioni progettuali poste a base del finanziamento. Poiché la contestazione riguardava la fase esecutiva del rapporto concessorio e un comportamento sopravvenuto del privato, la posizione dedotta era di diritto soggettivo e la controversia apparteneva al giudice ordinario.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
Richiamato indirettamente per affermare che la verifica della giurisdizione avviene sulla base dei fatti allegati e della natura della posizione dedotta, non sull'effettiva prova dei fatti stessi.
Massime di principio
- Ai fini del riparto di giurisdizione occorre guardare al petitum sostanziale e alla causa petendi, individuando la natura della posizione giuridica dedotta sulla base dei fatti allegati, senza anticipare valutazioni di merito sulla loro effettiva sussistenza.
- La controversia sulla revoca o decadenza da un contributo pubblico spetta al giudice ordinario quando l'atto amministrativo sia fondato esclusivamente sull'inadempimento del beneficiario alle condizioni poste per l'erogazione, senza esercizio di discrezionalità amministrativa sull'interesse pubblico.
- Sussiste invece la giurisdizione del giudice amministrativo quando la revoca o il ritiro del beneficio dipendano dal riesame di legittimità dell'atto di concessione, da vizi originari o da una nuova valutazione discrezionale dell'interesse pubblico.
- Se l'amministrazione contesta condotte successive alla concessione che incidono sulla fase esecutiva del rapporto concessorio, la posizione del beneficiario è di diritto soggettivo e non di interesse legittimo.
- La natura del provvedimento di decadenza va desunta dalla sua motivazione concreta: se esso sanziona l'inosservanza degli obblighi progettuali o delle condizioni di finanziamento, la controversia resta devoluta al giudice ordinario.
Come è indicizzato
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