Sentenza n. 4148/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento a) del decreto prot. -OMISSIS- del 12.06.2024, della Prefettura di -OMISSIS- notificato in data 17.06.2024, con cui il Prefetto della Provincia di -OMISSIS- ha disposto il divieto di detenzione armi ed esplosivi; b) di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio recante il divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio adottato ai sensi dell'art. 39 T.U.L.P.S., deducendo violazione degli artt. 1, 5, 10, 11, 39 e 43 T.U.L.P.S. ed eccesso di potere per violazione di legge, difetto di motivazione, contraddittorietà, illogicità, manifesta ingiustizia e difetto di istruttoria. Ha sostenuto che la Prefettura avrebbe omesso di considerare l'esito favorevole dell'accertamento medico specialistico, che lo aveva ritenuto in possesso dei requisiti psicofisici per la detenzione delle armi, nonché gli elementi favorevoli emergenti dalla relazione dell'autorità locale di pubblica sicurezza. Ha inoltre contestato la ricostruzione dell'episodio del 17 ottobre 2021, qualificandolo come equivoco o fraintendimento e negando l'intenzione autolesionistica, e ha dedotto l'irrilevanza del tempo trascorso tra l'episodio e l'adozione del divieto. Secondo il ricorrente, mancavano quindi elementi sufficienti per formulare un giudizio prognostico di inaffidabilità e per ritenere sussistente un pericolo concreto di abuso delle armi.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittimo il divieto prefettizio. L'art. 39 T.U.L.P.S. consente al Prefetto di vietare la detenzione di armi non solo in presenza di un abuso già verificatosi, ma anche quando la persona sia ritenuta capace di abusarne. La relativa valutazione è ampiamente discrezionale e ha natura cautelare e preventiva, non sanzionatoria: è sufficiente un ragionevole rischio, desunto da una prognosi probabilistica caratterizzata da un attendibile grado di verosimiglianza, senza necessità di un accertamento penale oltre ogni ragionevole dubbio o di una condanna. Nel caso concreto, il giudizio di inaffidabilità era fondato sull'annotazione di polizia giudiziaria relativa all'intervento dei Carabinieri dopo messaggi suicidari, alla presenza di abrasioni e arrossamenti sul collo del ricorrente, al rinvenimento di una corda con nodo scorsoio e alle dichiarazioni rese al pronto soccorso circa una tentazione autolesionistica. Tali elementi sono stati ritenuti sufficientemente pregnanti anche se riferiti a un singolo episodio, privo di rilevanza penale e contestato dall'interessato. Il certificato attestante l'idoneità psicofisica ai sensi dell'art. 35 T.U.L.P.S. non esclude il diverso giudizio prefettizio di affidabilità, poiché il divieto può fondarsi su fatti non necessariamente riconducibili a una patologia. Neppure il tempo trascorso dall'episodio rendeva automaticamente irrilevante il fatto, non trattandosi di un passato così remoto da neutralizzarne la gravità. Il provvedimento è stato quindi ritenuto adeguatamente istruito e motivato, nonché immune dai vizi dedotti. Il TAR ha tuttavia precisato che il divieto non può avere efficacia perpetua: decorso un termine ragionevole e in presenza di sopravvenienze positive idonee a mutare il quadro indiziario, il destinatario può chiedere il riesame della propria posizione e il Prefetto deve pronunciarsi espressamente; la giurisprudenza e la circolare ministeriale richiamata individuano ordinariamente tale termine in cinque anni. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 39 R.D. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.)
il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell’articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne
Il potere prefettizio è preventivo e cautelare e può essere esercitato sulla base di un giudizio prognostico di inaffidabilità, anche in assenza di un abuso già consumato, di condanne penali o di misure di pubblica sicurezza.
artt. 11 e 43 R.D. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.)
Le disposizioni confermano l'ampia discrezionalità dell'Autorità di pubblica sicurezza nella valutazione dell'affidabilità e del rischio di abuso delle armi, con finalità di prevenzione e tutela della pubblica incolumità.
art. 35 R.D. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.)
L'accertamento del possesso dei requisiti psicofisici per la detenzione delle armi non esclude, di per sé, il distinto giudizio prefettizio di affidabilità fondato su specifici fatti sintomatici di un possibile abuso.
art. 699 codice penale
La detenzione e il porto di armi costituiscono eccezioni al generale divieto di circolare armati, sicché l'ordinamento sottopone tali facoltà a rigorose valutazioni preventive.
art. 4, comma 1, legge n. 110/1975
La disciplina generale sul divieto di portare armi giustifica la rigorosa valutazione delle eccezioni concernenti la detenzione e il porto di armi.
art. 1 legge n. 241/1990
Richiamato nel procedimento amministrativo avviato dalla Prefettura, nell'ambito del quale è stata assicurata la possibilità di presentare scritti difensivi.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Base normativa dell'oscuramento delle generalità della parte nel testo della sentenza.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il divieto prefettizio di detenzione di armi previsto dall'art. 39 T.U.L.P.S. ha natura cautelare e preventiva e può essere adottato anche in assenza di un abuso già consumato, di una condanna penale o di una misura di pubblica sicurezza, quando emerga un ragionevole rischio di abuso derivante da un giudizio prognostico di inaffidabilità.
- La valutazione della capacità di abuso delle armi è espressione di ampia discrezionalità amministrativa e può fondarsi su qualsiasi elemento sintomatico, riferito alla persona o al suo contesto, purché valutato unitariamente secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità; il sindacato giurisdizionale resta limitato ai casi di manifesta illogicità, irragionevolezza, carenza istruttoria o motivazionale.
- Per adottare un divieto di detenzione di armi è sufficiente una prognosi probabilistica assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, secondo il criterio del più probabile che non; non è necessario raggiungere il livello di certezza richiesto per l'accertamento della responsabilità penale.
- Anche un unico episodio, purché dotato di sufficiente pregnanza e idoneo a porre in dubbio l'affidabilità dell'interessato, può giustificare il divieto prefettizio; il carattere isolato della condotta non ne esclude automaticamente la rilevanza.
- L'accertamento sanitario del possesso dei requisiti psicofisici per la detenzione delle armi non preclude l'adozione del divieto prefettizio quando il giudizio di inaffidabilità sia fondato su specifici fatti sintomatici, non necessariamente riconducibili a una patologia.
- Il divieto di detenzione di armi non può produrre effetti perpetui: decorso un termine ragionevole e in presenza di sopravvenienze positive idonee a mutare il quadro indiziario, il destinatario ha un interesse giuridicamente protetto a chiedere il riesame della propria posizione e l'Amministrazione deve pronunciarsi espressamente; il termine ordinariamente individuato dalla giurisprudenza richiamata è di cinque anni.
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