Sentenza n. 5952/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Cartella di pagamento relativa al prelievo supplementare quote-latte per l’annata agraria 2003/04 e successiva intimazione di pagamento per capitale residuo e interessi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni creditrici)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’azienda agricola ha impugnato la sentenza del TAR Lombardia che aveva respinto il ricorso e i motivi aggiunti contro la cartella di pagamento, di euro 156.688,66, e l’intimazione di pagamento, di euro 161.530,58, relative al prelievo supplementare quote-latte. Con il primo motivo d’appello ha dedotto l’omessa pronuncia del TAR sull’eccezione di prescrizione quinquennale degli interessi, fondata sull’art. 2948, n. 4, c.c., nonché sull’illegittimità della loro intimazione. Ha inoltre contestato la duplicazione del ruolo derivante dall’iscrizione nel Registro nazionale debiti e il mancato computo delle compensazioni già effettuate sugli aiuti PAC. Infine, ha chiesto di compensare il debito oggetto della cartella con somme che avrebbe dovuto ricevere in restituzione per altre annualità di prelievo latte, annullate da precedenti sentenze.
La decisione
L’appello è stato respinto. Il Consiglio di Stato ha riconosciuto che il TAR non aveva esaminato specificamente l’eccezione di prescrizione degli interessi, limitandosi a trattare il profilo della motivazione del loro computo. Tuttavia, in applicazione dell’effetto devolutivo dell’appello, ha esaminato direttamente la censura e l’ha ritenuta infondata. Il credito per interessi è soggetto alla prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c.; nel caso concreto, però, la prescrizione non era maturata, poiché il giudizio promosso dalla debitrice contro il credito aveva interrotto la prescrizione e ne aveva mantenuto sospeso il decorso sino alla definizione del giudizio, avvenuta nel 2021. Tale effetto opera anche quando il giudizio sia stato promosso dal debitore e abbia natura impugnatoria. L’eventuale estinzione o perenzione del processo non determina, in una controversia impugnatoria relativa a un atto impositivo, la perdita dell’effetto interruttivo permanente in danno dell’amministrazione. È stata poi respinta la censura sulla duplicazione del ruolo: l’equiparazione dell’iscrizione nel Registro nazionale debiti all’iscrizione a ruolo non implica che il debito venga riscosso due volte e la disciplina non impone che la riscossione coattiva avvenga esclusivamente mediante il ruolo derivante dal Registro. Quanto alle compensazioni PAC, l’appellante non ha indicato gli specifici importi che sarebbero stati già compensati, limitandosi a richiamare estratti contabili; gravava invece sul produttore fornire almeno un principio di prova di errori od omissioni nei calcoli delle Agenzie. Le somme eventualmente da restituire in forza di sentenze successive non potevano essere computate negli atti impugnati e, comunque, i precedenti giudicati non avevano ancora definitivamente escluso il debito, rimettendone il ricalcolo all’amministrazione. Resta salvo il diritto alla restituzione di eventuali somme versate in eccesso dopo i ricalcoli. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 2948, n. 4, c.c.
Il credito per interessi è soggetto al termine di prescrizione quinquennale.
art. 2943, comma 1, c.c.
La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo.
La notificazione dell’atto introduttivo del giudizio interrompe la prescrizione anche nel giudizio impugnatorio promosso dal debitore.
art. 2945, commi 1 e 2, c.c.
Per effetto dell’interruzione s’inizia un nuovo periodo di prescrizione; [...] la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.
L’interruzione derivante dall’instaurazione del giudizio produce effetti permanenti fino alla definizione del giudizio; la regola è applicabile anche quando il debitore impugni l’atto costitutivo della pretesa.
art. 2945, comma 3, c.c.
La regola generale sull’effetto dell’estinzione del processo non comporta, nelle controversie impugnatorie relative ad atti impositivi, la perdita dell’effetto interruttivo permanente in danno dell’amministrazione.
art. 8-ter l. n. 33/2009
L’iscrizione nel Registro nazionale dei debiti è equiparata all’iscrizione a ruolo delle somme dovute, ma tale equiparazione non significa che il debito possa essere riscosso due volte.
art. 8-quinquies, comma 1, l. n. 33/2009
Disciplina l’intimazione relativa al recupero del prelievo supplementare quote-latte; la relativa pretesa è stata valutata anche ai fini della prescrizione degli interessi.
art. 25 d.P.R. n. 602/1973
È stato invocato dall’appellante con riferimento alla prescrizione del debito, ma il giudice ha ritenuto non fondata la relativa censura alla luce dell’interruzione e della pendenza del giudizio.
Massime di principio
- Il credito per interessi maturati su una pretesa amministrativa è soggetto alla prescrizione quinquennale prevista dall’art. 2948, n. 4, c.c., ma la prescrizione può essere interrotta dalla notificazione del giudizio promosso dal debitore contro l’atto che incorpora la pretesa.
- Nel giudizio impugnatorio promosso dal debitore contro un atto impositivo o di riscossione, l’interruzione della prescrizione derivante dalla notificazione del ricorso opera permanentemente fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, anche se l’iniziativa processuale è del debitore.
- La regola secondo cui l’estinzione del processo elimina l’effetto interruttivo permanente non si applica, in danno dell’amministrazione, quando il giudizio abbia natura impugnatoria e riguardi un atto impositivo: l’estinzione o la perenzione non fanno decorrere retroattivamente la prescrizione dalla data di instaurazione del giudizio.
- L’equiparazione tra iscrizione nel Registro nazionale dei debiti e iscrizione a ruolo, prevista dalla disciplina del recupero dei prelievi supplementari quote-latte, non impedisce l’impiego degli strumenti ordinari di riscossione e non determina, di per sé, una duplicazione della riscossione; occorre dimostrare l’effettivo pagamento o recupero duplicato.
- Chi contesta l’erroneità delle compensazioni tra debiti e aiuti o contributi agricoli deve fornire almeno un principio di prova, indicando gli importi specificamente già compensati o gli errori imputabili ai conteggi dell’amministrazione; il mero richiamo a estratti contabili non è sufficiente.
- Non può essere disposta in giudizio la compensazione con somme eventualmente dovute in base a sentenze sopravvenute quando tali somme non siano ancora definitivamente determinate e i precedenti giudicati abbiano rimesso all’amministrazione il ricalcolo del debito.
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