Ordinanza n. 4014/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del bando per l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie per l’accesso ai ruoli provinciali del profilo professionale dell’area degli Assistenti Amministrativi, prot. n. 21037 per il profilo Assistente Amministrativo regione Lombardia;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: bando per l'aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie per l’accesso ai ruoli provinciali del profilo professionale dell’area degli Assistenti Amministrativi, relativamente al profilo della regione Lombardia
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a graduatoria)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il bando chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare, contestando la disciplina del punteggio attribuibile al servizio di leva e ai servizi sostitutivi assimilati per legge. Secondo la prospettazione accolta in sede cautelare, il sistema normativo deve essere interpretato nel senso della parificazione del punteggio spettante per tali servizi, indipendentemente dal momento in cui siano stati prestati. La domanda cautelare è stata esaminata ai sensi dell’art. 55 c.p.a., anche alla luce del più recente orientamento del Consiglio di Stato.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’adozione della misura cautelare ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., richiamando l’orientamento più recente del Consiglio di Stato, sentenza n. 2197 del 17 marzo 2026, ritenuto confermativo di un’interpretazione favorevole al ricorrente. Ha quindi sospeso l’efficacia degli atti impugnati e disposto l’assegnazione provvisoria del punteggio pieno per il servizio di leva o sostitutivo assimilato, ai fini dell’inserimento nella graduatoria. L’udienza pubblica di merito è stata fissata per il 13 gennaio 2027. Le spese di lite sono state riservate alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR ha ritenuto sussistenti i relativi presupposti e ha sospeso provvisoriamente l’efficacia degli atti impugnati.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente, nell’ambito della tutela cautelare, di fissare l’udienza di merito e di adottare la misura provvisoria; nel caso concreto ha fondato la sospensione degli atti e l’attribuzione provvisoria del punteggio pieno.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto, insieme alla normativa sulla protezione dei dati personali, per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore fondamento normativo dell’oscuramento dei dati personali relativi alla salute.
Massime di principio
- Ai fini dell’attribuzione del punteggio nelle graduatorie per l’accesso ai ruoli del personale scolastico, il servizio di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge devono ricevere un trattamento parificato, indipendentemente dal momento in cui siano stati prestati, secondo l’interpretazione del sistema normativo richiamata dal giudice.
- Quando l’orientamento giurisprudenziale più recente sostiene la fondatezza della pretesa relativa alla corretta attribuzione del punteggio in una graduatoria, il giudice amministrativo può sospendere cautelarmente gli atti della procedura e disporre l’attribuzione provvisoria del punteggio pieno ai fini dell’inserimento del candidato, rinviando la definizione della controversia all’udienza di merito.
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