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Sentenza

Sentenza del 16/07/2019 n. 4323 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento - Irpef - Rideterminazione - Canoni previsti ma non percepiti - Omessa Dichiarazione - Avviso di accertamento - Ammissibilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'omessa dichiarazione di canoni di locazione contrattualmente previsti ma non effettivamente percepiti. Il contribuente sosteneva, in sostanza, che l'assenza di percezione dei canoni impedisse la loro tassazione. L'Ufficio ha invece rideterminato il reddito IRPEF considerando i canoni risultanti dal contratto.

La decisione

La pretesa dell'Ufficio è stata ritenuta legittima. Ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 917/1986, i canoni di locazione devono essere dichiarati sulla base della loro previsione contrattuale, anche se non sono stati effettivamente incassati, fino al rilascio dell'immobile o alla formale risoluzione del contratto, se precedente. Pertanto, in caso di omessa dichiarazione, è ammissibile la rideterminazione del reddito IRPEF e la richiesta delle relative imposte.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 917/1986, art. 26, comma 1

    I canoni di locazione concorrono a formare il reddito del possessore, indipendentemente dalla loro effettiva percezione, fino al momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità.

    La norma è stata interpretata nel senso che i canoni contrattualmente dovuti devono essere dichiarati anche se non riscossi, salvo che sia intervenuto il rilascio dell'immobile o una formale risoluzione del contratto, se anteriore. La mera mancata percezione non è quindi sufficiente a escludere la tassazione.

  • Cassazione civile, sentenza n. 11158/2012

    Richiamata a sostegno del principio secondo cui i canoni di locazione devono essere dichiarati fino alla cessazione giuridicamente rilevante del rapporto, anche in assenza di effettivo incasso.

  • Cassazione civile, sentenza n. 651/2012

    Richiamata quale conferma dell'obbligo di dichiarare i canoni previsti dal contratto fino al rilascio dell'immobile o alla formale risoluzione del rapporto.

Massime di principio

  • Per i redditi fondiari derivanti da locazione, la mancata riscossione dei canoni non esclude automaticamente l'obbligo dichiarativo e fiscale.
  • L'obbligo di dichiarazione permane, di regola, fino al rilascio dell'immobile o alla risoluzione formale del contratto, salvo le specifiche eccezioni previste dalla legge.
  • La semplice morosità dell'inquilino, senza adeguata documentazione della cessazione o della risoluzione del rapporto, non è normalmente sufficiente per escludere i canoni dal reddito imponibile.
  • Per contestare efficacemente un accertamento occorre dimostrare documentalmente la data di rilascio, la risoluzione del contratto o l'esistenza di altra causa giuridicamente rilevante che interrompa l'obbligo di dichiarazione.
  • L'orientamento giurisprudenziale richiamato tutela il criterio della titolarità del reddito risultante dal contratto, non quello dell'effettivo incasso, per il periodo anteriore alla cessazione giuridica del rapporto.

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