Cassazione Penale, Sentenza n. 7387/2025 del 24/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo della somma di € 92.268,51 sul conto della L2 Group srl. Si deduceva violazione degli artt. 606 e 649 c.p.p.: il tribunale avrebbe riutilizzato condizioni gia valutate e annullate (preclusione/ne bis in idem) senza che fossero emersi elementi nuovi significativi; si contestava inoltre che le somme fossero nella disponibilità personale del Di Giovanni (erano intestate alla società) e si sosteneva l'illegittimità del nuovo sequestro dopo la scadenza dei termini per le indagini
La decisione
Ricorso respinto. La Corte ha ritenuto che il nuovo decreto di sequestro (29/03/2024) fosse fondato su elementi successivi e non valutati al tempo dell'annullamento (variazione dell'oggetto sociale della L2 Group srl, emissione di 25 fatture per complessivi € 885.723,32 in breve tempo, assenza di costi registrati, coincidenza sede sociale/abitazione dell'imputato, irreperibilità del Di Giovanni e altre risultanze investigative) che dimostravano la natura di "società schermo" e la disponibilità delle somme da parte del Di Giovanni. La Corte ha inoltre ritenuto infondata la censura per sequestro disposto dopo il termine delle indagini (tale decorso non invalida automaticamente gli accertamenti utilizzabili per il sequestro) e ha escluso la preclusione per ne bis in idem quando vi siano esigenze cautelari diverse o nuovi elementi. Conseguentemente ha confermato il rigetto del ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Norme richiamate
art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000
norma che consente la confisca per equivalente del profitto del reato tributario; applicata quale titolo della misura cautelare diretta a sottoporre a vincolo somme ritenute profitto del reato di omesso versamento Iva
art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
riferimento al reato tributario contestato (illecito tributario collegato all'omesso versamento dell'IVA) rispetto al quale si assumeva l'esistenza del profitto da confiscare
art. 606 cod. proc. pen.
norma che individua i motivi di ricorso per cassazione; il ricorrente ha dedotto violazione di legge ai sensi di questa disposizione
art. 649 cod. proc. pen.
norma che disciplina il sequestro preventivo; la dedotta violazione era relativa alla legittimità del decreto di sequestro e ai presupposti per la sua conferma o annullamento
Massime di principio
- La reiterazione del sequestro preventivo sui medesimi beni non è automaticamente vietata: è ammessa se il nuovo provvedimento si fonda su esigenze cautelari diverse o su elementi di fatto nuovi e significativi emersi dopo l'originario provvedimento
- Il decorso del termine per il compimento delle indagini non invalida automaticamente gli atti successivi: le indagini svolte dopo la scadenza possono comunque produrre elementi utilizzabili per motivare un provvedimento di sequestro (salvo eventuale inutilizzabilità di specifiche prove su istanza di parte)
- La "disponibilità" di somme intestate a società confluisce nella valutazione complessiva degli indizi: la mera delega ad operare sul conto non è di per sé sufficiente a dimostrare la disponibilità personale, ma fattori quali variazione dell'oggetto sociale, volumi di fatturazione incoerenti, assenza di costi, coincidenza sede/residenza e irreperibilità possono far emergere la natura di società schermo
- In caso di annullamento di un sequestro per carenze probatorie, il pubblico ministero può chiedere un nuovo vincolo se sono emersi riscontri istruttori nuovi e specifici; il giudice deve valutare se le nuove risultanze siano effettivamente nuove e decisivi per le esigenze cautelari
- Per difendersi efficacemente in situazioni analoghe è importante: documentare l'autonomia patrimoniale e gestionale della società (contabilità, costi, attività effettive), conservare documentazione sulle deleghe operative e sulla separazione tra patrimonio personale e societario, e contestare puntualmente la presunta continuità operativa tra società quando priva di riscontri oggettivi
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