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Ordinanza

Ordinanza n. 44/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 6205 del 2025.

Giustizia amministrativa202509573

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. III, n. 6205 del 2025, di reiezione della domanda cautelare

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha proposto appello cautelare ai sensi dell'art. 62 c.p.a. contro l'ordinanza con cui il TAR Lazio aveva respinto la domanda cautelare proposta nel giudizio di primo grado. L'appellante ha dedotto che il provvedimento amministrativo impugnato avrebbe compromesso la bancabilità dei progetti e la fiducia degli investitori, oltre a produrre danni reputazionali strutturali e pregiudizi connessi alla scadenza di impegni contrattuali già assunti. Tali allegazioni sono state formulate genericamente e senza supporto documentale.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, ritenendo non provato il requisito del periculum in mora. Il danno derivante dal ritardo nella realizzazione dell'investimento è stato qualificato come essenzialmente patrimoniale e, pertanto, suscettibile di ristoro per equivalente; non è stata quindi ravvisata la necessaria gravità e irreparabilità del pregiudizio. Le ulteriori allegazioni relative alla bancabilità dei progetti, alla fiducia degli investitori, ai danni reputazionali e agli impegni contrattuali sono state ritenute generiche e prive di adeguato supporto documentale. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    La disposizione costituisce il fondamento dell'appello cautelare proposto contro l'ordinanza del TAR; l'appello è stato respinto per mancata prova del pregiudizio grave e irreparabile.

Massime di principio

  • Ai fini della tutela cautelare, il ritardo nella realizzazione di un investimento, quando produca un danno essenzialmente patrimoniale suscettibile di ristoro per equivalente, non integra di per sé un pregiudizio grave e irreparabile idoneo a fondare il periculum in mora.
  • Le allegazioni relative alla compromissione della bancabilità dei progetti, alla perdita della fiducia degli investitori, al danno reputazionale o alla scadenza di impegni contrattuali non dimostrano il pregiudizio grave e irreparabile se formulate genericamente e senza supporto documentale.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareImpianti da fonti rinnovabili
RamiProcesso amministrativoEnergia, infrastrutture e comunicazioni
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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