Risoluzione n. 136 del 28/05/2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che, se un'autovettura acquistata con IVA agevolata al 4% da un disabile viene trasferita agli eredi per successione, la successiva vendita da parte dell'erede entro due anni non comporta il versamento della differenza d'imposta. La norma antielusiva dell'art. 1, comma 37, L. 296/2006 si applica solo ai trasferimenti volontari compiuti dall'acquirente agevolato, non ai trasferimenti mortis causa.
IVA agevolata al 4% per disabili e rivendita anticipata dell'autovettura ereditata
IVA agevolata al 4% per disabili e rivendita anticipata del veicolo ereditato
La risoluzione esamina l'ambito applicativo dell'art. 1, comma 37, della legge n. 296/2006 in materia di agevolazione IVA al 4% per l'acquisto di autoveicoli destinati a soggetti disabili. Il documento chiarisce se la cessione anticipata del veicolo, intervenuta dopo il decesso dell'intestatario originario e prima del decorso di due anni dall'acquisto, comporti il recupero della minore IVA non versata.
Quesito posto dal contribuente
L'istante rappresenta che la madre aveva acquistato un'autovettura beneficiando dell'aliquota IVA ridotta al 4% in quanto disabile. Dopo il decesso della madre, l'istante, divenuto erede del veicolo, intende rivenderlo prima che siano trascorsi 24 mesi dall'acquisto originario.
Il dubbio riguarda l'eventuale obbligo di versare la differenza tra l'IVA ordinaria e quella agevolata, ai sensi dell'art. 1, comma 37, L. 296/2006, in caso di rivendita anticipata.
Soluzione interpretativa proposta dal contribuente
Il contribuente ritiene di non dover effettuare alcun versamento integrativo. La tesi si fonda sull'assenza di intento elusivo, poiché la vendita del veicolo sarebbe determinata esclusivamente dal decesso della madre. Inoltre, viene evidenziato che l'istante possiede già un'altra autovettura personale.
Quadro normativo richiamato
La risoluzione richiama l'art. 1, comma 37, della legge finanziaria 2007, che ha introdotto una limitazione alle agevolazioni tributarie sugli autoveicoli utilizzati per la locomozione di soggetti portatori di handicap ai sensi dell'art. 3 della legge n. 104/1992.
La disposizione prevede che:
- in caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito dell'autovettura prima del decorso di due anni dall'acquisto;
- sia dovuta la differenza tra l'imposta ordinaria e quella pagata con l'agevolazione;
- la regola non si applichi ai disabili che, per mutate necessità dovute al proprio handicap, cedano il veicolo per acquistarne un altro con nuovi e diversi adattamenti.
Viene inoltre richiamata l'aliquota IVA agevolata del 4% prevista per tali acquisti, in relazione al n. 31 della tabella A, parte II, allegata al D.P.R. n. 633/1972.
Finalità antielusiva della norma
L'Agenzia sottolinea che la disciplina ha natura antielusiva e mira a impedire l'uso indebito del beneficio fiscale da parte di soggetti che trasferiscano il vantaggio a terzi privi dei requisiti previsti.
Secondo l'impostazione dell'Ufficio:
- il recupero dell'imposta si applica quando il disabile trasferisce volontariamente il veicolo entro due anni dall'acquisto;
- il comportamento presuppone che l'acquisto non fosse originariamente preordinato alle esigenze del disabile;
- la decadenza dal beneficio serve a contrastare trasferimenti strumentali del bene agevolato.
Valutazione del caso concreto
Nel caso esaminato, il primo passaggio di proprietà del veicolo avviene per successione ereditaria, cioè per effetto del decesso del soggetto che aveva acquistato l'auto con agevolazione IVA.
L'Agenzia ritiene che in tale ipotesi non sia ravvisabile la finalità elusiva perseguita dal comma 37, perché:
- il trasferimento del bene agli eredi avviene per un evento estraneo alla volontà del dante causa;
- l'accettazione dell'eredità da parte dell'erede non integra un trasferimento volontario finalizzato ad aggirare la norma;
- la traslazione del veicolo non deriva da un negozio inter vivos posto in essere dall'acquirente agevolato.
Esclusione dell'obbligo di riversamento dell'IVA
La risoluzione precisa che la successiva vendita del veicolo da parte dell'erede, anche se effettuata entro due anni dall'acquisto originario da parte del de cuius, non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 1, comma 37, L. 296/2006.
Pertanto:
- l'erede non è tenuto a versare la differenza d'imposta tra aliquota ordinaria e aliquota agevolata;
- non si realizza la fattispecie elusiva ipotizzata dalla norma;
- manca il presupposto soggettivo richiesto, poiché la rivendita è compiuta da un soggetto diverso dall'acquirente che ha fruito dell'agevolazione.
Principio conclusivo
La risoluzione afferma che la norma antielusiva si applica ai trasferimenti volontari, onerosi o gratuiti, effettuati dal soggetto che ha beneficiato dell'IVA agevolata, ma non alla vendita del veicolo da parte dell'erede dopo il trasferimento mortis causa. Di conseguenza, nel caso di specie non sorge alcun obbligo di riversamento della maggiore IVA.
Indicazione finale
Le Direzioni regionali sono invitate a vigilare affinché i principi espressi nella risoluzione siano applicati in modo uniforme.
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