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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2670/2025 del 22/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione. Le statuizioni civili non sono state toccate e restano ferme (anche in considerazione del principio dell'immanenza che preserva le conclusioni della parte civile non partecipante all'appello). Non si è proceduto a una pronuncia sul merito ex art. 129, comma 2, c.p.p.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha dedotto un unico motivo: l'intervenuto decorso del termine di prescrizione del reato (bancarotta semplice) in data anteriore alla pronuncia della sentenza impugnata. In particolare la Corte rileva che il termine massimo di prescrizione (corrispondente alla pena massima prevista per il delitto di cui all'art. 217 legge fall.) è di 7 anni e 7 mesi e decorre dalla data di dichiarazione di fallimento (5 giugno 2014). Tenuto conto di 74 giorni di sospensione (collegati a rinvio per legittimo impedimento), il termine prescrizionale è spirato il 17 febbraio 2022, anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello.

Norme richiamate

  • art. 217 legge fallimentare

    Individua il reato di bancarotta semplice; dalla declaratoria di fallimento (5/6/2014) decorre il termine prescrizionale relativo alla pena prevista per tale reato.

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Consente il ricorso per cassazione che deduca l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata; il motivo è ammissibile anche se unico.

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    Prevede la possibilità di pronunciare l'assoluzione quando vi sia insufficienza di prova; la Corte ha rilevato l'assenza di elementi per adottare una pronuncia ex art. 129, comma 2, e pertanto si è limitata a rilevare la prescrizione.

  • art. 523 cod. proc. pen.

    Regola le conclusioni scritte in appello da parte delle parti costituite; qui è richiamato nel contesto della mancata partecipazione della parte civile in appello.

  • art. 76 cod. proc. pen.

    Principio di immanenza: le conclusioni formulate dalla parte civile in primo grado restano efficaci anche negli stati successivi del processo se la parte non partecipa all'appello.

Massime di principio

  • Se il termine di prescrizione del reato si è estinto prima della pronuncia di una sentenza di merito, la Cassazione può annullare senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente agli effetti penali per estinzione del reato.
  • L'eccezione di prescrizione può essere dedotta in Cassazione anche con un unico motivo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
  • La decorrenza del termine prescrizionale per reati legati a procedimenti fallimentari parte dalla data di dichiarazione di fallimento; le sospensioni (es. per legittimo impedimento) vanno computate nel calcolo del termine.
  • Quando la Cassazione rileva la prescrizione non è necessaria una pronuncia sul merito (art. 129 c.p.p.) se non sussistono elementi per farlo; in tal caso si limita a dichiarare l'estinzione del reato.
  • Le statuizioni civili non toccate dal ricorso restano valide: la parte civile che non partecipa all'appello mantiene le proprie conclusioni di primo grado in virtù del principio di immanenza (art. 76 c.p.p.).

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