Cassazione Penale, Sentenza n. 14564/2022 del 14/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che, ai sensi dell'art. 41, comma 5, d.lgs. n. 159/2011, ha disposto la liquidazione e la cancellazione dal registro delle imprese della ditta individuale "Pierro Italia" (formalmente intestata a Martina Pierro ma riconducibile a Pasquale Pierro), oggetto di confisca ai sensi dell'art. 240-bis c.p. La ricorrente deduceva: (i) vizio di citazione e violazione del contraddittorio per un decreto di fissazione udienza che indicava un tema diverso ("autorizzazione all'acquisto di merce") rispetto alla decisione effettivamente adottata (cessazione dell'attività e cancellazione); (ii) errore di diritto e vizio di motivazione perché la liquidazione sarebbe prevista per società e non per imprese individuali, e mancherebbe una puntuale analisi del substrato fattuale.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per vizio formale: l'atto di impugnazione non era corredato dalla procura speciale conferita al difensore (né risultava la nomina del difensore), onere necessario per il terzo interessato portatore di un interesse civilistico/patrimoniale. La Corte ha quindi ritenuto l'atto "tamquam non esset" e non ha esaminato i motivi di merito. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159/2011
Norma richiamata come base per la misura di liquidazione e cancellazione della ditta individuale nell'ambito delle misure patrimoniali connesse alla normativa antimafia.
codice penale
Richiamato quale disposizione che ha disposto la confisca sugli assets riconducibili a soggetto mafioso, elemento sostanziale che ha giustificato l'intervento sulla ditta individuale.
codice di procedura penale
Riferimento utilizzato per richiamare, per analogia, l'onere della procura speciale a favore del difensore per la rappresentanza del terzo interessato in sede di impugnazione, secondo la giurisprudenza consolidata.
codice di procedura civile
Richiamato per analogia come norma che nel processo civile impone procura speciale al difensore per alcune attività, richiamata dalla Corte per spiegare l'onere analogo nel caso di terzo interessato nel processo penale.
Massime di principio
- Un terzo interessato che abbia un interesse di natura esclusivamente civilistica e patrimoniale deve conferire al difensore una procura speciale per proporre ricorso per cassazione; l'assenza di tale procura rende il ricorso inammissibile senza esame del merito.
- I vizi formali di rappresentanza (mancata nomina o mancata procura speciale) precludono l'esame delle questioni sostanziali sollevate, comprese eventuali violazioni del contraddittorio o errori di qualificazione giuridica del provvedimento impugnato.
- Le misure di liquidazione e cancellazione disposte nell'ambito della normativa antimafia possono colpire imprese individuali ritenute riconducibili a soggetti sottoposti a confisca (art. 240-bis c.p. e d.lgs. 159/2011); le contestazioni sulla natura della misura (es. applicabilità della liquidazione alle imprese individuali) devono essere sollevate in conformità ai requisiti procedurali per essere esaminate.
- Per contestare violazioni del contraddittorio dovute a difformità nella comunicazione dell'oggetto dell'udienza è necessario che il ricorso sia valido dal punto di vista formale, altrimenti il giudice non entrerà nel merito.
- In caso di inammissibilità per vizi di rappresentanza il giudice può condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e disporre una somma a titolo di ammenda; pertanto è rilevante curare preliminarmente la completezza della documentazione di conferimento del mandato.
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