Ordinanza n. 121/2026 - Ancona, Sezione 1
per l'annullamento dell''ordinanza del Sindaco del Comune di Serra Sant''Abbondio n. 10 del 26/2/2024 per la messa in sicurezza e rimozione di coperture in cemento amianto in località “Le Macchie”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza sindacale di messa in sicurezza e rimozione di coperture in cemento amianto
Esito
La controversia
La società cooperativa ha impugnato l'ordinanza del Sindaco del Comune di Serra Sant'Abbondio che disponeva la messa in sicurezza e la rimozione di coperture in cemento amianto situate in località “Le Macchie”. Dal testo dell'ordinanza istruttoria non risultano esposti i motivi specifici di illegittimità dedotti con il ricorso, né sono descritti gli elementi fattuali e procedimentali contestati. Il TAR ha ritenuto necessario acquisire una dettagliata relazione dell'amministrazione sulla vicenda e ogni ulteriore atto o documento utile alla decisione.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito la domanda di annullamento. Per esigenze di celerità, effettività e concentrazione del giudizio, richiamando i principi di cui all'art. 1 c.p.a. e all'art. 2, comma 2, c.p.a., ha disposto incombenti istruttori ai sensi dell'art. 46, comma 2, c.p.a., ordinando all'amministrazione intimata di depositare al più presto una dettagliata relazione sulla vicenda controversa, nonché ogni altro atto o documento ritenuto utile ai fini del giudizio. L'ordinanza sarà eseguita dall'amministrazione e comunicata alle parti.
Norme richiamate
art. 1 c.p.a.
esigenze di celerità, di effettività e di concentrazione del giudizio
I principi generali del processo amministrativo giustificano l'adozione di misure istruttorie funzionali alla rapida ed effettiva definizione della controversia.
art. 2, comma 2, c.p.a.
esigenze di celerità, di effettività e di concentrazione del giudizio
Il giudice valorizza le esigenze di celerità, effettività e concentrazione del giudizio nell'esercizio dei poteri processuali.
art. 46, comma 2, c.p.a.
deposito di una dettagliata relazione sulla vicenda dedotta in contenzioso, ai sensi dell’art. 46, 2° comma, c.p.a nonché ogni altro atto e/o documento ritenuto utile ai fini del presente giudizio
La disposizione è utilizzata quale base per ordinare all'amministrazione il deposito di una relazione dettagliata e della documentazione utile alla ricostruzione dei fatti controversi.
Massime di principio
- Prima di decidere la domanda di annullamento, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione intimata il deposito di una relazione dettagliata sulla vicenda e degli atti o documenti utili, quando tale acquisizione sia necessaria per la ricostruzione dei fatti controversi.
- Gli incombenti istruttori possono essere disposti per assicurare celerità, effettività e concentrazione del giudizio, senza che la relativa ordinanza anticipi la decisione sulla fondatezza delle censure dedotte.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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