Cassazione Penale, Sentenza n. 46362/2023 del 16/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Cellamare impugna la sentenza della Corte d'appello che, accogliendo l'appello del Pubblico ministero, aveva riqualificato il fatto originariamente inquadrato nell'art. 336 c.p. in art. 337 c.p. (resistenza aggravata) e lo aveva condannato a quattro mesi di reclusione. Il ricorrente deduce vizio di motivazione per il riconoscimento del dolo specifico nel reato di resistenza a pubblico ufficiale, sostenendo che la sua condotta (sbattere la testa contro la grata della porta scorrevole del veicolo penitenziario procurandosi lesioni) era determinata da un disturbo dell'adattamento con tratti antisociali e da una fissazione emotiva sul trasferimento (volontà di restare vicino al padre malato), non da una volontà cosciente di usare violenza o minaccia per opporsi all'ufficiale.
La decisione
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corrette le inferenze della Corte di appello secondo cui le espressioni e il comportamento dell'imputato indicavano l'intento di opporsi all'azione degli agenti e di indurli a condurlo in ospedale, e che l'imputato aveva dichiarato di aver compiuto l'azione con piena coscienza e volontà. La riqualificazione ex art. 337 c.p. e la condanna a quattro mesi sono state quindi confermate. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 337 cod. pen.
La norma sul reato di resistenza è stata interpretata nel senso che il dolo specifico richiede la coscienza e volontà di usare violenza o minaccia per opporsi all'atto d'ufficio; la Corte ha ritenuto che le condotte e le dichiarazioni dell'imputato dimostrassero tale consapevolezza.
art. 336 cod. pen.
La fattispecie originariamente contestata è stata ritenuta meno coerente con gli elementi probatori rispetto alla più grave riqualificazione in art. 337; la Corte d'appello ha ritenuto che i fatti costituissero resistenza con dolo specifico, non una mera opposizione priva di consapevolezza di violentare l'azione degli agenti.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicata per disporre che il ricorrente, avendo proposto ricorso infondato, sia condannato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte resistente.
Principio giurisprudenziale sulla capacità di intendere e di volere
citazioni di massime giurisprudenziali della Corte (Sez. 2 n. 9311/2018; Sez. 3 n. 13996/2017; Sez. 1 n. 16141/2017)
L'esame della colpevolezza di soggetti riconosciuti 'seminfermi di mente' si effettua con criteri analoghi a quelli per persone pienamente capaci, basandosi su inferenze fondate su fatti esterni e certi; la capacità ridotta incide solo in ipotesi di particolare dolo specifico. Nel caso di resistenza, conta la prova della coscienza e volontà di opporsi, non i motivi ulteriori (es. voler restare vicino a un familiare).
Massime di principio
- Nel reato di resistenza a pubblico ufficiale il dolo specifico è costituito dalla coscienza e volontà di usare violenza o minaccia per impedire o ostacolare l'atto d'ufficio; gli scopi mediati o i motivi personali dell'agente non escludono automaticamente il dolo.
- La presenza di disturbi psichici non conduce automaticamente all'esclusione del dolo: occorre valutare se la ridotta capacità abbia effettivamente inciso sulla capacità di intendere e di volere; ciò si accerta tramite inferenze fondate su elementi esterni, sicuri e sintomatici del fine perseguito.
- Le dichiarazioni dell'imputato, il suo comportamento e la documentazione medica/psichiatrica possono costituire prova indiretta valida per ricostruire la volontà cosciente di opporsi; la Corte può ritenere sussistente il dolo anche in presenza di motivazioni personali forti se emerge la consapevolezza dell'azione oppositiva.
- La riqualificazione della fattispecie da un titolo di reato meno grave a uno più grave è legittima quando gli elementi probatori dimostrino che gli elementi costitutivi del reato più grave (qui il dolo specifico) sono presenti.
- In sede di impugnazione, il ricorso per vizio di motivazione richiede che emerga un concreto errore valutativo o contraddittorietà nella spiegazione delle risultanze probatorie; la mera evocazione di una patologia psichica senza prova che questa abbia escluso la capacità non è sufficiente a far accogliere il ricorso.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 46172/2023 del 16/11/2023
- Sentenza penale · 16 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 46173/2023 del 16/11/2023
- Sentenza penale · 16 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 46175/2023 del 16/11/2023
- Sentenza penale · 16 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 46176/2023 del 16/11/2023
- Sentenza penale · 16 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 46177/2023 del 16/11/2023
- Sentenza penale · 16 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 46178/2023 del 16/11/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →