Parere n. 648/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dalla WINP S.r.l. (subentrata a Crossenergy S.r.l.) in persona del legale rappresentante, contro Regione Basilicata, per l’annullamento, in parte qua, previa sospensiva, della determinazione dirigenziale della Regione Basilicata – Ufficio Energia n. 23AF.2021/D.00393 dell’1/5/2021, successivamente comunicata, di “autorizzazione unica” ex art. 12 D.Lgs. n. 387/2003, in favore della Società ricorrente, alla costruzione ed esercizio di un impianto eolico di n. 3 aerogeneratori per una potenza complessiva di 9 MW nel Comune di Palazzo San Gervasio (PZ) e relative opere connesse, nella parte in cui ha stabilito chela validità di cinque anni dei pareri favorevoli di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di autorizzazione paesaggistica – rilasciati con deliberazione della Giunta regionale n. 496 del 13/5/2016 e confluiti nell’autorizzazione unica dell’1/5/2021 - decorre dall’adozione della citata deliberazione del 13/5/2016 ed entro tale termine dovranno essere iniziati ed ultimati i lavori di costruzione dell’impianto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione parziale dell’autorizzazione unica regionale per un impianto eolico, nella parte relativa alla decorrenza e alla scadenza quinquennale dei pareri VIA e di autorizzazione paesaggistica.
Esito
La questione giuridica
La ricorrente ha impugnato, con istanza cautelare, la determinazione dirigenziale dell’Ufficio Energia della Regione Basilicata n. 23AF.2021/D.00393 dell’1 maggio 2021, nonché la deliberazione della Giunta regionale n. 496 del 13 maggio 2016 e gli atti connessi, contestando la previsione secondo cui la validità quinquennale dei pareri favorevoli di VIA e di autorizzazione paesaggistica decorreva dall’adozione della deliberazione del 13 maggio 2016 e secondo cui entro tale termine dovevano essere iniziati e ultimati i lavori dell’impianto eolico. Il ricorso è stato articolato in plurimi motivi, il cui contenuto specifico non è riportato nel testo. L’amministrazione resistente non ha trasmesso la relazione istruttoria prescritta.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare per assenza del periculum in mora. Ha ritenuto che, anche nell’ipotesi di fondatezza del ricorso, il termine fosse comunque prossimo alla scadenza e che fosse pertanto opportuno definire l’affare nel merito, anziché accordare la sospensione richiesta. Il Collegio non ha deciso il merito delle censure. Ha disposto un’integrazione istruttoria, ordinando all’amministrazione di trasmettere entro 60 giorni la relazione necessaria ai fini della decisione di merito e di comunicarla alla ricorrente, assegnandole un termine non inferiore a 30 giorni per eventuali controdeduzioni.
Osservazioni
Istanza cautelare
L’istanza di sospensione è stata respinta per mancanza del periculum in mora. Il Collegio ha rilevato che il termine controverso era comunque prossimo alla scadenza e che, anche in caso di fondatezza del ricorso, l’esigenza cautelare non risultava attuale in misura sufficiente a giustificare la sospensione.
Relazione istruttoria dell’amministrazione
La Regione Basilicata non ha depositato la prescritta relazione istruttoria. È stato quindi ordinato all’amministrazione di trasmetterla entro 60 giorni e di comunicarla alla ricorrente.
Controdeduzioni della ricorrente
La ricorrente dovrà disporre di un termine non inferiore a 30 giorni dalla comunicazione della relazione per presentare eventuali controdeduzioni.
Norme richiamate
art. 11 d.P.R. 1199/1971
La disposizione è richiamata quale base per la presentazione diretta del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
art. 12 d.lgs. 387/2003
È indicata quale base normativa dell’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio dell’impianto eolico.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario, l’istanza cautelare deve essere respinta quando non sia dimostrato un periculum in mora attuale e concreto; la prossima scadenza del termine controverso può escludere l’utilità della sospensione.
- Quando l’amministrazione non trasmette la relazione istruttoria necessaria alla decisione del ricorso straordinario, la Sezione può disporre un adempimento istruttorio, imponendo la trasmissione della relazione e la sua comunicazione al ricorrente per consentire controdeduzioni.
- La mancanza dei presupposti cautelari non preclude la prosecuzione dell’esame nel merito del ricorso, che può essere rinviato dopo l’acquisizione degli elementi istruttori necessari.
Impugnazione dell’autorizzazione unica per un impianto eolico
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da WINP S.r.l., subentrata a Crossenergy S.r.l., contro la Regione Basilicata. La controversia concerne l’autorizzazione unica rilasciata per la costruzione e l’esercizio di un impianto eolico composto da tre aerogeneratori, per una potenza complessiva di 9 MW, nel Comune di Palazzo San Gervasio.
Premesse e atti impugnati
L’originaria istanza di autorizzazione unica era stata presentata nel 2011 per un impianto di undici aerogeneratori e 33 MW. Il procedimento si è concluso con la determinazione dirigenziale dell’Ufficio regionale Energia n. 23AF.2021/D.00393 dell’1 maggio 2021, che ha rilasciato l’autorizzazione unica per un impianto ridimensionato a tre aerogeneratori e 9 MW.
La ricorrente ha contestato, in particolare, la clausola secondo cui la validità quinquennale dei pareri favorevoli di VIA e di autorizzazione paesaggistica decorreva dalla deliberazione della Giunta regionale n. 496 del 13 maggio 2016, anziché dalla successiva autorizzazione unica del 2021. Sono stati impugnati anche la stessa deliberazione del 2016 e gli ulteriori atti presupposti, connessi e conseguenziali.
Istanza cautelare
La ricorrente ha chiesto la sospensione degli atti impugnati. Il Consiglio di Stato ha respinto la domanda cautelare per difetto del periculum in mora.
Il Collegio ha osservato che il termine controverso era comunque prossimo alla scadenza. Di conseguenza, anche qualora il ricorso fosse risultato fondato, non emergeva un’utilità cautelare attuale tale da giustificare la sospensione degli atti. La decisione cautelare non contiene invece una valutazione definitiva sulla legittimità della decorrenza del termine quinquennale.
Istruttoria necessaria per la decisione di merito
La Regione Basilicata non aveva depositato la prescritta relazione istruttoria. Poiché tale documento è necessario per la decisione dell’affare, la Sezione ha disposto un adempimento istruttorio.
La Regione dovrà:
- trasmettere la relazione istruttoria entro 60 giorni;
- comunicarla alla ricorrente;
- assegnare alla ricorrente un termine non inferiore a 30 giorni per eventuali controdeduzioni.
Conclusioni
Il parere ha natura interlocutoria quanto alla definizione del ricorso nel merito. L’istanza cautelare è stata respinta, mentre l’esame delle censure relative alla decorrenza e alla durata dei pareri VIA e paesaggistici è stato rinviato all’esito dell’integrazione istruttoria e del contraddittorio sulle risultanze della relazione amministrativa.
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