Risoluzione n. 135 del 28/05/2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate chiarisce che le somme corrisposte ai dipendenti trasferiti con un ramo d’azienda, se riferite alla rinuncia al vincolo di solidarietà o a una transazione novativa e in assenza di cessazione del rapporto di lavoro, non rientrano nella tassazione separata ex art. 17 TUIR ma sono soggette a tassazione ordinaria.
Tassazione IRPEF delle somme erogate in occasione della cessione di ramo d’azienda
Tassazione delle somme corrisposte in occasione della cessione di ramo d’azienda
La risoluzione esamina il trattamento fiscale di somme erogate a una lavoratrice trasferita, insieme a un ramo d’azienda, da una società cedente a una società cessionaria. Il tema centrale è se tali importi possano essere assoggettati a tassazione separata ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera a), del TUIR, oppure se debbano essere tassati ordinariamente.
Contesto fattuale e quesito
La società ALFA S.p.A., nell’ambito di una riorganizzazione e con l’accordo dei sindacati, cede la linea farmaceutica “X” alla società BETA S.r.l. In conseguenza della cessione, viene sottoscritto un accordo con la cessionaria e con le rappresentanze sindacali relativo ai lavoratori a tempo indeterminato trasferiti.
In base all’accordo:
- ALFA S.p.A. si impegna a erogare a ciascun lavoratore trasferito una somma pari a 19 mensilità lorde;
- tale somma è corrisposta sia a titolo di rinuncia al vincolo di solidarietà previsto dall’articolo 2112, comma 2, del codice civile, sia a titolo di transazione novativa.
Nel caso concreto, la contribuente percepisce una somma complessiva, di cui una parte è qualificata come transazione novativa, saldo e stralcio di pretese connesse al precedente rapporto di lavoro, e la restante parte come rinuncia al vincolo di solidarietà, con verbale di conciliazione sottoscritto in sede sindacale. Sull’intero importo sono state applicate ritenute IRPEF secondo il regime ordinario. La contribuente chiede se tali somme debbano invece beneficiare della tassazione separata di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), del TUIR.
Tesi della contribuente
La contribuente sostiene che entrambe le somme percepite siano imponibili con tassazione separata, in quanto:
- hanno natura transattiva, poiché derivano da una preventiva rinuncia alla lite in materia giuslavoristica;
- hanno natura di buonuscita, poiché sono corrisposte dal datore di lavoro originario in occasione della cessazione di ogni rapporto contrattuale a seguito della cessione del ramo d’azienda.
A sostegno della propria interpretazione, viene richiamata una precedente risposta a interpello relativa a un caso analogo, nella quale una Direzione Regionale aveva ricondotto somme simili nell’ambito dell’articolo 17, comma 1, lettera a), del TUIR.
Quadro normativo richiamato
L’Agenzia richiama l’articolo 17, comma 1, lettera a), del TUIR, che prevede la tassazione separata per:
- altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione di rapporti di lavoro;
- indennità di preavviso;
- somme derivanti dalla capitalizzazione di pensioni;
- somme attribuite a fronte dell’obbligo di non concorrenza ai sensi dell’articolo 2125 del codice civile;
- somme e valori comunque percepiti, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o di transazioni relative alla risoluzione del rapporto di lavoro.
Il presupposto essenziale è quindi che le somme siano riferibili alla cessazione del rapporto di lavoro.
Valutazione dell’Agenzia: continuità del rapporto di lavoro nel trasferimento d’azienda
Per stabilire se il presupposto della cessazione del rapporto sussista, la risoluzione richiama l’articolo 2112 del codice civile, secondo cui, in caso di trasferimento d’azienda:
- il rapporto di lavoro continua con il cessionario;
- il lavoratore conserva tutti i diritti derivanti dal rapporto;
- cedente e cessionario sono obbligati in solido per i crediti maturati al tempo del trasferimento;
- il lavoratore può, mediante le procedure di conciliazione previste dagli articoli 410 e 411 c.p.c., consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.
La norma civilistica, secondo l’Agenzia, evidenzia che la cessione dell’azienda non comporta cessazione del rapporto di lavoro, ma prosecuzione senza soluzione di continuità presso il nuovo datore di lavoro.
Richiami giurisprudenziali e di prassi
La risoluzione richiama:
- una sentenza della Cassazione civile, Sezione lavoro, n. 2762 del 21 aprile 1983, secondo cui nel trasferimento d’azienda il rapporto continua ope legis con il nuovo imprenditore, con opponibilità dell’anzianità maturata, salvo tempestiva disdetta del cedente con preavviso già esaurito al momento del trasferimento;
- la risoluzione prot. 1712 del 1980, nella quale la continuità del rapporto era desumibile anche dalla contabilità della società conferitaria, in presenza del trasferimento degli accantonamenti per indennità di anzianità;
- la risoluzione n. 248 del 2002, che, in materia di addizionali IRPEF, aveva già affermato che l’applicabilità rateizzata delle addizionali presuppone la continuazione del rapporto di lavoro con il soggetto subentrante e quindi esclude l’interruzione del rapporto.
Effetti della rinuncia al vincolo di solidarietà
L’Agenzia precisa che il principio di continuità del rapporto di lavoro vale anche nel caso in esame, in cui la lavoratrice rinuncia preventivamente ad avvalersi della solidarietà del cedente per eventuali crediti derivanti dal rapporto.
La rinuncia al vincolo di solidarietà:
- è espressamente prevista dall’articolo 2112 del codice civile;
- rappresenta una facoltà del lavoratore di non utilizzare una maggiore tutela;
- non esclude la successione del nuovo imprenditore nel contratto di lavoro;
- non fa venir meno il riconoscimento dell’anzianità pregressa.
Conclusione sul trattamento fiscale
Secondo l’Agenzia, se in sede transattiva non sono state previste le competenze tipiche dell’ordinaria cessazione del rapporto di lavoro, come il trattamento di fine rapporto, deve ritenersi che non vi sia stata alcuna cessazione del rapporto stesso.
Ne consegue che le somme percepite dal lavoratore in occasione della cessione del ramo d’azienda:
- per rinuncia a futuri contenziosi;
- per rinuncia alle maggiori garanzie derivanti dal vincolo di solidarietà;
non possono beneficiare della tassazione separata ex articolo 17, comma 1, lettera a), del TUIR, mancando il presupposto della cessazione del rapporto di lavoro. Tali somme restano quindi fuori dall’ambito applicativo della disposizione invocata dalla contribuente.
Indicazione finale dell’Amministrazione
Le Direzioni Regionali sono invitate a vigilare affinché i principi espressi nella risoluzione siano applicati in modo uniforme.
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