Cassazione Penale, Sentenza n. 40433/2023 del 04/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava il diniego della Corte di appello di Genova alla richiesta di sostituzione della pena detentiva (2 mesi e 20 giorni) deducendo vizi di violazione di legge e carenza di motivazione, in particolare per violazione dell'art. 59 della legge n. 689/1981 e dell'art. 627, comma 3 c.p.p., sostenendo che non sussistessero le condizioni soggettive ostative previste dalla norma (anche alla luce della recente modifica introdotta dal d.lgs. n. 150/2022). La questione centrale riguardava l'adeguatezza e la specificità della motivazione della Corte territoriale nel valutare la prognosi di inidoneità delle misure sostitutive e nell'indicare quale, se presente, delle condizioni ostative previste dall'art. 59 fosse stata ritenuta sussistente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al punto relativo alla mancata sostituzione della pena detentiva e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Genova. Il Collegio ha censurato la motivazione della Corte territoriale perché: a) non ha dato conto, come richiesto dalla precedente sentenza rescindente, della correlazione tra gli elementi considerati (es. precedenti penali) e il contenuto specifico delle misure sostitutive ipotizzate; b) ha formulato una prognosi negativa basata solo sui precedenti penali senza specificare quale condizione ostativa dell'art. 59 fosse ritenuta sussistente (mancando il riferimento alla pena complessivamente inflitta in precedenza >3 anni oppure alla pluralità di condanne per reati della stessa indole nel decennio). La Corte ha inoltre disposto che il giudice del rinvio tenga conto delle nuove disposizioni introdotte dal d.lgs. 10/10/2022, n. 150 e le applichi se più favorevoli all'imputato ai sensi dell'art. 2, comma 4 c.p.
Norme richiamate
legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 58
art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689
La Corte ricorda che la valutazione discrezionale sulla sostituzione della pena deve individuare la misura sostitutiva idonea e motivare la prognosi circa il rispetto futuro delle prescrizioni specifiche della misura; il giudizio prognostico deve essere correlato al contenuto della misura stessa
legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 59
art. 59 legge n. 689/1981
L'art. 59 disciplina le condizioni ostative alla sostituzione della pena; la Corte ha rilevato che il motivare la presenza di una condizione ostativa richiede l'esplicita indicazione di quale fattore ostativo si ritenga sussistente (es. pena complessiva precedente superiore a tre anni oppure più di due condanne per reati della stessa indole nell'ultimo decennio) e deve specificare i riscontri fattuali
art. 627, comma 3, codice di procedura penale
art. 627, comma 3 cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata nel motivo del ricorso; la Corte ne prende atto nel contesto delle censure di motivazione e applicazione delle regole processuali nella decisione impugnata
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
La riforma ha modificato le finalità del capo III della legge n. 689/1981 (sostituendo i riferimenti al reinserimento sociale con la rieducazione del condannato e la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati). La Corte ordina di applicare le nuove disposizioni se più favorevoli all'imputato ai sensi dell'art. 2, comma 4 c.p.
art. 133 codice penale
Richiamato come criterio a cui il giudice deve attenersi nell'esercizio del potere discrezionale di scelta della sanzione/misura più idonea
art. 2, comma 4, codice penale
art. 2, comma quarto, cod. pen.
Principio di applicazione della norma più favorevole nel tempo: le nuove disposizioni devono essere applicate se risultano più favorevoli all'imputato
Massime di principio
- Il giudice che nega la sostituzione della pena deve motivare specificamente la prognosi negativa e collegare gli elementi considerati (es. precedenti penali) al contenuto concreto della misura sostitutiva proposta, spiegando in che modo quegli elementi renderebbero probabile il mancato rispetto delle prescrizioni future
- Se la decisione invoca le condizioni ostative di legge (art. 59 L. 689/1981), il giudice deve indicare con chiarezza quale delle condizioni ostative ritiene sussistente e fornire elementi e calcoli (es. pena complessiva precedente superiore a tre anni; numero e natura delle condanne negli ultimi dieci anni) che giustifichino tale conclusione
- La mera enunciazione dei precedenti penali o un riferimento generico alle 'condizioni di vita' non è sufficiente: è richiesta una motivazione concreta e individualizzata che valuti la funzionalità della specifica misura sostitutiva rispetto al reinserimento/rieducazione
- In caso di insufficiente motivazione la Corte di Cassazione annulla e rinvia per nuovo esame; il giudice di rinvio deve anche applicare le norme intervenute successivamente (es. d.lgs. n. 150/2022) se risultano più favorevoli all'imputato
- La valutazione prognostica è duplice: (a) scelta della misura sostitutiva più idonea rispetto agli obiettivi di rieducazione/prevenzione; (b) valutazione ex ante della probabilità che l'imputato rispetti le prescrizioni specifiche della misura. Entrambi gli aspetti devono emergere dalla motivazione
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