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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20205/2025 del 30/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in due motivi: (1) violazione degli artt. 125 e 179 c.p.p. per la notificazione del decreto che dispone il giudizio effettuata allo studio del difensore (domicilio precedentemente eletto) nonostante fosse stata successivamente revocata l'elezione e dichiarato un nuovo domicilio presso l'abitazione dell'imputato; deduzione che la notifica sarebbe nulla in via assoluta per omessa citazione. (2) Violazione di legge e vizio della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) c.p.p., con riguardo alla confermata condanna per il reato di truffa in concorso (capo H): lamentata carenza argomentativa della Corte d'appello e mancata valutazione di elementi favorevoli all'imputato, in particolare la circostanza che il danneggiato aveva avuto contatti solo con Cappello e che il bonifico era stato effettuato su una carta formalmente intestata a Cappello, senza prove dell'effettiva disponibilità della carta da parte dell'Hamza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che la notificazione al difensore, nonostante la successiva dichiarazione di un diverso domicilio, costituisce una nullità a regime intermedio e non assoluta; tale nullità doveva essere eccepita nei termini di decadenza di cui all'art. 182 c.p.p., cosa che non è avvenuta, e non è stata fornita prova dell'effettiva inidoneità assoluta della notifica a far conoscere l'atto all'imputato. Sul secondo motivo la Cassazione ha dichiarato la doglianza manifestamente infondata: ha richiamato il principio della "doppia conforme" e i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione delle prove, ritenendo congrua e non manifestamente illogica la valutazione dei giudici del merito secondo cui l'Hamza, ripreso nei filmati mentre utilizzava la carta Postepay per i prelievi, ne aveva l'effettiva disponibilità ed è pertanto responsabile almeno a titolo di concorso nella truffa. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e l'imputato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1.

Norme richiamate

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alle regole sulla notificazione e sull'elezione di domicilio; la Corte ha in pratica considerato che la violazione non ha comportato automaticamente nullità assoluta se non è dimostrata l'inidoneità concreta della notifica a informare l'imputato.

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Norma invocata dal ricorrente per sostenere la nullità assoluta per omessa citazione; la Corte ha ricordato che l'art. 179 opera quando la notifica sia concretamente inidonea a far conoscere l'atto, circostanza che non è stata dimostrata.

  • art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

    Citata nel ricorso e nella giurisprudenza richiamata: la disposizione ha rilievo quando la notifica sia stata effettuata correttamente nel luogo prescelto dall'imputato; qui la Corte ha ritenuto che la notifica al difensore possa comunque produrre effetti salvo dimostrazione dell'inidoneità.

  • art. 182 cod. proc. pen.

    Individua i termini di decadenza per eccepire le nullità di regime intermedio; la Corte ha ritenuto che l'eccezione sulla notificazione doveva essere proposta entro tali termini e che ciò non è avvenuto.

  • art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la notificazione al difensore di fiducia; la giurisprudenza citata e la Corte hanno considerato che la consegna al difensore può essere idonea a informare l'imputato e dà luogo, se non conforme, a nullità a regime intermedio.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.

    Norme che individuano i mezzi di impugnazione per cassazione (vizi di motivazione e violazioni di legge); la Corte ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità, richiedendo la manifesta illogicità, la contraddittorietà o l'omissione rilevante per annullare.

  • art. 616, comma 1 cod. proc. pen.

    Richiamato per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La notificazione effettuata presso lo studio del difensore, anche se l'imputato ha successivamente eletto altro domicilio, può comportare una nullità a regime intermedio: va eccepita tempestivamente nei termini di decadenza indicati dall'art. 182 c.p.p.; non sempre determina nullità assoluta.
  • Per ottenere il riconoscimento della nullità assoluta della notifica (omessa citazione) è necessario dimostrare che la modalità scelta è stata concretamente inidonea a far conoscere l'atto all'imputato; deduzioni generiche non sono sufficienti.
  • Se la difesa era presente alla prima udienza e non ha eccepito la nullità della notifica, tale omissione può essere valutata come rinuncia o decadenza dalla relativa doglianza.
  • In sede di cassazione il sindacato sulla motivazione è limitato: non si ripara la diversa valutazione delle prove effettuata dai giudici di merito, salvo che la motivazione sia mancante, manifestamente illogica, contraddittoria o ometta atti probatori essenziali.
  • La 'doppia conforme' (allineamento tra decisione di primo grado e decisione d'appello) rende più difficile la censura in Cassazione perché le due sentenze possono essere lette congiuntamente come un unico corpo motivazionale.
  • In casi di reati predatori/truffe online, prove come filmati che mostrano l'utilizzo della carta su cui sono confluiti i proventi e la circostanza di prelievi riconducibili a un soggetto costituiscono elemento logico a sostegno della sua responsabilità come beneficiario, anche in concorso.

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