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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01564/2026 del 14/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione di legittimità riguarda il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile di reati tributari. Il ricorrente deduceva, con due motivi, da un lato la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 2 del D.Lgs. n. 74 del 2000, sostenendo che i giudici di merito non avessero adeguatamente considerato le doglianze difensive e che dalle prove dibattimentali non emergesse la prova della sua responsabilità: in particolare, l'accesso tentato presso la società sarebbe avvenuto quando la società era già in liquidazione, non sarebbero stati verificati i flussi di denaro tra le società coinvolte e il teste di polizia giudiziaria avrebbe riferito dell'esistenza di operazioni commerciali realmente avvenute senza però individuarle. Con il secondo motivo lamentava motivazione apparente sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo insufficiente la motivazione del giudice di appello. La Corte ha ritenuto entrambe le doglianze inammissibili perché sostanzialmente reiterative di censure già esaminate e perché volte a sollecitare una diversa lettura dei fatti e delle prove, estranea al sindacato di legittimità; ha inoltre rilevato che la motivazione d'appello era congrua sia nel ritenere fittizie, per sproporzione tra fatture attive e passive e per assenza di idonea documentazione, le operazioni fatturate dalla società amministrata dall'imputato, sia nel negare le attenuanti generiche valorizzando la mancanza di elementi positivi e i numerosi precedenti penali per reati gravi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando indirettamente la decisione di merito di condanna per il reato tributario contestato. Ha ritenuto che il primo motivo si risolvesse in doglianze di merito sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle prove, non scrutinabili in sede di legittimità, e comunque manifestamente infondato perché il vizio motivazionale dedotto non emergeva dalla sentenza impugnata. Ha poi affermato che il diniego delle circostanze attenuanti generiche era sorretto da motivazione sufficiente e non illogica, avendo la Corte territoriale valorizzato l'assenza di elementi positivi e i precedenti penali dell'imputato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non escludibili profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 2 D.Lgs. n. 74 del 2000

    Norma evocata quale titolo di responsabilità per la contestazione tributaria; la Corte non entra nel merito della sussistenza del reato ma considera le censure difensive come mere contestazioni di fatto e conferma la motivazione di merito sulla fittizietà delle operazioni fatturate.

  • art. 62-bis c.p.

    Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere motivato con l'assenza di elementi positivi e, dopo la riforma del 2008, non basta il solo stato di incensuratezza.

  • art. 133 c.p.

    Il giudice di merito, nel concedere o escludere le attenuanti generiche, deve dare conto degli elementi ritenuti prevalenti tra quelli indicati dalla norma; la motivazione è insindacabile se non contraddittoria.

  • d.l. 23 maggio 2008, n. 92 conv. in l. 24 luglio 2008, n. 125

    Richiamato per evidenziare che, dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p., l'incensuratezza da sola non è sufficiente per ottenere le attenuanti generiche.

Massime di principio

  • In sede di legittimità la Corte di cassazione non rivaluta il merito della decisione né sceglie la ricostruzione fattuale ritenuta più convincente: il controllo si limita alla compatibilità logica e giuridica della motivazione con il senso comune e con il limite della plausibile opinabilità.
  • Sono inammissibili le censure che, sotto la veste di violazione di legge o vizio di motivazione, mirano in realtà a ottenere una diversa lettura delle prove e dei fatti già apprezzati dai giudici di merito.
  • Quando la sentenza di merito spiega in modo non illogico perché le operazioni fatturate siano da ritenersi non effettive, valorizzando la sproporzione tra fatture attive e passive e l'assenza di documentazione difensiva, la motivazione resiste al vaglio di legittimità.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo se sorretto da motivazione non contraddittoria che evidenzi l'assenza di elementi positivi e/o la presenza di precedenti penali rilevanti; non è sufficiente, di per sé, l'incensuratezza dell'imputato.
  • La mancanza di documentazione idonea a dimostrare l'effettività delle operazioni commerciali può essere valorizzata come elemento logico di conferma dell'impianto accusatorio, senza integrare un'indebita inversione dell'onere della prova.

Come è indicizzato

MaterieDichiarazione fraudolentaImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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