Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16581/2023 del 19/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Criscuolo ha impugnato l'ordinanza del tribunale di Torre Annunziata che aveva rigettato l'istanza di revoca o sospensione dell'ordine di demolizione correlato alla sentenza penale irrevocabile del 1998. Ha dedotto carenza o manifesta illogicità della motivazione per omessa valutazione delle sue deduzioni e della richiesta della Ge. Tur., sostenendo che il manufatto per cui era stata pronunciata la condanna era stato rimosso e sostituito da un nuovo capannone realizzato da Edil Impianti S.r.l., con caratteristiche diverse (dimensioni, forma, materiali) rispetto all'opera oggetto della sentenza del 1998, e quindi non riconducibile alla sua responsabilità. Ha chiesto che non si applicasse l'ordine di demolizione alle nuove opere.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, rilevando che Criscuolo non aveva partecipato personalmente e preventivamente alla procedura esecutiva instaurata dalla Ge. Tur. quale acquirente dell'area (procedura attivata nel 2014) e che le presunte memorie o atti di intervento invocati non sostituiscono la necessaria partecipazione nei gradi precedenti. Le doglianze sulla diversità del manufatto sono state ritenute meramente assertive e fondate su profili fattuali non apprezzabili in questa sede. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui l'ordine di demolizione (art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380/2001) riguarda l'edificio nel suo complesso, comprensivo di aggiunte o modifiche successive. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende (determinato in via equitativa), ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e tenuto conto della giurisprudenza costituzionale.

Norme richiamate

  • d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 31, comma 9

    L'ordine di demolizione ha ad oggetto l'intero edificio, incluse eventuali aggiunte, modifiche e superfetazioni successive alla costruzione originaria; l'obbligo di demolizione configura una restitutio in integrum dello stato dei luoghi

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Disciplina le spese in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha posto a carico del ricorrente le spese processuali

  • Legge 6 agosto 1985, n. 47, art. 13

    Richiamata dall'attore come possibile rimedio per opere successivamente realizzate, la disposizione riguarda le procedure di sanatoria; la Corte non ha ritenuto che l'istanza di sanatoria - né la sola allegazione di una diversa costruzione - possa in questa sede precludere l'ordine demolitorio imposto in relazione a opere riconducibili, anche per prosecuzione, all'abuso originario

  • Sezioni Unite, n. 23271 del 26/04/2004

    Principio di legittimazione: non è ammissibile che soggetti che non hanno partecipato ai gradi precedenti si ingrassino nel processo nei gradi successivi; la Corte richiama tale principio per negare la legittimazione del ricorrente

  • Sez. 3, n. 6049 del 27/09/2016 (dep. 09/02/2017)

    Giurisprudenza che conferma che l'obbligo demolitorio investe anche opere accessorie e superfetazioni successive all'esercizio dell'azione penale e/o alla condanna

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata in relazione alla valutazione della colpa nella presentazione del ricorso; la Corte ha ritenuto che non sussisteva dolo o colpa grave tale da escludere una riduzione equitativa della somma da versare alla Cassa delle Ammende

Massime di principio

  • Per proporre ricorso in grado superiore è necessario aver partecipato e svolto l'azione nei gradi precedenti: soggetti non intervenuti tempestivamente nella procedura esecutiva possono essere dichiarati privi di legittimazione all'impugnazione
  • In sede di impugnazione in cassazione non sono ammissibili valutazioni probatorie o contestazioni esclusivamente fattuali: le censure devono essere di diritto o dimostrare vizi della motivazione rilevabili in diritto
  • L'ordine di demolizione previsto dall'art. 31 d.P.R. n. 380/2001 comprende l'intero edificio, incluse superfetazioni e modifiche successive all'opera originaria; la demolizione può quindi investire anche opere realizzate dopo la sentenza di condanna quando queste sono ricollegabili all'abuso originario
  • Se si contesta che l'opera presente sia totalmente nuova e non riconducibile alla condanna precedente, occorre aver allegato e provato tali elementi nei precedenti gradi di giudizio; semplici affermazioni in ricorso sono insufficienti
  • La presentazione di un ricorso inammissibile comporta l'onere delle spese e può comportare il versamento di somme alla Cassa delle Ammende; la Corte può comunque valutare l'assenza di colpa grave e determinare equitativamente la somma dovuta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.