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Ordinanza

Ordinanza n. 121/2026 - Ancona, Sezione 1

per l'annullamento dell''ordinanza del Sindaco del Comune di Serra Sant''Abbondio n. 10 del 26/2/2024 per la messa in sicurezza e rimozione di coperture in cemento amianto in località “Le Macchie”.

Giustizia amministrativa202400186

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza sindacale di messa in sicurezza e rimozione di coperture in cemento amianto

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società cooperativa ha impugnato l'ordinanza del Sindaco del Comune di Serra Sant'Abbondio che disponeva la messa in sicurezza e la rimozione di coperture in cemento amianto situate in località “Le Macchie”. Dal testo dell'ordinanza istruttoria non risultano esposti i motivi specifici di illegittimità dedotti con il ricorso, né sono descritti gli elementi fattuali e procedimentali contestati. Il TAR ha ritenuto necessario acquisire una dettagliata relazione dell'amministrazione sulla vicenda e ogni ulteriore atto o documento utile alla decisione.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito la domanda di annullamento. Per esigenze di celerità, effettività e concentrazione del giudizio, richiamando i principi di cui all'art. 1 c.p.a. e all'art. 2, comma 2, c.p.a., ha disposto incombenti istruttori ai sensi dell'art. 46, comma 2, c.p.a., ordinando all'amministrazione intimata di depositare al più presto una dettagliata relazione sulla vicenda controversa, nonché ogni altro atto o documento ritenuto utile ai fini del giudizio. L'ordinanza sarà eseguita dall'amministrazione e comunicata alle parti.

Norme richiamate

  • art. 1 c.p.a.

    esigenze di celerità, di effettività e di concentrazione del giudizio

    I principi generali del processo amministrativo giustificano l'adozione di misure istruttorie funzionali alla rapida ed effettiva definizione della controversia.

  • art. 2, comma 2, c.p.a.

    esigenze di celerità, di effettività e di concentrazione del giudizio

    Il giudice valorizza le esigenze di celerità, effettività e concentrazione del giudizio nell'esercizio dei poteri processuali.

  • art. 46, comma 2, c.p.a.

    deposito di una dettagliata relazione sulla vicenda dedotta in contenzioso, ai sensi dell’art. 46, 2° comma, c.p.a nonché ogni altro atto e/o documento ritenuto utile ai fini del presente giudizio

    La disposizione è utilizzata quale base per ordinare all'amministrazione il deposito di una relazione dettagliata e della documentazione utile alla ricostruzione dei fatti controversi.

Massime di principio

  • Prima di decidere la domanda di annullamento, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione intimata il deposito di una relazione dettagliata sulla vicenda e degli atti o documenti utili, quando tale acquisizione sia necessaria per la ricostruzione dei fatti controversi.
  • Gli incombenti istruttori possono essere disposti per assicurare celerità, effettività e concentrazione del giudizio, senza che la relativa ordinanza anticipi la decisione sulla fondatezza delle censure dedotte.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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