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Sentenza

Sentenza n. 10063/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento 1) del decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale della Regione Veneto di data 13 dicembre 2022, n. 172, recante in oggetto “articolo 9 ter, comma 9 bis, d.l. 78/2015, convertito con modificazioni dalla l. 125/2015. Ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, certificato dal decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze del 6 luglio 2022 pubblicato nella G.U. 15 settembre 2022, serie generale n. 216. Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato nella GU. 26 ottobre 2022, n. 251. Definizione dell’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette a ripiano e dei relativi importi”, con relativi allegati; 2) del decreto di data 6 luglio 2022 del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, avente a oggetto “certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; 3) del decreto di data 6 ottobre 2022 del Ministero della Salute, avente a oggetto “adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; 4) delle intese sancite dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14 settembre 2022 e dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022, nonché dell’accordo di data 7 novembre 2019 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministero della Salute, per l’attuazione dell’art. 9 ter, d.l. 78/2015, convertito in l. 125/2015, per l’individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; 5) della circolare del Ministero della Salute di data 29 luglio 2019, prot. n. 22413, recante indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 9-ter, commi 8 e 9, d.l. 78/2015, come modificato dall’art 1 della l. 145/2018; 6) di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente o correlato a quelli sopra indicati, ancorché allo stato non noti, nella parte in cui arrechi pregiudizio alle ragioni della ricorrente in relazione all’oggetto di causa.

Giustizia amministrativa202303698

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimenti statali e regionali relativi alla certificazione del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici e alla ripartizione degli oneri di ripiano per gli anni 2015-2018

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

L'impresa ha impugnato il decreto regionale che le addebitava la quota di payback per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici negli anni 2015-2018, nonché i decreti ministeriali, le intese, l'accordo e la circolare presupposti. Ha dedotto sette motivi, contestando sia vizi propri degli atti impugnati sia l'illegittimità della normativa primaria disciplinante il sistema del payback nel settore dei dispositivi medici. Nel corso del giudizio, ha dichiarato di avere aderito al meccanismo di definizione delle controversie previsto dall'art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025, versando il 25% dell'importo originariamente addebitato.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Ha rilevato che l'art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025 prevede, per le annualità 2015-2018, l'estinzione dell'obbligazione delle aziende fornitrici mediante il versamento del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali, con preclusione di ulteriori azioni giurisdizionali connesse agli obblighi relativi a tali annualità. La Regione Veneto ha documentato l'avvenuto pagamento nei termini e l'accertamento amministrativo del versamento. In presenza di tali presupposti, la disposizione imponeva al giudice di dichiarare la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla l. 8 agosto 2025, n. 118

    per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali

    Il versamento integrale della quota ridotta del 25% estingue l'obbligazione delle aziende fornitrici per le annualità 2015-2018 e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse; l'accertamento regionale del pagamento determina la cessazione della materia del contendere nei giudizi contro i provvedimenti regionali e provinciali di payback, con compensazione delle spese.

  • art. 7, comma 1-bis, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla l. 8 agosto 2025, n. 118

    È richiamato dalla parte e dal giudice quale ulteriore fondamento della richiesta e della declaratoria di cessazione della materia del contendere, senza una distinta interpretazione nel testo.

  • art. 9-ter, comma 9, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2015, n. 125

    Individua gli obblighi delle aziende fornitrici di dispositivi medici oggetto della definizione agevolata per le annualità 2015-2018.

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2015, n. 125

    Riguarda i provvedimenti regionali e provinciali recanti gli importi di payback, rispetto ai quali il pagamento della quota ridotta determina la cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Nei giudizi relativi al payback sui dispositivi medici per le annualità 2015-2018, il versamento del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali o provinciali, effettuato nei termini previsti dalla disciplina sopravvenuta, estingue l'obbligazione dell'azienda fornitrice e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse agli importi dovuti.
  • Quando la Regione o la Provincia autonoma accerta e documenta l'avvenuto versamento della quota ridotta prevista dalla disciplina transattiva del payback, il giudice amministrativo deve dichiarare la cessazione della materia del contendere nei ricorsi contro i provvedimenti regionali o provinciali di ripiano.
  • La cessazione della materia del contendere derivante dall'adesione alla definizione agevolata del payback comporta la compensazione delle spese di lite, secondo quanto previsto dalla disciplina speciale.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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